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Domande e risposte (RISERVATO AGLI UTENTI DI MILANO, MONZA, PAVIA e LODI)

L’ultimo commento e 12 altri commenti devono essere approvati.
2931 commenti
  1. sara b dice:

    Buongiorno,
    mia figlia si è trasferita a Francoforte e si iscritta all’anagrafe degli italiani residenti all’estero e quindi non è più residente presso di me. Sono obbligata ad informare il mio ex marito della nuova situazione? e ho ancora il diritto di percepire gli alimenti destinati a lei? e se mio il mio ex marito venisse a saperlo potrebbe chiedermi la restituzione degli arretrati?
    Sara

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ciò che fa venire meno l’obbligo di mantenimento non è il trasferimento di sua figlia ma l’eventuale raggiungimento dell’autosufficienza economica di quest’ultima. Se sottaciuta, può comportare obblighi restitutori.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  2. giuliana dice:

    Buongiorno,
    Ho sottoscritto ricorso di separazione e divorzio consensuali in un unico atto, e non sono ancora decorsi i 6 mesi dall’omologa di separazione.
    E’ possibile rinunciare al divorzio, e mantenere solo la separazione (per volere di entrambi i coniugi) o ormai l’iter è avviato e non modificabile?
    Sinceramente ci siamo resi conto che pur non essendoci riconciliati, desideriamo prenderci del tempo prima procedere con un atto definitivo come il divorzio.
    Come possiamo fare?
    Grazie in anticipo.

    Rispondi
  3. giuseppe dice:

    Buongiorno, sono un papa’ di due bimbi divorziato, vorrei capire se posso chiedere una percentuale del bonus mamma che prende la mia ex moglie in proporzione ai giorni in cui in mio affido. Non so se questo aspetto sia regolamentato legislalmente.
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Il bonus mamma spetta alle lavoratrici madre. Al massimo lei potrà chiedere ad un Giudice che l’assegno di mantenimento che il padre deve pagare sia diminuito in ragione del fatto che quando era stato stabilito l’ammontare di quest’ultimo, il Giudice non era a conoscenza del beneficio economico (il bonus) percepito dalla madre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  4. JENNY dice:

    Buongiorno, la sorella di mio marito vive in una casa di proprietà dei genitori non pagando affitto da 25 anni. Gli altri fratelli possono chiedere gli arretrati dal momento che non hanno ricevuto nulla dai genitori ancora in vita?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’iniziativa (relativa alla richiesta dei canoni arretrati), sino a quando i genitori proprietari dell’immobile sono ancora in vita, potrà essere intrapresa esclusivamente da questi ultimi. Dopo il loro decesso, gli eredi potranno sostenere che sia stata effettuata una donazione indiretta in favore della sorella di suo marito e sempre che quest’ultima donazione leda le loro quote legittime di eredità.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  5. Alessio dice:

    Salve avvocato avrei una domanda, ho 20 anni e vivo con mia mamma mio papà e mia sorella entrambi siamo maggiorenni.. negli ultimi anni io e mia sorella abbiamo visto i nostri genitori litigare, io mia sorella e mio papà subiamo costantemente violenze verbali molto pesanti da parte di nostra mamma.. spesso anche con oggetti lanciati,la casa è di proprietà di mio nonno paterno e noi vogliamo che mamma se ne vada da casa perché siamo molto stanchi di subire, mio papà ha pura che nonostante i continui maltrattamenti un giudice alla fine darà la casa a nostra mamma e che mio papà sarà anche costretto a pagare gli alimenti, cosa possiamo fare? Grazie mille della comprensione

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      credo che ci siano buone possibilità che la casa venga assegnata al padre considerato che oggi i figli potranno confermare in giudizio le loro volontà che saranno determinanti ai fini dell’assegnazione della casa familiare.
      Occorre avviare il procedimento di separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  6. Silvio dice:

    Buongiorno sono separato da 3 anni,nella separazione ci siamo accordati al 50% di tutto, abbiamo un figlio minore che fa una settimana con me e una con lei.La casa coniugale è stata venduta e il ricavato al 50,non verso niente a Lei che lavora part time. Io ho acquistato casa spendendo tutti i miei risparmi, lei in affitto in monolocale. Io pago tutte le spese straordinarie di mio figlio anche se erano al 50 per mia scelta. Io guadagno il doppio di Lei.Adesso vorrei divorziare ,sul mio reddito grava il mutuo di casa mia e tanti prestiti per la casa( stufa,clima,e altri prestiti per liquidità). Lei vuole penso qualcosa. Cosa mi devo aspettare???

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se sua moglie lavora, non può avanzare richieste di mantenimento personali.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  7. Giulia dice:

    Buongiorno avvocato,
    mi sono sposata in comunione dei beni. Durante il matrimonio mio padre è venuto a mancare e quindi la casa familiare è stata divisa in parti uguali tra me, mia sorella e mia madre. Mia madre ha l’usufrutto del bene (noi viviamo fuori) e tutto ciò che riguarda tasse e spese varie è a nome suo. Ora vorremmo separaci e vorrei sapere se mio marito potrebbe richiedere parte della quota ricevuta in eredità.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      suo marito non può vantare diritti sui beni da lei ricevuti in eredità.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  8. Paola dice:

    Buongiorno avvocato volevo chiedere se acquisto di un cellulare è una spesa straordinaria? Altro non va più.
    Grazie mille risposta.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno, l
      l’acquisto di un telefono cellulare per un figlio a seguito della separazione dei genitori è generalmente considerato una spesa straordinaria.
      Non dovrebbe infatti considerarsi una necessità primaria.
      Se, tuttavia, anche prima della separazione, i genitori avevano deciso e poi acquistato un cellulare al figlio diventa difficile sostenere davanti ad un Giudice che questa spesa non rientra più tra quelle necessarie.
      Personalmente, poi, ritengo che sia tutta una questione di costi: comprare un cellulare usato può comportare una spesa contenuta (anche 200 euro) che potrebbe essere ripartita tra i genitori senza stravolgere il loro equilibrio economico. Ben diverso se il figlio o uno dei genitori pretendono l’acquisto di un Iphone 15!
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  9. Mario dice:

