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L’autorizzazione all’uso del cognome maritale

a) L’interesse della donna divorziata all’impiego del cognome maritale
L’interesse della moglie va coordinato all’interesse del marito a non vedere utilizzato il suo cognome in modo improprio, tale da arrecargli un pregiudizio, non solo con riferimento all’onore, al decoro, alla reputazione, ma ad ogni altro profilo morale ed economico, quindi anche alla riservatezza. Un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che l’ex marito, in ipotesi di indebito uso del suo cognome da parte della ex coniuge, possa domandare la cessazione dell’atto lesivo ed il risarcimento del danno.

b) La meritevolezza dell’interesse alla conservazione del cognome
La donna divorziata può essere autorizzata all’utilizzo del cognome maritale ove sussista meritevole interesse: frequentemente, la domanda è posta onde non soffrire di una crisi di identità a seguito della perdita del cognome maritale portato per lungo tempo. Si propende per il riconoscimento della meritevolezza di questo interesse addotto, al fine di tutelare la donna contro possibili pregiudizi di tipo psicologico: la prospettiva di meritevolezza si allontana da considerazioni meramente economiche, per far emergere esigenze di indole morale, altrettanto apprezzabili.

c) La “autorizzazione” negoziale
La legge sul divorzio non contempla, accanto al provvedimento giudiziale di autorizzazione alla conservazione del cognome maritale, il consenso del marito quale autonomo titolo per detta conservazione. Il negozio con cui l’ex marito autorizza la moglie divorziata a continuare a fregiarsi del proprio cognome è stato ritenuto valido ai soli fini artistici o commerciali; si precisa che, superati detti limiti, l’autorizzazione negoziale all’uso generalizzato del cognome maritale sarebbe invalida.

d) Modifica dell’autorizzazione
In presenza di motivi di particolare gravità, il giudice può disporre che l’utilizzo avvenga con modalità differenti da quelle precedentemente autorizzate, limitando l’uso del cognome maritale in un àmbito più ristretto rispetto a quello risultante dalla prima sentenza. Il nuovo matrimonio della donna fa cessare ex lege l’autorizzazione all’uso del precedente cognome maritale.

Per un ulteriore analitico approfondimento (1) sul tema l’autorizzazione all’uso del cognome maritale

(1)
1. La perdita del cognome maritale in caso di divorzio
2. L’interesse all’uso del cognome maritale da parte della donna divorziata e dei figli
3. La sentenza che autorizza la conservazione del cognome maritale
4. La “autorizzazione” negoziale
5. Modifica, revoca e cessazione dell’autorizzazione giudiziale

1. Perdita del cognome maritale in caso di divorzio.
A presidio dell’unità della famiglia, l’art. 143 bis c.c. prevede che la donna, in virtù del matrimonio, aggiunga al proprio cognome quello del marito, e lo conservi “durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze”; detta disciplina, dunque, trova il proprio fondamento nell’esigenza, sia sociale sia giuridica, di designare con un unico cognome i componenti dello stesso nucleo familiare.
Codesta esigenza di fornire ad una famiglia un segno distintivo unitario, ovviamente, viene meno una volta che tra i coniugi intervenga la sentenza con la quale il giudice pronunzia lo scioglimento, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Anzi, diviene attuale l’opposta esigenza di escludere i segni di appartenenza al nucleo familiare e di non falsare un dato reale, costituito dall’avvenuto scioglimento del matrimonio : il capoverso dell’art. 5, l. 1.12.1970, n. 898, nella versione derivata dalla Novella 1987, prevede che la donna, con la pronunzia di divorzio, perda il cognome che aveva aggiunto al proprio.
La perdita del cognome coniugale è un effetto personale ed automatico del divorzio, giacché, cessando la ragione che a suo tempo ne giustificò l’acquisto, vale a dire il matrimonio, quella perdita ne è il logico corollario: non occorre, a tal fine, un provvedimento giudiziale di natura costitutiva . Altro logico corollario è che la vedova – la quale, anche per ragioni di tradizione, continua a portare il cognome coniugale sino a che perduri lo stato vedovile – perda quel cognome allorquando “passi a nuove nozze”, che sono titolo per l’aggiunta, al cognome patronimico, del cognome del nuovo marito . Altra conseguenza, sarà la legittimità del comportamento della donna di rendere palese l’avvenuto scioglimento del matrimonio, pel tramite del cognome maritale preceduto da un “già” o da precisazioni equipollenti, atte a significare che esso esprime non già uno status attuale, ma passato, tali, perciò, da evitare ogni possibilità di equivoco sullo stato delle persone .
Dal punto di vista della tutela dell’ex marito, si osserva che il capoverso dell’art. 5, l. 1.12.1970, n. 898 sicuramente rende illegittimo l’uso del cognome maritale da parte della donna divorziata, ma non ha punto modificato la protezione spettante all’ex marito nel caso di violazione del divieto, che resta regolata dall’art. 7 c.c. . Si rammenti, che l’ex marito, in ipotesi di indebito uso del suo cognome da parte della ex coniuge, potrà domandare sia la cessazione dell’atto lesivo, sia il risarcimento del danno . Riguardo all’inibitoria, è sufficiente che dimostri, oltre all’uso illegittimo del proprio cognome, la possibilità che da tale uso gli derivi pregiudizio, anche meramente potenziale ovvero soltanto morale : al marito, dunque, è riconosciuto l’interesse a non vedere utilizzato il suo cognome in modo improprio, tale da arrecargli un pregiudizio, non solo con riferimento all’onore, al decoro, alla reputazione, ma ad ogni altro profilo morale ed economico, quindi anche alla riservatezza. Quanto all’azione risarcitoria, invece, dovranno sussistere i requisiti soggettivi ed oggettivi dell’illecito aquiliano, ex art. 2043 c.c. .
Ad ogni modo, la perdita del cognome maritale non è conseguenza irrimediabile del divorzio: il terzo comma dell’art. 5, l. 1.12.1970, n. 898, prevede espressamente che la donna possa continuare ad utilizzare il cognome maritale allorquando sussista un apprezzabile interesse suo o della prole.

