Lo scioglimento delle Unioni Civili
Lo scioglimento delle Unioni Civili: La Legge n. 76 del 20 maggio 2016 ha definitivamente riconosciuto diritti e doveri in capo alle coppie unite civilmente, facendo così rientrare l’Italia nel novero dei Paesi che riconoscono legalmente le coppie omosessuali.
Ponendo l’attenzione sul tema dello scioglimento, la Legge ha disposto che l’unione civile può sciogliersi automaticamente e, quindi, non necessita dell’intervento degli uniti quando:
- una delle due parti coinvolte decede oppure si dichiara la morte presunta;
- viene emessa una sentenza che ratifica l’attribuzione del sesso.
Le altre cause di scioglimento, che devono essere fatte valere con un’apposita domanda da un unito civilmente nei confronti dell’altro, sono, invece:
- le cause di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio connesse a pronunce penali o quando l’altro, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento dell’unione civile oppure ha contratto sempre all’estero una nuova unione (art. 3 n. 1 e n. 2, lett. a), c), d) ed e), della Legge sul divorzio);
- la volontà, anche disgiunta, delle parti di cessare gli effetti dell’unione manifestata dinnanzi all’Ufficiale dello stato civile.
Rispetto alle modalità di scioglimento del matrimonio, quindi, per lo scioglimento delle Unioni Civili non è prevista la procedura di separazione ma, la nuova Legge rinvia direttamente alle norme, ove compatibili, previste in materia di divorzio[1] e alle disposizioni previste in materia dei procedimenti di famiglia che prevedono, in caso di disaccordi tra gli uniti civilmente, la possibilità di chiedere l’intervento del Tribunale competente.
Un aspetto molto interessante, riguardo allo scioglimento delle unioni civili, è la previsione dell’obbligo in capo all’unito civilmente di somministrare periodicamente, nei confronti del soggetto con il quale si è unito, un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Inoltre, in sede giudiziaria è possibile rivedere l’entità dell’assegno qualora sopravvengono giustificati motivi oppure imporre all’obbligato di prestare idonee garanzie reali o personali qualora esistano pericoli che egli possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi.
Ulteriori diritti in capo all’ex partner sono la previsione di una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro all’atto della cessione del rapporto di lavoro, il beneficio, per la parte priva di assistenza sanitaria, di conservare il diritto nei confronti dell’ente mutualistico, dal quale sia assistita l’altro unito, l’assegnazione della casa familiare alla parte collocataria del figlio minore nato fuori dall’unione civile, la pensione di reversibilità e la possibilità di prevedere un assegno periodico a carico dell’eredità.
In tutti questi casi, peraltro, se l’obbligo non verrà rispettato, l’unito, assistito da un avvocato, potrà azionare nei confronti dell’altro le azioni di recupero già previste nelle controversie tra coniugi.
La parte inadempiente potrà anche incorrere in responsabilità penali qualora si sottragga alla corresponsione dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’altra parte unita civilmente.
Gli uniti, infine, per sciogliere l’unione civile, potranno anche ricorrere alla negoziazione assistita, con l’ausilio di professionisti del settore, o concludere l’accordo di separazione innanzi al sindaco del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui si sono unite civilmente.
In quest’ultimo caso, però, il Sindaco, al fine di evitare accordi potenzialmente lesivi dei diritti fondamentali delle parti, non potrà accettare l’accordo contenente clausole con carattere dispositivo sul piano patrimoniale.
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[1] Legge n. 898 del 1° dicembre 190 art. 4, 5 (primo comma e dal quinto all’undicesimo), 8, 9, 9bis, 10, 12bis, 12ter, 12quater, 12quinquies e 12 sexies.