    Buongiorno Avvocato,
    in caso di separazione (o regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio), se la casa coniugale viene assegnata alla madre ed il padre per ristrettezze economiche è costretto ad andare a vivere in una stanza in affitto in condivisione con altre persone, cosa succede per i suoi giorni di competenza con i figli?
    Ovviamente non sarebbe possibile portarsi i figli in questa casa.
    La madre sarebbe obbligata a farmi vedere i figli per alcune ore all’interno della ex casa coniugale? (Non credo sia interesse dei figli stare in mezzo alla strada con 40 gradi d’estate o con le temperature sotto zero d’inverno).
    Il giudice potrebbe sanzionare la mia impossibilità a far fare dei pernottamenti dei figli con me?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ritengo che si ci sono ragioni oggettive e comprovabili a livello documentale che giustificano la sua impossibilità di condurre in locazione un immobile in grado di accogliere i suoi figli, un Giudice non potrebbe sanzionare il Suo comportamento. Ovviamente resta integra la possibilità/dovere di esercitare il diritto di visita nelle ore diurne. Sempre al di fuori, comunque, dell’abitazione coniugale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  10. Ilario P. dice:

    Buongiorno,
    Ho mandato una raccomandata alla mia ex moglie per informarla che non avrei più pagato gli alimenti per mio figlio, 33 anni, contratto di lavoro a tempo indeterminato e che lavora ormai da un anno e per mia figlia, 30 anni, residente in Francia dove lavora e convive con il suo compagno. Tuttavia non ho ricevuto alcuna risposta e sono trascorsi già diversi giorni. In mancanza di una risposta da parte della mia exmoglie posso procedere a interrompere i versamenti?
    Cordialmente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la procedura più corretta sarebbe quella di interrompere il pagamento del mantenimento dopo avere coinvolto un Giudice.
      Ritengo comunque che avere lasciato traccia delle ragioni che giustificano il mancato pagamento, dovrebbe permetterle di opporsi ad eventuali future richieste (anche in sede giudiziale con apposita opposizione agli atti esecutivi).
      Conviene aggiungere che in caso di azione esecutiva, il giudice dell’esecuzione dovrà valutare le prove presentate e, se riterrà fondata l’opposizione, sospenderà l’esecuzione e disporrà la rimessione della causa al giudice del merito per l’accertamento definitivo dell’estinzione dell’obbligo di mantenimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  11. Concetta dice:

    Mia figlia 14 enne è in ferie col mio ex ( suo padre)
    In caso di malessere/ febbre ecc il padre è tenuto ad avvisarmi?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      solo in caso di gravi patologie. Una febbre passeggera, gestibile dal genitore con tachipirina, per esempio, non comporta un necessario obbligo di informativa all’altro genitore.
      Cordiali saluti
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  12. Marc dice:

    Buongiorno avvocato
    Ho riconsegnato due anni fa le chiavi della casa coniugale (di mia proprietà al 50%) assegnata alla mia ex come da provvedimento per risiedere unitamente alla figlia minore.
    Due mesi fa la mia ex mi aveva avvisato che doveva cambiare una serratura in quanto usurata avvisandomi che la spesa, a detta del suo avvocato era considerata straordinaria, quindi da dividere in due (io avevo dissentito rispondendo” NON ESISTE” mi informerò).
    Due settimane fa mi invia il consuntivo della spesa sostenuta per il cambio di 2 cilindri di sicurezza e non uno in quanto usurati.
    Faccio presente che le serrature della parta d’ingresso erano funzionanti quando ho lasciato il tetto coniugale (solo una chiave su tre aveva qualche problema in quanto copia).
    Oggi mi scrive “se non è tua intenzione sostenere la spesa al 50% sono a richiedere una risposta scritta con documentate le motivazioni, ricordandomi che il suo avvocato aveva già confermato che la manutenzione straordinaria va ripartita al 50%”.
    Cosa devo fare ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      molto semplice: se la serratura non era rotta ma è stata sostituita per altre ragioni, la spesa non le compete.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  13. Maria dice:

    Buongiorno, sono una nonna di due bambini i cui genitori si sono separati un anno fa. Il più piccolo ,9 anni, ha delle crisi di pianto spesso, dicendo che non sopporta passare da una casa all’altra, nel giro di una settimana. I genitori hanno optato per la cura dei figli al 50%. La legge dice chiaro e tondo che il benessere dei figli viene al primo posto; allora perché si consente che il genitore che invita il coniuge a lasciare il tetto coniugale è anche lo stesso che decide che i figli debbano lasciare la casa al 50%. ?Quale bambino ne potrebbe essere contento? Perché gli adulti non si alternano nella stessa casa? A me sembra che la legge dia ragione ai capricci degli adulti piuttosto che ad un esigenza evidente dei minori. Mi piacerebbe poter firmare una petizione per cambiare quest assurda legge.
    Grazie mille ler l attenzione

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      condivido le sue considerazioni e la necessità che le Leggi siano ispirate prioritariamente all’interesse dei minori.
      Allo stato attuale, tuttavia, la soluzione da lei prospettata (i genitori si alternano nella casa in cui vivono i figli) può essere inclusa in una separazione CONSENSUALE (con accordo dei genitori), senza la possibilità, tuttavia, che la stessa soluzione possa essere imposta da un Giudice in una separazione GIUDIZIALE.
      cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  14. paolo forti dice:

    Buongiorno Avvocato,
    ho divorziato 10 anni fa da mia moglie e le verso gli alimenti per lei e per le miei due figlie, da quasi un anno la figlia maggiore di 33 anni ha un contratto di lavoro fulltime a tempo indeterminato, e la minore di 29 anni vive e lavora in Portogallo ed è iscritta all’AIRE. Desidero procedere a togliere gli alimenti alle ragazze, il mio reddito è anche diminuito perchè ho cambiato lavoro e non posso più andare avanti così. Ho due domande; posso comunicare con una raccomandata la mia intenzione alla exmoglie o è necessario l’intervento di un avvocato e successivamente deve sentenziare un giudice? Posso pretendere la restituzione degli alimenti versati da quando le ragazza hanno iniziato a lavorare stabilmente?
    Grazie
    Paolo F.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      In teoria occorrerebbe rivolgere domanda ad un giudice. Nella prassi si fa come ha detto lei. Mandi la raccomandata. Per il pregresso si puó ipotizzare una richiesta restitutoria soprattutto se lei ha pagato ma non sapeva che le sue figlie erano autosufficienti. Cordiali saluti

      Rispondi
  15. Carla dice:

    Buongiorno sono in fase di separazione senza figli minori con sentenza a novembre se vado in vacanza ho l’obbligo di avvisare il coniuge? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se avete incardinato il giudizio di separazione e non ci sono figli, lei può fare quello che preferisce. Non si può piú verificare, infatti, dopo l’avvio della separazione, l’abbandono del tetto coniugale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  16. Romina dice:

    Buongiorno, da luglio il figlio ventenne del mio compagno abita stabilimente con lui che mantiene in modo diretto e a cui versa anche mensilmente il corrispondente dell’ assegno che versava alla madre. Nulla pretende dalla madre. Il ragazzo vorrebbe mantenere la residenza dalla madre per non pagare tasse esagerate all’ università. Come fa il padre a tutelarsi ovvero che la madre a un certo punto non le chieda i soldi dell’ assegno nonostante il figlio viva da lui stabilmente? Abbiamo tentato con una scrittura privata ma la madre pretende di scrivere che se il figlio un giorno tornasse da lei automaticamente l’ assegno tornerebbe a lei, mentre il figlio e il padre desiderano che l’ assegno venga versato da ora in poi in ogni caso direttamente al ragazzo ventenne. Può il figlio fare una mail a entrambi i genitori in cui chiede il mantenimento diretto? Sarebbe tutelato il padre o è necessario andare dal giudice? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se il figlio è maggiorenne, quindi, può avanzare domanda al Giudice affinché l’assegno gli venga pagato direttamente.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  17. Valentina dice:

    Buongiorno,
    da sentenza separazione alla moglie è stata assegnata la casa coniugale, con onere di pagamento delle spese condominiali ordinarie. Spese straordinarie a carico dell’ex marito, proprietario della casa. L’ex marito non ha pagato le spese ordinarie antecedenti la sentenza di separazione, viene avviata causa nei suoi confronti ed emessa rata straordinaria in capo a tutti i condomini. La moglie è tenuta al pagamento di tale rata? Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non si tratta di una spesa condominiale ordinaria, quindi, lei non è tenuta al pagamento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  18. separatamente dice:

    Buongiorno,
    se vuole mi può contattare e le fornisco tutte le informazioni. Possiamo avanzare noi la domanda nel suo interesse per essere ammessa al gratuito patrocinio. L’assegno unico figli non è giusto che venga percepito da suo marito. Se lei oggi fa domanda le verrà riconosciuto il 50% dell’assegno.
    Cordiali saluti,
    Avv. Marco Pola (02.72022469)

    Rispondi
  19. Paola dice:

    Buonasera avvocato sono separata da un’anno mio ex dovrebbe stare con il figlio ogni 2 weekend. Non aveva passato neanche uno e neanche un giorno di vacanza. Si vedono x un pranzo se va bene una volta alla settimana. Non aveva mai fatto un regalo al figlio massimo 5 €. Posso chiedere aumento di mantenimento di 100 € ? Se chiedo divorzio con stesse condizioni di separazione e aumento solo x weekend che non aveva mai rispettato?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il mancato esercizio del diritto di visita da parte del padre giustifica la sua richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento ma anche una richiesta di sanzionare il comportamento paterno.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  20. Luca dice:

    Buongiorno Avvocato,
    convivo senza essere sposato in un appartamento di mia proprietà con la mia compagna e nostro figlio.
    Mettiamo il caso che lei mi tradisca e io voglia mettere fine alla convivenza, evitando però l’assegnazione della casa coniugale a lei.
    Una volta scoperto il tradimento farei finta di non sapere nulla. Nel frattempo propongo di ristrutturare completamente la casa a mie spese, dato che sono io il proprietario.
    Vista l’incertezza della durata dei lavori e l’arrivo dei mobili nuovi, si renderebbe necessario prendere in affitto un’altra casa. Gli direi che visto che si tratterebbe di una soluzione temporanea, di prendere uno anche brutto, vecchio, in una posizione scomoda e all’interno di un condominio orribile, l’importante è che costa il meno possibile. Con la scusa che io non potrei trasferirci la residenza (altrimenti pagherei l’IMU sulla casa di mia proprietà), farei trasferire la residenza a lei e a nostro figlio.
    Una volta trasferiti, farei subito rimuovere da casa mia tutti i pavimenti, le piastrelle dei bagni, i sanitari e la cucina in modo da renderla inabitabile. Subito dopo fingerei di aver scoperto il tradimento (che in realtà già sapevo), chiuderei immediatamente la relazione e chiederei in tribunale la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
    Ovviamente sospenderei immediatamente i lavori di ristrutturazione in modo che il mio appartamento non sia abitabile. Ora mi chiedo:
    Mi conferma che il giudice non potrebbe assegnare a lei il mio appartamento ma solo la casa presa in affitto prima dell’inizio dei lavori? (in quanto sarebbe la nuova casa coniugale e casa mia sarebbe un cantiere senza mobili). So che dovrei pagare un mantenimento più alto visto l’affitto che lei dovrà pagare, ma ho scelto intenzionalmente un appartamento brutto, vecchio proprio per fare in modo che spenda il meno possibile.
    Io riprenderei i lavori di ristrutturazione di casa mia solo dopo che il tribunale avrà preso una decisione.
    Inoltre mi chiedo: una volta che avrò finito di ristrutturare casa (quindi sicuramente diversi mesi dopo), se lei manda disdetta del contratto d’affitto, potrà chiedere l’assegnazione del mio appartamento con la scusa che il figlio rimarrebbe senza casa?
    Grazie in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se la nuova casa corrisponderà con la nuova casa familiare dove il figlio stabilirà la propria dimora abituale, vicino alla quale il figlio frequenterà la nuova scuola, vi sono buone possibilità che la casa da assegnare al genitore collocatario prevalentemente del figlio sia proprio quest’ultima. Meglio ancora se la nuova casa viene venduta.
      Io piuttosto suggerisco di affittarla la nuova casa.
      Consideri, tuttavia, che stiamo parlando anche della casa dove vivrà prevalentemente suo figlio (sempre che sia stata la madre ad occuparsi prevalentemente di lui sino ad oggi).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  21. Mario pascale dice:

    Salve vorrei mettere fine ad una storia con la mia compagna con cui ho un figlio di 4 anni ,attualmente vivono insieme a me a casa mia ma ufficialmente loro due sono residenti da quando lui è nato in un suo appartamento in cui paga la rata di mutuo, poi lei ha ereditato alla morte del padre metà casa dove adesso vive la madre e metà seconda casa delle vacanze, potrebbe lei chiedermi metà mutuo della casa dove vive con mio figlio? Inoltre tutti e due abbiamo uno stipendio di circa 2000 euro quando potrebbe essere un assegno di mantenimento mensile? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      più che altro la madre potrebbe avanzare una richiesta di assegnazione della casa familiare (la casa in cui vivete con il figlio) in ragione di una potenziale domanda di collocamento prevalente del figlio presso di sè.
      Non ritengo si allontani da un possibile provvedimento giudiziario la quantificazione di un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € 500,00 (in presenza di contestuale assegnazione della casa familiare alla madre), ovvero, per importi superiori laddove la casa familiare non venga assegnata alla madre.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  22. francesco dice:

    buonasera, ho ricevuto 3 mesi lettera di separazione > situazione : sposato da 20 anni , 2 figli minori, moglie di 44 anni che non ha mai lavorato, casa coniugale ( vado 500K di propietà della moglie ma acquistata con soli soldi del mio lavoro ( dimostrabile da movimenti bancari ). Io ho 43 anni , ho acquetato un appartamento ( valore 250k ) per andarci a vivere dopo aver ricevuto la lettera ( ci andrò a vivere tra 1 mese ) ma ho perso il lavoro perche non mi è stato rinnovato il contratto annuale. HO dei importanti risparmi / investimenti in banca .

    in caso di giudiziale cosa si potrebbe prospettare ?
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      è molto probabile che il genitore che si è occupato prevalentemente dei figli in passato divenga collocatario prevalente di questi ultimi con conseguente assegnazione della casa coniugale in suo favore.
      Oltre all’assegno di mantenimento in favore dei figli, è anche probabile che il Giudice ritenga corretto determinare un assegno di mantenimento a titolo personale in favore di Sua moglie (considerato che non ha mai lavorato).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  23. Maria dice:

    Buonasera , sto prendendo in considerazione l’idea di separarmi da mio marito . Al momento non lavoro e abitiamo in una casa che i suoi genitori hanno dato a lui in commodato d’uso, quindi per me dal punto di vista pratico non e’ semplicissimo
    Abbiamo un figlio di quasi 5 anni ; non potendo al momento affrontare le spese di un’altra casa , l’unica alternativa sarebbe tornare dai miei genitori ma abitano lontano e non sarebbe la soluzione ideale. Mio marito sta abusando di me psicologicamente con continue offese nei miei confronti, verso la mia famiglia ed ha creato il vuoto attorno a me ; sono mesi che registra tutte le conversazioni con il cellulare e sta facendo di tutto per manipolare il bambino per portarlo dalla sua parte. Per il momento riesco ancora ad essere economicamente indipendente , ma non per molto se non riesco a trovare niente ( ha fatto in modo che non accettassi 2 proposte di lavoro )
    La ringrazio molto .

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      due suggerimenti ed una informazione: 1) non si trasferisca con i suoi figli in un altra abitazione; 2) se si vuole separare si affidi ad un avvocato; 3) anche se la casa appartiene ai nonni lei può chiedere l’assegnazione della casa coniugale.
      Se lei si trasferisse perderebbe il diritto di chiedere l’assegnazione della casa coniugale.
      Resto a disposizione per approfondimenti (02.72022469).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  24. Mario dice:

    buongiorno
    sono separato in casa da ormai un anno e mezzo, dalla relazione sono nati due figli, la mia ex compagna ha un altro compagno e me lo tiene all’oscuro, esce, fa gite e porta i miei figli insieme al suo compagno nascondendomi il tutto, io lo vengo a scoprire dai miei figli però facendo fatica a farmi dire le cose perchè la madre li terrorizza
    dicendoli di non dire niente a me, fra un po’ la mia ex compagna andrà al mare con i figli quasi sicuramente ci sarà anche il suo nuovo compagno la sua presenza tenuta anche questa volta all’oscuro da me, cosa posso fare in questo caso, visto che viviamo ancora sotto lo stesso tetto posso impedire che lei esca con il suo compagno insieme ai miei figli?
    ringrazio
    saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      può avviare un procedimento per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Voi non siete sposati, quindi, non avete un dovere di fedeltà quanto meno da un punto di vista giuridico.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Mario dice:

        buongiorno,
        ringrazio per la risposta, inoltre essendo separati in casa io vorrei andarmene da quella casa, la casa è intestata alla mia ex compagna però abbiamo un mutuo cointestato, io per andarmene vorrei un rimborso dii tutte le spese sostenute fatte fino ad oggi per la casa (mutuo + mobili + elettrodomestici e lavori fatti in casa) + l’esonero dall’altra parte del mutuo intestato a me, lei non vuole dicendo che la casa che è intestata a lei e avendo due figli la casa è dei nostri figli e io non ho diritto ad un risarcimento , vorrei sapere come muovermi in questo caso
        inoltre io vorrei comprarmi una casa di mia proprietà per fare questo devo assolutamente chiudere questa vicenda
        ringrazio
        saluti

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          vi sono scarse possibilità che le sue domande vengano accolte. La casa potrebbe essere assegnata a Sua moglie ma questo non significa che verrà trasferita la titolarità dell’immobile che resta pur sempre di sua proprietà e che una volta raggiunta l’autousufficienza economica dei figli tornerà nella sua disponibilità.
          cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  25. Ana dice:

    Buongiorno.
    Se il matrimonio rumeno è trascritto in Italia, allora posso avere il diritto a casa che lui l’ha comprata quando eravamo insieme?
    Il mutuo è la casa sono intestate al suo nome .
    Come il matrimonio non è riconosciuto in Italia, la legge non mi da questo diritto.
    Abbiamo 3 figli che hanno rimasto con me . Lui vive con la sua fidanzata. Siamo in divorzio.
    A messo la casa in vendita e già a trovato una persona che lo vuole comprare.
    In caso che lui non firma il foglio rilasciato da un avvocato dove chiedo di dare la metà del prezzo che lo prende alla vendita, io in questo caso posso bloccare la vendita, essendo con 3 bambini minorenni con me?
    Poi, mi interessa a sapere come ho detto prima
    Se il matrimonio è trascritto e riconosciuto anche in Italia, allora posso avere il diritto a metà?
    Grazie!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      se i suoi figli vivono con Lei in Italia nella casa coniugale, possiamo affermare che il Tribunale in Italia è competente per giudicare con riferimento alla collocazione dei figli, l’assegnazione della casa coniugale in favore del genitore collocatario di questi ultimi, l’assegno di mantenimento per i figli.
      Io le consiglio di tutelare in giudizio i suoi diritti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  26. Martina dice:

    Buonasera ho 20 anni mio padre e un papà molto autoritario e minaccia io e mia mamma vorremmo scappare di casa mia mamma prende una piccola pensione di invalidità 337 euro e lui minaccia che non ce ne possiamo andare via perche mia sorella a settembre fa 16 anni ? Cosa possiamo fare

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sua madre può avviare un procedimento di separazione chiedendo la collocazione delle figlie presso di sé, l’assegnazione della casa coniugale, il mantenimento.
      In pratica vi sto consigliando di fare uscire il padre di casa con le buone o con le cattive, come si suole dire.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  27. Alessandro dice:

    Buongiorno,il mio ex ha perso in appello il ricorso che aveva fatto per avere metà dell’ assegno unico, può agire in qualche altro modo? Esiste solo più la cassazione oppure ci potrebbero essere altri modi ? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      come ha detto Lei può solo agire in Cassazione.
      In futuro, invece, laddove cambino le circostanze in fatto (reddito, patrimonio, eventi eccezionali, etc.) che hanno giustificato il provvedimento giudiziario, si potrà agire con apposita istanza di modifiche delle condizioni della separazione e/o del divorzio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Lyen Lay La O Boizan dice:

        Buongiorno Dottoressa il mio compagno ha fatto la separazione consensuale dalla moglie 36 anni fa. Noi conviviamo insieme da vent’anni. E dà un’anno che vogliamo sposarsi. Abbiamo aspettato tanto per ché il mio compagno a dovuto garantire la assegurazioni sanitaria alla moglie in una casa di cura. Il mio compagno e molto malato e i figli fanno di tutto per allungare il divorzio no presentandosi la avvocatessa il giorno fissato dal giudice . Cosa possiamo fare ? Grazie

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buonasera,
          se suo marito ha un avvocato ed ha presentato ricorso in Tribunale per formalizzare il divorzio il procedimento si può concludere anche senza la presenza in giudizio della moglie. In pratica, si tratterebbe di un procedimento in contumacia.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  28. Luigia dice:

    Buonasera sono sposata da 1 anno con un uomo tunisino e il mese di aprile ho chiesto la separazione avendo visto che mio marito come ha avuto il permesso di soggiorno e cambiato, mi sono sentita usata. Adesso vive con i suoi paesani e molto probabilmente ha già un altra storia. Come posso fare per togliergli il permesso di soggiorno visto che mi ha solo usato per il suo scopo. Documenti. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Luigia,
      gli individui scoperti a contrarre matrimoni di convenienza possono affrontare accuse di frode e falsificazione di documenti. Inoltre, il permesso di soggiorno ottenuto attraverso un matrimonio fittizio viene revocato, e lo straniero può essere espulso dal paese. Occorre, tuttavia, presentare denuncia presso la Procura della Repubblica; io consiglio di farlo con l’assistenza di un avvocato penalista.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  29. GIADA dice:

    Buonasera, ho 20 anni e vivo con mia madre di 50 anni, l’ altro giorno mi ha detto che vuole far venire a vivivere con noi il suo compagno ( casa di 45/50 mq del comune) ! Io attualmente non lavoro ma sono in cerca,mi ha detto che se non voglio convivere con loro( lui non mi piace come uomo ha qualcosa che non mi convince) mi da 4 mesi massimo per trovarmi un’altra soluzione! Cosa posso fare? Mia madre ha avuto problemi di salute e ho pagato tutto io per più di un aanno ( lavoravo all’epoca) e ho comprato pure la cucina che voleva lei,ora mi sbatte fuori

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Giada,
      i genitori sono obbligati a mantenere e assistere i figli fino al raggiungimento di un sufficiente grado di indipendenza economica.

      Questo significa che i genitori devono provvedere a vitto, alloggio, vestiario e istruzione ai figli, anche se questi sono maggiorenni, a patto che si stiano impegnando attivamente per trovare un lavoro o per proseguire gli studi.

      In taluni casi, peraltro, i Giudici hanno ritenuto ammissibile l’allontanamento del figlio maggiorenne dall’abitazione familiare quali quest’ultimo si sia reso artefice di comportamenti pregiudizievoli (ad esempio aggressioni fisiche o verbali, minacce o gravi insulti,) oppure se il figlio sia ormai in età avanzata (l’obbligo di mantenimento dei genitori cessa quando il figlio raggiunge i 30 anni anche se questo limite non è rigido).
      In caso di conflitto, è consigliabile rivolgersi ad un mediatore familiare o ad un assistente sociale e ad un avvocato per cercare di trovare un accordo consensuale tra le parti. Se non è possibile trovare un accordo, si può adire le vie legali, rivolgendosi a un giudice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  30. Marco dice:

    Buongiorno,
    Siamo una coppia non sposata che hanno un bambino di quasi 4 anni.
    Ci stiamo, purtroppo, separando per decisione della madre.
    Il nostro rapporto è buono, condividiamo comunque tutte le scelte per nostro figlio e la decisione di separarci alla fine è stata condivisa non essendoci più amore da parte di una persona nei confronti dell’altro.
    Siamo ovviamente molto legati a nostro figlio e tutti e due stiamo cercando una soluzione per il suo bene.
    Siamo convinti che servano tutti e due i genitori presenti per la crescita e per star vicino al bambino, ma ovviamente si presentano di fattori dove non abbiamo un accordo ovvero con chi vivrà il bambino e a chi andrà la casa essendo l’unica casa che abbia.o con mutuo cointestato.
    Come bisogna comportarsi in questi casi? Per il bene del bambino non ci siamo ripromessi mai conflitti tra di noi e una presenza libera di entrambi i genitori anche quando abiteranno in case diverse.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Marco,
      il genitore presso il quale verrà collocato prevalentemente il figlio diverrà assegnatario della casa familiare sino a quando quest’ultimo non diverrà autosufficiente.
      In caso di collocazione paritetica (50 e 50), di solito l’assegnazione della casa viene effettuata in favore del coniuge più debole a livello economico.
      Queste sono le regole e consiglio, anche in caso di separazione consensuale, di regolamentare il diritto di visita in quanto ci sarà un giorno in cui avrete nuovi compagni/compagne e la presenza da Lei definita libera dei genitori potrebbe non essere così semplice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Marco2 dice:

