revoca assegno mantenimento

Assegno di mantenimento in caso di nuovo stabile legame affettivo

Nel corso degli anni la Giurisprudenza aveva consolidato un orientamento sulla modifica e la revoca dell’assegno di mantenimento (tra coniugi separati e/o divorziati), prevista non solo nelle ipotesi in cui il coniuge beneficiario convolava a nuove nozze ma anche nel caso in cui quest’ultimo instaurava una stabile convivenza con un altro partner, sebbene il nostro ordinamento non preveda specificatamente quest’ultima ipotesi (sul punto ci siamo esaustivamente soffermati in Le nuove Relazioni sentimentali (conseguenze sui provvedimenti in sede di separazione).

La citata consolidata giurisprudenza (v. “L’istanza di modifica dell’assegno di divorzio alla luce delle ultime pronunce della Cassazione”) viene messa in discussione da due recenti pronunce di merito, rispettivamente l’ordinanza del Tribunale di Como del 12 aprile 2018 e il decreto del Tribunale di Ancona del 21 maggio 2018 n. 6360, per ora rimaste isolate, che allargano ulteriormente le maglie della revoca dell’assegno di mantenimento in presenza di ulteriori circostanze: nel caso sottoposto al Tribunale di Como, una moglie separata riceveva l’assegno di mantenimento dal marito, sebbene avesse instaurato una nuova relazione affettiva dalla quale non era insorta una nuova convivenza ma dalla quale era nato un secondo figlio, che era in parte mantenuto dal padre naturale con un contributo economico versato alla madre.

La madre sebbene non autosufficiente economicamente in ragione della recente maternità, secondo il Tribunale di Como non ha diritto a percepire un aiuto economico in proprio favore da parte dell’ex marito in quanto la scelta, prima, di avere un secondo figlio, e la circostanza, poi, di non potere lavorare nell’imminenza della maternità, sono circostanze estranee al precedente matrimonio con conseguente esclusione della solidarietà post matrimoniale dell’ex coniuge (v. anche in argomento Nuovi orientamenti della Cassazione sull’assegno divorzile) (con la sola precisazione che tale esclusione non si estende all’assegno di mantenimento in favore del primo figlio nato dal matrimonio ma solo nei confronti della ex moglie).

Il Giudice, pertanto, non ha confermato l’assegno al coniuge che, nelle more della separazione, aveva instaurato una nuova relazione pur senza dare avvio a una convivenza regolare. Assumono quindi rilevanza, secondo il Tribunale, per l’interruzione del diritto all’assegno, le caratteristiche economiche anche del nuovo legame sentimentale del coniuge separato, non solo la stabile convivenza di quest’ultimo con il nuovo partner.

Il Tribunale di Ancona, invece, si è occupato del caso in cui un coniuge divorziato aveva avanzato una richiesta di modifica delle condizioni di divorzio per la revoca dell’assegno di mantenimento in favore della ex moglie, in quanto la stessa, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, aveva intrapreso una convivenza con il compagno; la resistente negava la stabile coabitazione oltre a rifiutare la proposta di lavoro offerta dall’ex coniuge. Il Tribunale, dopo avere accolto le prove (referti fotografici raccolti tramite agenzia investigativa) del ricorrente che comprovavano una stabile relazione affettiva che veniva suggellata da molteplici fine settimana trascorsi insieme dai nuovi partner (in albergo o presso le rispettive abitazioni, sebbene durante la settimana la convivenza fosse solo sporadica), confermava la stabilità della relazione affettiva, revocando l’assegno di mantenimento.

Le due pronunce testè richiamate sono concordi nel ritenere, quindi, che la giustificazione della modifica o della revoca dell’assegno consiste nella costituzione di un nuovo nucleo famigliare ma la novità risiede nel fatto che tale condizione può prescindere dall’instaurazione di una stabile convivenza.

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