Figli legittimi (nati dal matrimonio) e figli naturali, identici diritti

Principio ispiratore della legge n. 219/2012 è l’unificazione dello stato giuridico di figlio, con totale eliminazione di ogni differenza tra figli legittimi, naturali e adottivi. In altri termini, a seguito dell’entrata in vigore della normativa suindicata, i figli hanno tutti il medesimo status giuridico(1) .
Esaminiamo, ora, le principali novità introdotte dalla Riforma.
– Rapporto di parentela: la legge n. 219/2012 conferma la definizione di parentela quale “vincolo giuridico tra le persone che discendono da uno stesso stipite”, già prevista nella disciplina precedente; la nuova normativa, tuttavia, precisa che il vincolo di parentela si instaura, sia nel caso in cui i figli siano stati generati in costanza di matrimonio, sia al di fuori di esso, sia, da ultimo, nell’ipotesi in cui il figlio sia adottivo, fatta eccezione, per le adozioni di persone maggiori di età (art. 74 Cod. Civ. )(2).
– Riconoscimento: nella normativa previgente, soggetto passivo del riconoscimento erano i figli naturali; la legge n. 219/2012 (avendo eliminato ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali) ha sostituito la locuzione “figlio naturale” con quella di “figlio nato al di fuori del matrimonio” (art. 250 Cod. Civ. )(3).
La Riforma, inoltre, ha introdotto la facoltà, per i genitori che non abbiano ancora compiuto il sedicesimo anno di età, di riconoscere il figlio nato al di fuori del matrimonio, purché il Giudice li autorizzi in tal senso, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio; si tratta, nella fattispecie, di una modifica radicale, considerato che la normativa previgente vietava in toto ai genitori che avevano superato i 16 anni di età e che non avevamo raggiunto la maggiore età, di riconoscere il figlio naturale (4).
La l. n. 219/2012, altresì, prevede la facoltà, per i genitori, di riconoscere i cosiddetti figli “incestuosi” previa autorizzazione del Giudice, che viene concessa avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio; anche in questo caso è evidente la modifica introdotta dalla Riforma; l’art. 251 Cod. Civ. (5)nel testo previgente, infatti, consentiva il riconoscimento dei figli incestuosi soltanto in presenza dell’ulteriore requisito della buona fede dei genitori (ignoranza degli stessi, al momento del concepimento, in relazione al vincolo esistente tra loro).
– Procedimento per la dichiarazione di paternità o maternità naturale: la Riforma prevede la possibile nomina, da parte del Giudice, di un curatore che sarà legittimato passivo nel suddetto procedimento; la nomina del curatore è prevista (art. 276 Cod. Civ.)(6) esclusivamente nel caso di assenza, sia del presunto genitore, sia di eredi dello stesso.


(1) Il suindicato principio è trasfuso nell’art. 315 Cod. Civ., come novellato dalla l. 219/2012: “Stato giuridico della filiazione – Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.

(2) Art. 74 cod. civ.: come novellato dalla l. 219/2012: “Parentela – La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti”.

(3) Art. 250 cod. civ.: Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

(4) Art. 250, quinto comma, cod. civ.: come novellato dalla l. 219/2012: “Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio”.

(5) Art. 251, cod. civ., come novellato dalla l. 219/2012: “Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio”. Con riguardo alla facoltà di esperire l’azione giudiziale di accertamento della paternità e/o maternità naturale nei casi previsti dall’art. 251 Cod. Civ, si segnala che la Corte Costituzionale, nel regime previgente alla l. 219/2012, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 278, 1° comma, c.c., “nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell’art. 251, 1° comma, c.c., è vietato il riconoscimento dei figli incestuosi” (Cfr. Corte Cost., 28/11/2002, n. 494).

(6) Art. 276, cod. civ.: come novellato dalla l. 219/2012: “la domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse”.