2. L’interesse all’uso del cognome maritale da parte della donna divorziata e dei figli.
Il terzo comma dell’art. 5, l. 1.12.1970, n. 898, àncora l’autorizzazione alla conservazione del cognome maritale all’accertamento di un interesse, della donna divorziata o dei figli, “meritevole di tutela”.
Quanto alla donna, viene prospettata l’ipotesi in cui la stessa proponga la domanda onde non soffrire di una crisi di identità a seguito della perdita del cognome maritale portato per lungo tempo. Da alcuni, si propende per il riconoscimento della meritevolezza dell’interesse addotto, onde tutelare la donna contro possibili pregiudizi di tipo psicologico . Prospettiva, questa, che attiene al cognome coniugale come segno di identificazione sociale della persona della donna, che può avere un persistente interesse all’uso di codesto cognome. Interesse reputato generico e giuridicamente non rilevante, ma, in verità, idoneo a dare un senso compiuto all’art. 5, l. 1.12.1970, n. 898, terzo comma, che, diversamente, rischia di avere scarso pregio, nei confronti della donna, se lo si immiserisca agli aspetti economici, stante la necessità di considerare che la stessa, nella maggioranza dei casi, matura il diritto all’uso del cognome maritale nelle attività economiche, in virtù di altre regole .
Analoghe considerazioni, d’altra parte, sono esplicite in materia di separazione personale dei coniugi: l’art. 156 bis c.c. prevede la possibilità che il giudice vieti alla moglie l’uso del cognome del marito, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole. Così, anche in tema di divorzio, può ritenersi che il giudice debba acclarare una sorta di indegnità a fare impiego del cognome maritale, allorquando da esso possa derivare pregiudizio all’ex marito .
Pur dovendosi valutare positivamente l’invito a considerare l’interesse morale della donna alla conservazione del cognome coniugale, anche in rapporto alla durata del matrimonio, dovrà pur sempre accertarsi la presenza di un interesse morale genuino, sicché sembra non possano avere pregio, nonostante alcune voci contrarie, né le richieste meramente fondate sulla opposizione ideologica o religiosa al divorzio, né le ragioni che denunziano soltanto un perbenistico atteggiamento diretto a perpetuare la finzione di una vita coniugale . Recentemente, si è precisato che il diritto della moglie alla conservazione ed alla spendita del cognome del marito dopo la sentenza di divorzio presuppone che la moglie, nel corso della vita matrimoniale, si sia presentata nella vita sociale con il cognome del marito, sicché quest’ultimo concorre ad identificarla .
Interesse meritevole è quello della donna ove fosse divenuta nota, in un dato àmbito professionale, attraverso il cognome del coniuge. Parte della dottrina reputa preferibile che, in queste ipotesi, la donna possa continuare nell’uso del cognome maritale indipendentemente dall’autorizzazione giudiziale, giacché il cognome coniugale sarebbe divenuto segno distintivo dell’attività artistica o professionale della donna; in altri termini, quell’uso troverebbe titolo non già nell’appartenenza al nucleo coniugale, quanto, piuttosto, in una situazione a sé stante, che integrerebbe un titolo che prescinde ormai dalle vicende matrimoniali . La dottrina più accreditata, del resto, ha da tempo rilevato, che, allorquando il nome viene destinato all’uso commerciale, nasce una nuova entità giuridica, sulla quale non possono influire i mutamenti del nome civile .
Oltrechè in capo donna, la dottrina è unanime nel ritenere che l’interesse alla persistenza dell’uso del cognome maritale possa rintracciarsi, altresì – in via esclusiva – in capo ai figli: frequente è il riconoscimento della meritevolezza dell’interesse a che la donna continui a portare il cognome maritale, allorquando la stessa sia affidataria della prole. E’ intuitivo il disagio che potrebbero conoscere i figli minori di età il cui segno di identificazione è dato da un cognome diverso da quello della madre con la quale vivono; soprattutto, il disagio è provato dai figli in quelle fasce di età prossime ai diciotto anni, vale a dire quell’età in cui, anche nelle relazioni sociali, questi utilizzano con piena consapevolezza quella parte del nome costituita dal cognome paterno .