        situazione molto simile alla mia (compreso nome dell’utente).. unica differenza: casa in cui viviamo attualemnte è di proprieta al 50% per ogni convivente con mutuo a carico del solo padre, a seguito di accollo del muto 7 anni fa circa. La madre tuttavia è proprietaria al 50% con il fratello di altro immobile di pregio attualmente messo a rendita, ma facilmente svincolabile. i redditi di entrambi da lavoro dipendente sono per il resto simili, il patrimonio della madre sarebbe tuttavia molto maggiore.
        in questo contesto, quanto è probabile che la casa in cui viviamo sia assegnata al padre?
        aggiungo per completezza che la separazione non sarebbe consensuale, ma per sola decisione della madre che potrebbe avere già in corso un’altra relazione.

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          indipendentemente da chi sia il proprietario della casa coniugale, quest’ultima verrà assegnata dal Giudice al coniuge che si occuperà in misura prevalente dei figli. In caso di collocazione paritetica, è assai probabile che venga assegnata al coniuge più debole da un punto di vista economico.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  31. davide dice:

    Buongiorno ,io e la mia ex moglie siamo in giudiziale e avremo tra breve l udienza
    io passo alla mia ex moglie 700 euro su uno stipendio di 1600/1700 e lasciò tutto l assegno unico pari a 420 a lei
    i 700 sono cosi divisi
    500 (394 metà del mutuo+106 metà spese ristrutturazione)
    200 (per i bambini abbiamo 2 figli)
    assegno unico interamente a lei pari a a 430 euro
    lei vive nella casa coniugale con i bambini
    i bambini stanno con me tutti i martedì compresa la notte e week da venerdì sabato e domenica sera alternati
    spese straordinarie tutte al 50 %
    io vivo in una mansarda libera per fortuna sopra i miei genitori ,anche perché se dovessi avere un affitto con le 900/1000 che mi rimangono non riscurirei a sostenere le spese me ne avanzerebbero 300 per vivere al mese (spese bilocale nelle mie zone 600/700)
    mi moglie chiede 500 mutuo+600 per bambini (1100 euro) ,contando anche che vive in casa mia/sua con un nuovo compagno che lavora e ha reddito
    Si potrebbe avere una stima della cifra di mantenimento quanto il giudice potrebbe decidere
    Grazie in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi sembra rilevante il fatto che la Sua ex viva nella casa coniugale con un nuovo compagno che lavora e ha reddito. Sicuramente rilevante al fine di ridurre il suo impegno economico anche se meno di 200 euro a figlio credo sia difficile da ipotizzare; invece, insisterei affinché l’assegno unico figli venga versato in favore di entrambi i genitori 50 e 50.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  32. Giusy dice:

    Buongiorno avvocato.
    Vivo al estero. Separata legalmente con un cittadino italiano. L’affidamento del bambino minore è condiviso. Il collocamento è preso la madre( io). Mantenimento del minore non lo fa da quando si sono stabiliti i provvedimenti necessari ed urgenti. E noi abitiamo al estero. Il mio figlio studia al estero.Sto per viaggiare in italia con mio figlio minore per un mese. E il padre mi minaccia di non lasciarlo uscire dall’Italia. Lo può fare anche se il collocamento del minore è preso me?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dovrei leggere con attenzione gli accordi di separazione prima di risponderle.
      Fossi in lei agirei comunque per recuperare le somme non pagate a titolo di assegno di mantenimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  33. dounia dice:

    Buongiorno,

    sono una figlia di 23 anni, vivo con i miei genitori però mio padre non ha mai fatto la parte del padre/marito non mi ha mai garantito una vita semplice ( non mi ha mai chiesto se ho bisogno di qualcosa non si è mai interessato di nulla pur vivendo nella stessa cosa ne economicamente ne “sentimentalmente”) tutte le agevolazioni famigliari li ha sempre presi per se (essendo “capo famiglia”) io e mia mamma non abbiamo mai visto una lira. mia mamma per poter mantenere me in giovane età ha sempre lavoricchiato in nero come badante per pochi spicci, io crescendo all’età di 12/13 anni lavoricchiavo pure io per aiutare in qualsiasi modo mia mamma. ora che ho 23 anni e vorrei proseguire la mia vita ” forse sposandomi” mio padre ha deciso che mia mamma “non gli serve più” (in quanto tutte le agevolazioni di cui ha usufruito fino ad ora erano per nucleo familiare) nel momento in cui io decido di andare via di casa (casa del comune MM presa più di 40 anni fa) e ha deciso di procedere con una domanda del divorzio. in questo caso volevo sapere se mia mamma è tutelata e che potesse rimanere in casa anche se il contratto di locazione con MM è intestato a mio padre ( che ormai non lavora da parecchi anni, però tra poco va in pensione) pagherei io le spese di affitto a mia mamma. ho solo l’ansia che mia mamma perda la dimora ingiustamente. io e mia mamma abbiamo sempre vissuto in una casa divisa a metà nel terrore di mio padre

    grazie mille se mi potere dare delle delucidazioni in merito non so se sono stata chiara ma è molto difficile da spiegare

    Cordialmente
    Dounia

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Dounia,
      è stata molto chiara.
      Occorre subito precisare che i diritti di sua madre sulla casa familiare, come Lei sa, sono connessi alla prole (i figli). Se questi sono diventati autosufficienti la madre non può chiedere l’assegnazione della casa familiare anche se in locazione.
      Mi concentrerei di più sul fatto che Sua madre ha sacrificato la propria crescita lavorativa e ridotto le proprie entrate a causa del fatto che si è dovuta occupare dei figli. Punterei, quindi, ad un assegno di mantenimento. Occorre leggere il ricorso per la separazione e impostare una strategia difensiva.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  34. Enrica dice:

    28/06/2024
    Buongiorno avvocato

    Riassumo, all prima udienza il giudice ha sentenziato l’affido alla madre e al padre, sempre che i bimbi lo desiderano, più l’assegno mensile ai bimbi e la madre. alla udienza il marito ha chiesto la perizia del CTU per i figli e la mia persona su consiglio del legale ho accettato.
    IL marito non soddisfatto ha fatto ricorso per la sentenza, secondo Lui non adeguata.
    Quindi il marito ha fatto ricorso alla sentenza, ultimamente la corte di Appello del Tribunale di Milano ha giustificato quanto disposto dal Giudice precedentemente, condannandolo a pagare le spese Legali è una mensilità che non ha pagato.
    In questa fase del CTU il marito vuol portare il bimbo dal dentista quanto è con lui (da notare il bimbo viene curato dal dentista come la bimba e tutti noi da dentista di ns. fiducia da anni) usando lo stratagemma con il messaggio se non DISSENSI e questo per altri motivi, tipo LUI ha calendarizzato autonomia i giorni di vacanza e altro sempre con il messaggio se non DISSENSI.

