Il divorzio congiunto

Divorzio congiunto: cosa c’è da sapere ǀ Separatamente

Il divorzio congiunto rappresenta una particolare possibilità legislativa per quei coniugi che, separati da almeno 6 mesi in caso di separazione consensuale, o 12 mesi in caso di separazione giudiziale, hanno già raggiunto un accordo fra di loro al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili. Il termine iniziale dal quale vengono effettivamente conteggiati i mesi di separazione ininterrotta è rappresentato dalla prima comparizione dei due coniugi davanti al Presidente del Tribunale, infatti, è in questa prima udienza del procedimento di separazione che viene emesso il provvedimento di autorizzazione ai coniugi di vivere separati, anche se la effettiva sentenza di separazione o il decreto di omologa interviene in un momento successivo.

Modello divorzio congiunto

Le modalità di presentazione della domanda sono analiticamente previste dal diritto positivo. In primis, è necessario predisporre, con l’assistenza dei rispettivi difensori, un ricorso divorzio congiunto sottoscritto da entrambi i coniugi e intestato al Presidente del Tribunale riportandovi:

  1. le generalità dei coniugi;
  2. l’intendimento della volontà di divorziare consensualmente;
  3. l’eventuale presenza dei figli e, in caso, è necessario specificare le modalità di affidamento e di mantenimento di questi;
  4.  la presenza, o meno, di un sostegno economico di un coniuge in favore dell’altro;
  5. l’assegnazione della casa coniugale e altre circostanze che hanno caratterizzato il rapporto coniugale.

Documenti divorzio congiunto

In allegato al ricorso sono necessari i seguenti documenti:

  1. atto integrale di matrimonio;
  2. stato di famiglia di entrambi i coniugi;
  3. certificato di residenza di entrambe le parti;
  4. copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale, con il quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.

Terminato questo primo iter, compete al Presidente del Tribunale valutare se le condizioni concordate siano adeguate alla piena tutela dei figli e del coniuge economicamente più debole, riservandosi l’opportunità di emettere la sentenza di divorzio congiunto oppure, qualora reputi che queste condizioni non siano salvaguardate, avviare la procedura del divorzio giudiziale.

L’assistenza di un avvocato necessaria ai fini della presentazione della domanda di divorzio congiunto diventa quindi fondamentale per evitare che la procedura del divorzio possa tramutarsi in divorzio giudiziale.

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