3. La sentenza che autorizza la conservazione del cognome maritale.
L’art. 5, l. 1.12.1970, n. 898, terzo comma, nel prevedere che la donna, che ne faccia richiesta, può essere autorizzata alla conservazione del cognome maritale, individua nella “sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio” il provvedimento di autorizzazione emanato dal tribunale. Detto provvedimento – che dev’essere annotato nell’atto di nascita della donna, quale persona cui l’atto si riferisce, ai sensi della lett. p) dell’art. 49 d.p.r. 3.11.2000, n. 396 – è di volontaria giurisdizione: non vi è, infatti, un accertamento con autorità di giudicato, essendo successivamente modificabile .
Ci si è chiesti se – in mancanza di espressa previsione normativa – l’autorizzazione potesse essere data, oltre che con la sentenza che pronunzia il divorzio, anche con provvedimento successivo. La soluzione per cui il provvedimento autorizzativo deve essere contestuale alla pronunzia di divorzio, sicché dovrà essere negato dopo che il matrimonio risulti sciolto per divorzio, appare opportuna, per una pluralità di motivi: anzitutto, l’interesse della donna alla conservazione del cognome coniugale può essere meritevole di tutela soltanto se già esista nel momento in cui il vincolo matrimoniale cessa; inoltre, se la donna divorziata, non avendo chiesto l’autorizzazione perché non interessata ad ottenerla, intraprenda un’attività professionale in un momento successivo, l’eventuale interesse all’uso del cognome maritale non sembra meritare protezione, essendo sorto quando ormai non esiste più, tra gli ex coniugi, alcun legame. Si rileva, infatti, la contraddittorietà di una richiesta, e relativa autorizzazione, aventi ad oggetto un uso che pare effettivamente meritevole di positivo apprezzamento solo nei limiti in cui assicuri, appunto, una continuità dei modi di identificazione della persona nell’ambiente sociale in cui vive . Infine, dal punto di vista della prole, è sembrato verosimile che anche i figli non abbiano alcun interesse a che la madre muti il cognome che ha già variato in conseguenza del divorzio, essendo improbabile che giovi, agli stessi, un successivo ripristino della situazione anteriore.
Gli esiti interpretativi sopra prospettati sono stati contestati, sul rilievo che l’interesse al mantenimento del cognome maritale possa attualizzarsi in un momento successivo alla pronunzia di divorzio: il giudice, a fronte di una richiesta di autorizzazione successiva alla pronunzia di divorzio, potrà reputare che la formula normativa non escluda la possibilità di tale successiva domanda, sicché potrà valutare la sufficienza dell’interesse addotto per acconsentire all’uso del cognome maritale ; nello stesso senso, sulla discutibile premessa che la domanda della donna divorziata sia diretta all’accertamento del suo diritto all’uso del cognome maritale, si ritiene debba ammettersi che l’azione possa esercitarsi in ogni tempo, conformemente alla regola dell’imprescrittibilità delle azioni di accertamento .
Quanto alla individuazione del legittimato attivo, il terzo comma dell’art. 5, l. 1.12.1970, n. 898 è inequivoco: la richiesta dell’autorizzazione alla conservazione del cognome maritale deve provenire dalla ex moglie. Per contro, legittimato passivo è indubbiamente l’ex marito. La donna, quindi, è il solo soggetto legittimato a proporre l’istanza autorizzativa; il che vuol dire, in particolare, che l’autorizzazione non può concedersi d’ufficio, e che l’ex marito non può proporre detta istanza.
La giustificazione appare intuitiva: è la donna a continuare nell’uso del cognome dell’ex coniuge, indi, deve essere arbitro della scelta se domandare il rimedio alla perdita del cognome maritale. Si precisa, peraltro, che l’utilizzazione post-matrimoniale, in conseguenza dell’autorizzazione, del cognome del marito, è oggetto di una facoltà della donna, mai di un suo obbligo, come è reso evidente dal carattere autorizzatorio del provvedimento, e dalla ferma limitazione della legittimazione a richiederlo in capo alla donna medesima .
Analogamente, può verificarsi il caso in cui la donna non voglia continuare ad aggiungere il cognome del marito al proprio, e, invece, ciò possa essere di utilità alla prole: conseguentemente, la ex moglie potrebbe non proporre l’istanza autorizzativa, nonostante l’interesse della prole. L’esigenza dell’unitarietà nominale del nucleo familiare, costituito dai figli minori conviventi con la madre, è dei figli e della madre medesima: solo a quest’ultima, peraltro, è rimessa il farla valere o meno, anche se – nell’ipotesi di mancata proposizione dell’istanza – l’interesse dei figli possa risultarne conculcato .