    Ho fatto presente al CTP e mi ha risposto di non rispondere, e corretto?

    Altra cosa, qualora i bimbi non volessero andare con il padre in vacanza , di certo la Bimba di 10 anni rifiuterà, cosa succede o fare?

    Le scuole sono terminate, il padre andava a prendere il mercoledì il bimbo a scuola 10 minuti prima dell’orario di termine affinché il bimbo era costretto andare con Lui, poi lo riportava a scuola il il giovedì seguente, e lo prendevo io con la Bimba, venerdì riportavo i bimbi a scuola, il marito riprendeva il bimbo per tenerlo sino a domenica sera e lo riportava alla casa mia (questo a settimana alternata). Ora il padre mi chiede di andarlo a prendere il bimbo a casa sua è corretto dato che i bimbi sono collocati dalla madre?
    come comportarmi ?

    grazie della sua attenzione
    Ho fatto presente al CTP e mi ha detto di non risponder

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      senza una attenta lettura dei provvedimenti giudiziari è difficile rispondere esaustivamente.
      Tuttavia, mi preme ricordare che il Protocollo di Milano per le spese straordinarie per i figli prevede sia necessario il consenso dell’altro coniuge. In particolare, il protocollo relativo alle spese straordinarie del Tribunale di Milano indica che in merito alle spese straordinarie che devono essere concordate, il genitore che non le voglia sostenere deve, dopo aver ricevuto una richiesta scritta da parte dell’ex coniuge, “manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta” (protocollo Tribunale di Milano).
      Rammento, infine, che nel caso di affido condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori, la responsabilità di andare a prendere i figli e di riaccompagnarli spetta al genitore non collocatario. Salvo diversi disposizioni del Giudice, questo significa che il genitore che ha i figli per un periodo di tempo minore (solitamente nei weekend e durante le vacanze) è tenuto a recarsi presso l’abitazione del genitore collocatario per prendere i figli e riportarli indietro al termine del periodo di frequentazione. Tuttavia, è importante precisare che la legge non impone rigidi schemi e che la modalità di accompagnamento e riaccompagnamento dei figli può essere concordata tra i genitori in base alle loro esigenze e a quelle dei figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Antonietta dice:

        Buon giorno volevo chiedere un informazione.mia mamma a 92 e a la demenza senile o due sorelle e una sorella e morta e a due figli.mia sorella so occupa di mia mamma con la 104.mia mamma da più lucida dividitebbe tutto mia mamma a una casa dei miei in Calabria . Che usiamo per le vacanze dato che ognuno a la casa .che mi a dato mia mamma di milano e senza il consenso degli eredi fa firmare lo stesso a mia mamma un atto dal notaio che si intesta le la casa senza il mio consenso e quello dei miei nipoti?

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buonasera,
          sua mamma se ha una demenza senile importante non può firmare un atto davanti un Notaio in quanto incapace di intendere e volere.
          Le consiglio di prendere in considerazione una domanda di Amministrazione di sostegno in favore di Sua madre. In questo modo un soggetto terzo nominato dal Tribunale dovrà autorizzare gli atti di sua madre con la conseguenza di non autorizzare quelli protesi a privilegiare un erede rispetto ad un altro.
          In ogni caso, le disposizioni in vita fatte da Sua mamma in favore di altri soggetti che ledono la Sua quota legittima, anche dopo il decesso di Sua mamma, potranno essere contestate con la rivendicazione della predetta quota di sua spettanza. La quota legittima è quella che spetta ad un erede anche contro la volontà del de cuius (sua madre).
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  35. Francy88 dice:

    Buongiorno,
    Abbiamo una bambina di due anni e mezzi e ci siamo separati poco meno di un anno fa, dopo molti litigi. Sono stata buttata fuori di casa, di proprietà del mio ex compagno, ovviamente senza mia figlia, solamente io. Per diversi mesi, ho passato solamente il giorno con mia figlia ma poi non mi era permesso rimanere a dormire nella casa dove ho vissuto per 7 anni e per 1 anno dalla nascita di mia figlia. Questa situazione l’ho accettata (sbagliando, purtroppo) solo pensando in una riappacificazione e riunione familiare, solo per il bene della bambina. Cosa che non è ovviamente avvenuta. Mi sono dovuta prendere una casa e trasferire li. Non contento, il mio ex compagno, una sera che la bambina faceva i capricci, cosa comune ai bambini x quell’età, ha chiamato anche i carabinieri inventando che la stessi picchiando. Poi si è rimangiato ogni cosa, i giorni successivi. Attualmente, di comune accordo, teniamo a turni ogni due giorni alternati la bambina e un we alternato. Mi chiedo se è la cosa più giusta per il bene della bambina. Il continuo cambiare casa ogni due giorni e il fatto di non avere una abitazione principale. Inoltre la residenza attuale della bambina è con suo padre e nello stato di famiglia rientra pure la nonna paterna. Io non ho mai avuto residenza con il mio ex compagno in quanto non mi è stata mai concessa. Come posso io avere la residenza e stato di famiglia con mia figlia? Cosa potrei fare? Vorrei che mia figlia fosse il più possibile serena, nonostante la situazione.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      avete regolamentato l’affidamento, la collocazione della minore, il mantenimento della minore davanti ad un Giudice?
      Prima di avanzare suggerimenti, dovrei leggere il connesso provvedimento giudiziario.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Francy88 dice:

        No, non abbiamo fatto nulla. Abbiamo solo preso accordi tra di noi, nulla di scritto. Il mantenimento è sempre stato equo al 50%. Io non ho mai fatto nulla perché se io facessi la prima mossa con avvocato, lui farebbe di tutto (tutto) per provare a togliermela. Grazie. Saluti

