Indagini sulla infedeltà coniugale
Nel corso di un giudizio di separazione, la prova dell’adulterio da parte di uno dei coniugi comporta effetti giuridici molto rilevanti anche da un punto di vista meramente economico. La prova di una relazione extraconiugale e, dunque, di infedeltà, comporta l’addebito della separazione a carico del coniuge che si è reso artefice dell’adulterio con gli effetti di seguito descritti:
1) anzitutto, il coniuge al quale è stata addebitata la separazione non vedrà riconosciuta in giudizio l’eventuale richiesta a titolo di assegno di mantenimento (connesso al tenore di vita), ma avrà solo diritto ad un assegno a titolo di alimenti;
2) inoltre, l’addebito della separazione comporta la perdita di diritti successori del coniuge al quale è stata addebitata la separazione nei confronti dell’altro coniuge residua, tuttavia, un diritto ad un assegno vitalizio a carico dell’eredità, se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti legali a carico dell’altro coniuge;
3) ed, infine, la sentenza con la quale è stata addebitata la separazione potrebbe anche giustificare una azione di risarcimento del danno (1) (a carico del coniuge al quale è stata addebitata la separazione).
Peraltro, la prova della infedeltà non deve avere esclusivo oggetto l’adulterio vero e proprio ma potrebbe anche consistere nella prova di un relazione affettiva (2) la cui natura offenda la dignità ed il decoro dell’altro coniuge.
Considerato quanto sopra, è estremamente rilevante, all’interno di un giudizio di separazione, provare al Giudice la relazione extraconiugale intrattenuta dal proprio coniuge. Laddove vi sia anche solo un mero sospetto di tradimento diventa utile affidarsi ad una agenzia investigativa per svolgere le opportune indagini sui comportamenti e sulle nuove abitudini del proprio coniuge. La nostra organizzazione permette di svolgere le suindicate indagini investigative tramite professionisti (regolarmente iscritti all’Albo degli investigatori privati) a prezzi calmierati e convenzionati, con l’obbiettivo di documentare opportunamente i comportamenti ed i fatti che violano l’obbligo di reciproca fedeltà di cui all’art. 143 del Codice Civile, accertare l’identità della persona fisica con la quale il coniuge intrattiene una relazione, e documentare con apposito rapporto investigativo per iscritto (con idonei supporti fotografici, video e testimonianze) la suindicata relazione extraconiugale.
(1)
L’adulterio della moglie, concretizzato dalla nascita di un bambino concepito con altro uomo costituisce condotta illecita fonte di un danno non patrimoniale di cui il marito può esigere il risarcimento, una volta che sia stata accolta la domanda di disconoscimento della paternità, atteso che sono ormai risarcibili i c.d. danni da illecito endofamiliare, derivanti dalla violazione dei diritti e dei doveri nascenti dal matrimonio, sempre che ne sia derivato la lesione di beni costituzionalmente rilevanti. Di contro non è risarcibile il danno patrimoniale sostenuto dal marito in relazione a tutte le spese sostenute per il figlio dalla nascita in avanti, atteso che la pronuncia di disconoscimento della paternità ha carattere costitutivo, con effetti quindi solo “ex nunc” (confronta Corte di Appello Napoli 19 ottobre 2011, in Corriere del Merito, 2012, 2, 126)
(2)
In tema di separazione giudiziale, la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge è causa di addebito quando, in ragione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi anche se non si sostanzi in un adulterio vero e proprio, offenda la dignità e l’onore dell’altro coniuge. L’esistenza di una relazione extraconiugale determina normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi (confronta Trib. Milano Sez. IX, 05 febbraio 2013 in Massima redazionale, 2013).