4. La “autorizzazione” negoziale.
La disciplina sul divorzio non contempla, accanto al provvedimento giudiziale di autorizzazione alla conservazione del cognome maritale, il consenso del marito quale autonomo titolo per detta conservazione.
Antecedentemente la Novella del 1987, si è rilevata l’ininfluenza dell’accordo, intervenuto tra gli ex coniugi, circa la possibilità di utilizzo, da parte della donna, del cognome del marito. Accordo irrilevante, secondo App. Bologna, 25.6.1977, giacché il diritto al nome rifugge a qualsivoglia convenzione, data la sua natura di diritto della personalità indisponibile, indi intrasferibile, irrinunziabile, imprescrittibile . Anche la dottrina non manca di osservare che il titolare del nome non può disporne a favore di altri, così come non manca di rilevare gli indubbi risvolti pubblicistici del nome .
La maggior parte degli interpreti osserva che il novellato art. 5, l. 1.12.1970, n. 898 subordina la conservazione del cognome maritale all’esito positivo del procedimento giurisdizionale ivi contemplato, individuando detto procedimento non già come surrogato di un consenso mancante ma quale esclusivo mezzo attraverso cui può derogarsi al principio, ai sensi del quale, è effetto naturale della pronunzia di divorzio la perdita, da parte della donna, del cognome maritale.
In termini generali, è stato ritenuto valido esclusivamente il negozio con cui l’ex marito autorizzi la moglie divorziata a continuare a fregiarsi del proprio cognome ai soli fini artistici o commerciali, con la precisazione che, superati detti limiti, l’uso generalizzato del cognome maritale sarebbe illegittimo : in questo senso, Trib. Roma, 25.5.1985 e App. Roma 18.5.1987 hanno positivamente apprezzato l’autorizzazione negoziale avente ad oggetto l’uso del cognome maritale nell’esercizio di una data attività professionale.
Fuori da queste ipotesi, il consenso dato dal marito alla permanenza dell’uso del suo cognome da parte della ex moglie, non è privo di rilevanza giuridica, giacché denunzia l’assenza di un pregiudizio morale del titolare in quell’utilizzazione: in altri termini, rende sicuro che, allorquando la donna faccia corretto impiego del cognome, l’autorizzazione preclude, rispetto al consenziente, l’azione per la cessazione dell’uso indebito . Il che vuol dire, sotto altra angolazione, che il giudice, nella valutazione dell’interesse meritevole di tutela, che fa da sfondo all’autorizzazione alla conservazione del cognome maritale, sarà sollevato dalla preoccupazione che detta conservazione possa nuocere al marito, giusta il suo consenso, fermo restando, che il giudice potrà valutare se non sussista un diverso interesse della prole .
Ove il consenso dell’ex marito all’utilizzo del cognome fosse successivo alla sentenza di divorzio, lo stesso potrà valere quale rinunzia all’azione inibitoria e di risarcimento danni, nei limiti ovviamente dell’abuso da parte della donna all’utilizzo dello stesso: così operando, si legittimerebbe sostanzialmente la cosiddetta autorizzazione negoziale, essendosi privato il titolare del diritto, delle relative azioni di tutela. Anche la ripetuta tolleranza dell’utilizzo del cognome maritale potrebbe valere quale rinunzia implicita all’azione di risarcimento danni .
Da altro punto di vista, Cass. 5.10.1994, n. 8081 ha ritenuto non trascurabile, in un caso in cui era intervenuta fra i coniugi separazione consensuale, il patto che inibiva alla donna di fare impiego del cognome del marito.

