Il diritto di visita dei genitori separati durante le vacanze estive
Il diritto di visita viene definito dall’art. 5 della Convenzione Aja sugli aspetti civili del 1980 come “il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo”.
È, quindi, quel potere-dovere riconosciuto in capo al genitore non collocatario o non affidatario di prole, che viene disciplinato nel provvedimento disposto a seguito di separazione, divorzio o cessazione di un rapporto di convivenza tra genitori non sposati, al fine di regolare la frequentazione con i figli minori. Normalmente, quando viene disposto l’affido condiviso del minore, occorre regolamentare la frequentazione con il genitore non collocatario, prevedendo espressamente un calendario di visite. Con la L. 206/2021, peraltro, nei procedimenti relativi ai minori, è stato introdotto l’obbligo di allegare un “piano genitoriale” consistente nell’illustrazione del piano educativo e di accudimento del minore, comprensivo anche di un calendario di visite.
Con la fine della scuola, però, i genitori devono fare i conti con l’organizzazione delle vacanze estive nel rispetto del calendario dettato dal tribunale o derivante dagli accordi di separazione e/o divorzio.
Di regola, il provvedimento del giudice contiene i termini temporali delle vacanze del figlio con ciascun genitore, prevedendo anche entro quale termine gli stessi dovranno concordare le rispettive ferie. Benché, con specifico riferimento ai tre mesi di sospensione delle lezioni scolastiche, prevalentemente, venga disposto che il genitore non collocatario trascorra almeno due settimane (preferibilmente consecutive) con il figlio nell’ottica di garantirgli la possibilità di sperimentare – o rafforzare – la quotidianità e la confidenza con il genitore che, nel corso dell’anno scolastico, frequenta di meno, spesso ci si trova in difficoltà a gestire il restante periodo estivo.
L’arco temporale delle «vacanze estive», infatti, non si esaurisce nei quindici giorni di permanenza del minore presso il genitore non collocatario.
In passato, la giurisprudenza tendeva a ritenere sospeso l’ordinario calendario di frequentazione, con la conseguenza che il minore restava affidato alle cure del genitore collocatario per tutto il restante periodo estivo.
Più recentemente, invece, vi è stato un cambio di orientamento da parte dei Tribunali, culminato con la recente pronuncia della Cassazione Civile n. 38730/2021 secondo cui, anche con riferimento al periodo relativo alle vacanze estive scolastiche diverso dai quindici giorni di vacanza calendarizzati con la mamma e/o con il papà, doveva essere congruamente disciplinato il diritto di visita del genitore non collocatario, “prevedendosi altresì che, nei giorni in cui non avrà il figlio minore presso di sé, ciascun genitore potrà sentirlo telefonicamente e che i genitori, per i summenzionati periodi in cui avranno con sé il figlio minore, si impegneranno reciprocamente a comunicarsi eventuali spostamenti in località diverse dal domicilio.”
Ciò in quanto il principio della bigenitorialità non ammette che, per un periodo così lungo, il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori possa essere in alcun modo limitato.
Per questo motivo, appare sicuramente utile prevedere una calendarizzazione specifica del diritto di visita anche con riferimento ai mesi di sospensione scolastica.
Quanto alle spese, il costo delle vacanze deve essere sostenuto interamente dal genitore con il quale il figlio le trascorre. Questo, però, non implica certo una sospensione dell’onere di mantenimento che grava sul genitore tenuto al versamento di un assegno mensile in favore dei figli.
Quando il figlio minore è in vacanza con uno dei genitori, è chiaro che l’altro non mantiene il diritto di vedere il figlio quando questi è in vacanza, ma mantiene la possibilità di contattarlo telefonicamente e di sapere dove si trova.
Ad ogni modo, è sempre buona prassi comunicare gli spostamenti che avvengono con il minore e consentire un contatto tra lo stesso e l’altro genitore. La violazione di tali comportamenti non comporta conseguenze penali ma può essere eventualmente sanzionata dal giudice civile in un apposito procedimento.
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