Separazione e divorzio senza giudice

La negoziazione assistita
Un’importantissima novità apportata dagli interventi legislativi del settembre 2014 (1) riguarda il procedimento per la separazione e il divorzio che prevede la possibilità per i coniugi di far ricorso ad una procedura estremamente veloce: la c.d. negoziazione assistita (2), senza pertanto doversi recare dinanzi al giudice.
In generale, la negoziazione è un accordo con cui le parti decidono di cooperare al fine di risolvere in via amichevole una controversia tra loro insorta. Il procedimento di negoziazione segue un iter abbastanza semplice: al momento del conferimento dell’incarico, l’avvocato deve informare il proprio cliente della facoltà di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita (3). Se la parte sceglie di intraprendere questa via, il suo legale formula un invito alla controparte a stipulare la convenzione (4), il quale deve essere accettato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, altrimenti si ha per non accolto (5). La convenzione, inoltre, deve essere sottoscritta sia dalle parti che dai rispettivi legali per autentica della firma.

La legge ha previsto questo particolare procedimento anche nell’ambito del diritto di famiglia, per le separazioni e i divorzi, proprio al fine di snellire il più possibile i procedimenti civili. Si tratta di una forma di negoziazione facoltativa.
In particolare, tale facoltà è stata prevista dalla legge (6) in caso di:
separazione personale;
cessazione degli effetti civili del matrimonio:
–  scioglimento del matrimonio (7);
–  modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

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L’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita produce gli effetti ed è considerato alla stregua dei provvedimenti che si sarebbero adottati qualora i coniugi si fossero rivolti al Tribunale competente. Sarà cura dell’avvocato provvedere alla trasmissione della copia autenticata dallo stesso, presso l’Ufficio dello Stato Civile in cui fu iscritto o trascritto il matrimonio (8).
Gli interventi legislativi descritti sono entrati in vigore il 13 settembre 2014.

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(1)Il riferimento è al decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale e convertito in L. 162/2014, ha come obbiettivo quello di snellire i procedimenti del contenzioso civile.

(2) Il decreto legge n. 132/2014, al capo II, rubricato “procedura di negoziazione assistita da un avvocato” (artt. 2-11) ha previsto tre forme di negoziazione: a) volontaria (art. 2, comma 1); b) obbligatoria (art. 3); c) per le soluzioni consensuali di matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio (art. 6).

(3) Si tratta di un dovere deontologico, prescritto dall’art. 2, comma 7, D.L. 132/2014.

(4) L’art. 2, D.L. 132/2014 descrive i tratti generali della convenzione assistita: “La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato e’ un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 2. La convenzione di negoziazione deve precisare: a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese; b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili. 3. La convenzione e’ conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a). 4. La convenzione di negoziazione e’ redatta, a pena di nullita’,in forma scritta. 5. La convenzione e’ conclusa con l’assistenza di un avvocato. 6. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte   alla   convenzione   sotto   la   propria   responsabilità professionale. 7. E’ dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della   possibilità   di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita”.

(5) L’art. 4, D.L. 132/2014 prevede: “ L’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. 2. La certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito avviene ad opera dell’avvocato che formula l’invito. 3. La dichiarazione di mancato accordo e’ certificata dagli avvocati designati.

(6) Il D.L. 132/2014 all’art. 6, comma 1, prevede che “La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.

(7) Nei casi di cui all’art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), L. 10 dicembre 1970, n. 898, ossia: “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970”.

 (8) Il D.L. 132/2014 all’art. 6, comma 3, prevede che “L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’avvocato della parte e’ obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di   cui all’articolo 5”.