5. Modifica, revoca e cessazione dell’autorizzazione giudiziale.
La decisione relativa all’autorizzazione alla conservazione del cognome maritale non è irreversibile: entrambi gli ex coniugi sono legittimati a chiedere, per motivi di particolare gravità, che l’autorizzazione giudiziale sia modificata con successiva sentenza ai sensi del quarto comma dell’art. 5, l. 1.12.1970, n. 898 . Non è privo di pregio, l’interrogativo se possa essere modificato soltanto il provvedimento autorizzativo, ovvero anche quello di rigetto, a condizione che la successiva modifica sia motivata dal sopravvenire di fatti nuovi.
La disposizione citata legittima a chiedere al giudice non solo che la donna cessi l’uso del cognome coniugale, ma anche che detto utilizzo avvenga con modalità differenti da quelle precedentemente autorizzate; in quest’ultimo caso, la decisione potrà condurre ad una limitazione dell’uso del cognome maritale in un àmbito più ristretto rispetto a quello risultante dalla prima sentenza.
La modifica della precedente autorizzazione alla conservazione del cognome maritale non può essere adottata, se non in presenza di “motivi di particolare gravità”, che dovranno essere selezionati con particolare rigore; gli stessi potranno concernere sia l’ex marito, sia la donna. Quanto alla donna, si pensi alla sua condotta, che, alla stregua della corrente valutazione sociale, si riveli scandalosa o infamante, quindi atta a gettare discredito sia sull’ex marito, sia sull’intera compagine familiare, ed idonea, quindi, a legittimare l’ex marito all’inibizione del proprio cognome alla donna, sì da estraniarla, anche nominalmente, dall’originario stato coniugale . Né deve escludersi, che sia proprio l’ex marito, che tenga comportamenti infamanti, scandalosi, ripugnanti alla comune coscienza sociale, a rendere giustificata la richiesta dell’ex moglie a che le sia consentito di non servirsi più del cognome di quell’uomo, al quale non vuole più essere associata. La donna non abbisogna certo di autorizzazione giudiziale per cessare dall’uso del cognome maritale, ma la stessa è necessaria per la cancellazione della menzione del cognome maritale dai registri dello stato civile, nei quali venne annotata la precedente sentenza autorizzativa, giusta l’art. 49 d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 .
Fuori dell’ipotesi di revoca o modifica dell’autorizzazione giudiziale, si esclude vi siano altri casi in cui può cessare, giuridicamente, l’uso del cognome maritale; in particolare, i più negano che il giudice, autorizzando alla conservazione del cognome coniugale, possa porre limitazioni temporali, quale potrebbe essere quella del raggiungimento della maggiore età dei figli affidati alla donna divorziata.
Si fa salva l’ipotesi in cui la donna contragga nuovo matrimonio: opera, qui, la decadenza dal diritto all’uso del precedente cognome maritale, trovando diretta applicazione, all’ipotesi di donna divorziata, l’art. 143 bis c.c.. Il nuovo matrimonio, invero, si risolve in un mutamento volontario dello status, e lo stesso rende incompatibile la conservazione del cognome che alla donna derivò dal precedente matrimonio, dalla cui utilizzabilità, pertanto, decade automaticamente e definitivamente .
La conservazione del cognome maritale, nel caso sia l’ex marito a celebrare nuove nozze, potrà essere revocata solo se sussistano motivi di particolare gravità, non potendo, di per sé, il nuovo matrimonio dell’ex marito, essere reputato tale . Qualche dubbio può sussistere sulla legittimazione ad agire anche della seconda moglie; la quale, invece, appare pienamente legittimata ad agire, ai sensi dell’art. 7 c.c., nel caso in cui la prima moglie, in assenza di autorizzazione, usi il cognome dell’ex marito.
D’altro canto, sempre pel caso di nuove nozze dell’ex marito, P. Roma, 9.7.1986 non esclude il conflitto di interessi tra la seconda moglie, legittima titolare del cognome coniugale, e la prima, analogamente legittimata a conservare quel cognome, giusta l’autorizzazione ricevuta.