unione civile

L’unione civile

La Legge n. 76/2016 in vigore dal 5 giugno 2016

Le coppie omosessuali oggi possono formalizzare innanzi al Comune di residenza una Unione civile. Quest’ultima è la formazione sociale costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. La legge riconosce il diritto di costituire un’unione civile mediante una dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato civile del Comune in cui uno degli uniti ha la residenza e alla presenza di due testimoni. Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri e, in particolare, gli uniti si impegnano reciprocamente all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Gli uniti, inoltre, sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità ed a concordare l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune, esattamente come avviene per le coppie sposate. Per gli uniti, in assenza di indicazioni diverse, si applica la comunione dei beni. Se l’unione dovesse cessare, le parti hanno diritto all’eredità, alla pensione di reversibilità e al mantenimento. L’unione civile si scioglie nel momento in cui gli uniti manifestano anche disgiuntamente la propria volontà in tal senso dinanzi all’ufficiale di stato civile. Successivamente, decorsi tre mesi, gli uniti devono presentare domanda di scioglimento dell’unione in uno dei seguenti modi:

  1. di fronte al Tribunale ordinario: in tal caso lo scioglimento dell’unione è pronunciato dal Tribunale, su domanda congiunta degli uniti o all’esito di un procedimento contenzioso;
  2. dinanzi al Sindaco tramite un accordo redatto in forma scritta, ai sensi dell’art. 12 d.l. 132/2014 (conv. In l. 162/2014);
  3. accordo raggiunto con l’ausilio degli avvocati (uno per ciascun unito) mediante lo strumento della negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 d.l. 132/2014 (conv. In l. 162/2014).

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