L’affidamento esclusivo
Come funziona l’affidamento esclusivo
L’affidamento esclusivo dei figli minori (cd. affidamento monogenitoriale) è una misura eccezionale, prevista dall’art. 337-quater del Codice Civile, adottata solo quando l’affidamento condiviso risulta pregiudizievole per il benessere del minore. Introdotto con la legge 54/2006, si applica nei casi di separazione, divorzio o controversie tra genitori di figli nati al di fuori del matrimonio, con l’obiettivo primario di tutelare il best interest of the child.
Il principio di bigenitorialità è il cardine della norma sopra richiamata, dalla quale si evince che l’affidamento condiviso è la regola generale, in quanto garantisce il coinvolgimento di entrambi i genitori nella vita del minore. Tuttavia, l’art. 337-quater del Codice Civile prevede anche la possibilità di disporre l’affidamento esclusivo in casi particolari, ovvero quando uno dei genitori non è ritenuto idoneo a esercitare il proprio ruolo educativo.
In quali casi è previsto l’affidamento esclusivo
Ciò è previsto in situazioni di disinteresse verso il minore, comportamenti violenti o abusanti, grave violazione degli obblighi genitoriali, condizioni psichiatriche che compromettono il benessere psicofisico del figlio. Non mancano numerose pronunce giurisprudenziali che prevedono come non possa essere disposto l’affidamento condiviso anche nei casi in cui vi è ostilità grave tra figlio e genitori. Infatti, non può essere disposto l’affidamento condiviso quando il minore rifiuti in modo categorico ogni rapporto con uno dei genitori, adducendo motivi di sofferenza che il giudicante, sia direttamente sia con l’ausilio di una consulenza psicologica, deve ascoltare e porre a fondamento della propria decisione. In tal caso, pur avendo dato il legislatore chiara indicazione della propria preferenza per l’affidamento condiviso, la valutazione del superiore interesse del minore esige che venga disposto l’affidamento esclusivo con la prosecuzione di adeguata terapia psicologica per consentirgli di recuperare la figura genitoriale rifiutata.
La valutazione del Giudice caso per caso
Ovviamente il giudice sarà tenuto a valutare, caso per caso, il tipo di affidamento più confacente, facendo una valutazione “caso per caso” e, solo se uno o entrambi i genitori risultino pregiudizievoli per il minore, disporrà l’affidamento esclusivo. La decisione deve essere motivata, bilanciando l’inadeguatezza educativa del genitore escluso e la necessità del minore di mantenere rapporti con entrambi i genitori, ove possibile.
L’affidamento esclusivo non esclude automaticamente il genitore non affidatario dalla vita del figlio, che ha comunque diritto a frequentarlo, salvo restrizioni specifiche (ad esempio, tramite incontri in luogo protetto).
Il genitore affidatario eserciterà, quindi, la responsabilità genitoriale in via esclusiva per tutte le decisioni quotidiane; le scelte più rilevanti (quali salute ed educazione, ad esempio) restano condivise, salvo diverse disposizioni del giudice.
L’affidamento esclusivo è una misura residuale, applicabile solo per proteggere il benessere del minore. È essenziale che i genitori comprendano come il diritto del figlio alla bigenitorialità prevalga sulle loro divergenze personali. Con l’obiettivo di garantire un ambiente stabile e sano per il minore ogni situazione è valutata caso per caso.
Per approfondimenti (e per un primo appuntamento) contattare Avv. Marco Pola: 02.72022469 – marcopola@npassociati.com

