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procedimento unico separazione e divorzio

Separazione e divorzio con un’unica domanda

Dal 1° marzo 2023 è possibile proporre un’unica domanda giudiziale

Con il nuovo rito unico in materia di persone, famiglia e minori introdotto dalla Riforma Cartabia (Legge 206/2021), è ora possibile proporre la domanda di separazione unitamente a quella di divorzio.

L’obiettivo della Riforma è quello di velocizzare e semplificare i procedimenti giudiziali di separazione e divorzio che, dopo il 28 febbraio 2023, potranno, dunque, essere introdotti con un unico ricorso in sede giudiziaria.

I vantaggi di tale novità sono evidenti, sia per quanto riguarda le attività processuali delle parti, sia per quanto riguarda la formazione del convincimento del giudice che, per decidere sulla domanda di divorzio, potrà avvalersi anche degli accertamenti istruttori (prove) emersi nella prima fase del giudizio nella quale si è pervenuti alla separazione dei coniugi.

L’atto introduttivo dovrà sin da subito contenere ogni domanda, eccezione, prova e richiesta riconvenzionale che si intenda far valere: in altre parole, dovrà essere completo di tutti i fatti e di tutti i mezzi di prova.

Si precisa che, per procedere con lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), permangono i seguenti limiti: a) la sentenza di separazione (sullo status dei coniugi) dovrà essere passata in giudicato: b) la convivenza, interrotta con la separazione, non dovrà mai essere ripresa tra le parti (ex art. 3 della Legge sul Divorzio, come modificato dall’art. 27, D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149).

La competenza territoriale (l’individuazione del Giudice competente a decidere), invece, sarà valutata con riferimento alla residenza abituale dei figli, se presenti; in caso contrario, occorrerà instaurare il procedimento tenendo conto della residenza del convenuto per individuare il foro di competenza (art. 473bis.11 c.p.c.).

Con riferimento al procedimento in Tribunale, non è più prevista la struttura bifasica, che vedeva i coniugi dapprima davanti al Presidente (cd. udienza presidenziale) e poi dinanzi al Giudice Istruttore. Il procedimento, infatti, sarà più elastico: entro 90 giorni dal deposito del ricorso in Tribunale, il Giudice fisserà l’udienza di comparizione personale dei coniugi, che potrà anche concludersi con la definizione dell’intera causa.

Ad ogni modo, se il Giudice ravviserà una situazione di emergenza o di pericolo, potrà adottare i provvedimenti necessari per tutelare l’interesse dei minori, che dovranno essere sempre ascoltati.

Nel caso in cui, poi, successivamente all’udienza di comparizione, il Giudice ritenga sia necessario proseguire il giudizio per l’analisi delle domande accessorie, potrà emettere anche solo una sentenza parziale sullo status delle persone.

Ulteriore novità è prevista con specifico riferimento agli impegni quotidiani dei figli e le attività svolte dagli stessi. A tal riguardo, il Legislatore ha previsto l’obbligo di allegare al ricorso introduttivo un “piano genitoriale” nel quale specificare tutti gli impegni, le attività, le abitudini dei minori.

Nel caso in cui il genitore non ottemperi alla presentazione del “piano genitoriale”, il Giudice potrà sanzionare il genitore inadempiente.

Sempre con riferimento alla fase introduttiva del predetto giudizio, infine, le parti saranno tenute ad allegare le prove relative alla propria situazione reddituale (con riferimento agli ultimi anni), nonché ogni altra informazione utile relativa alla analitica prova della propria situazione patrimoniale comprensiva delle evidenze catastali e degli estratti bancari dei conti correnti, nonché dei propri investimenti (artt. 473bis.11 e 12 c.p.c.).

Qualora, poi, si rilevasse che una parte ha omesso qualche informazione relativa alla propria situazione economica, il Giudice potrà disporre una sanzione che preveda il risarcimento del danno nei confronti del coniuge che ha omesso le predette informazioni allo scopo di non pagare (ovvero, di ridurre) quanto dovuto in favore dei figli e del coniuge.

Per approfondimenti (e per un primo appuntamento senza impegno e costi a carico del richiedente) contattare Avv. Marco Pola: 02.72022469 – marcopola@npassociati.com