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Se ne avrà voglia ne parliamo. Per togliere una figlia alla madre, in giuridichese, quindi, per toglierle l’affidamento, occorrono fatti gravi (per es. dipendenze e condotte che minano le capacità genitoriali). Consideri che il genitore più debole a livello economico in caso di collocamento paritetico ha diritto di ricevere un assegno di mantenimento per il figlio.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
          • Francy88 dice:

            Buonasera, non punterei molto sull’assegno anche perché lui non ha mai lavorato, ma ha alcune case a reddito. Più che altro io vorrei l’affido di mia figlia, averla di più con me, e la residenza con me e quindi lo stato di famiglia (a mio avviso che sia in quello del padre e della nonna e non nel mio è assurdo). Poi Lei mi consiglia di rivolgermi ad un giudice per regolarizzare tutto? Anche la suddivisione dei giorni durante la settimana? La mia paura è che il giudice la possa affidare maggiormente a lui (genitore collocatario) visto che non lavora e ha orari molto flessibili. Mentre io lavoro dalle 8.30 alle 17.30. Inoltre lui ha casa enorme con giardino, mentre io appartamento. Noi prima vivevamo li, poi quando sono stata cacciata di casa ho preso quello che mi potevo permettere. Ma inizialmente la bambina conosceva poco la mia casa.
            Il problema, in ogni caso, come già le dicevo, è che lui prende il discorso del giudice come una minaccia nei suoi confronti e mi ha più volte anticipato che me la farebbe pagare in tutti i modi e so che ne sarebbe capace ( perfino ad inventare cose non veritiere).
            Mi consigli lei cosa fare. Grazie mille e buona giornata

          • separatamente dice:

            Buonasera,
            i Giudici, con i propri provvedimenti, con riferimento alla collocazione dei minori, cercano di rispettare gli equilibri e gli accordi della coppia che c’erano prima della separazione. Mi spiego meglio, se un figlio sino ad una certa età è rimasto più spesso in compagnia della madre rispetto a quella del padre, è molto difficile che un Giudice conceda una collocazione prevalente presso il padre.
            Fatte queste premesse, se vuole siamo disponibili per un primo confronto conoscitivo senza reciproco impegno.
            Cordiali saluti,
            Avv. Marco Pola

  36. domenico campobasso dice:

    Passo un mantenimento alla mia ex moglie perché non lavora in regola ma lavora in nero
    Il figlio minore è con me
    Cosa posso fare x non pagare il mantenimento

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la dimostrazione che sua moglie lavora in nero è difficile ma non impossibile.
      Il problema è che le attività investigative tese ad accertare un lavoro non regolare sono costose.
      Ma ci sono anche altre prove come per esempio le testimonianze (che possono confermare di aver visto il coniuge svolgere un’attività lavorativa in nero, le loro dichiarazioni possono essere utili in giudizio); o le richieste (durante un procedimento giudiziario) di esibizione degli estratti conto bancari e delle carte di credito al fine di dimostrare movimenti di denaro incongruenti con il reddito dichiarato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  37. Andrea Mondini dice:

    Buongiorno,
    sono separato da 13 mesi e gestiamo il nostro bimbo con collocamento paritario e mantenimento diretto secondo accordi verbali di fronte ai servizi sociali.
    Premetto che la separazione è avvenuta perché ho scoperto la mia ex compagna in atteggiamenti intimi con un’ altra persona (che ora è il suo compagno), a seguito di ciò sono stato denunciato per stalking (archiviazione dopo 20 giorni).
    Nei mesi successivi le ho inviato parecchi messaggi cercando di farla ragionare e ricostruire la famiglia, al contrario si è opposta all’ archiviazione salvando tutti i messaggi(a settembre ci sarà udienza penale che credo si concluderà con nuova archiviazione).
    Ad aprile, dopo 11 mesi ha fatto ricorso chiedendo 2 giorni in più al mese(17 a 13) e 300 euro di mantenimento.
    Il dispositivo provvisorio ha lasciato tutto allo stato di fatto e a breve ci sarà il giudizio definitivo.
    È possibile che il collocamento paritario a mantenimento diretto sia confermato?

    Grazie mille in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi sembra abbastanza difficile ma solo in ragione della tenera età di Vostro figlio. Di solito i giudici prima dei tre anni di età della prole tendono a privilegiare la madre con riferimento al collocamento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  38. Margherita Dall' Angelo dice:

    Brevemente le spiego la mia situazione nel lontano 2006 il mio non più attuale marito in seguito ad un nostro litigio a pensato bene di dirmi che io non ero figlia di mio padre( premetto che io il papà l’ho perso all’età di 11 anni infarto fulminante) ma bensì di un collega di lavoro di mia mamma,le lascio immaginare la mia reazione! Chiesi subito spiegazioni a mia madre ma fu vaga ho continuato le mie ricerche e l’anno scorso con un figlio del mio patrigno ho fatto l’esame del DNA il quale dava l’esito che abbiamo un genitore in comune ora le chiedo io ho diritto all’eredità del defunto patrigno? A quanto pare c’è che lui era usofruttuario dopo la morte di sua moglie e ha sistemato tutti gli altri figli e a me nulla anche se io gli ho parlato lui mi disse di lasciare stare le cose come stavano e non disturbare la mia mamma morta e non peggiorare la sua memoria…ma siccome io ho sofferto e sono caduta in una forte depressione voglio mettere una parola fine su di questa triste storia.lei AVV.cosa mi consiglia?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      direi che ci sono i presupposti per chiedere agli eredi di quello ha scoperto essere il suo padre naturale la quota di eredità che le spetta per Legge.
      In passato, abbiamo trattato pratiche molto simili e Le preannuncio che occorre dapprima chiedere in giudizio il riconoscimento del suo status di erede.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (per un primo appuntamento in studio senza impegno: 02.72022469)

      Rispondi
  39. alessandro baldassari dice:

    Buongiorno,

    Nel 2020 ritornai in Italia con mia moglie, lei è di origine canadese e il nostro matrimonio è avvenuto in Canada(poi legalizzato anche qui in Italia), fummo ospitati dai miei genitori e immediatemente eseguimmo tutte le procedure per la richiesta di cittadinanza. Alla fine delle varie procedure burocratiche lei mi propose di iniziare una vita altrove ed io per rispondere alle sue esigenze le dissi che non possedevo le capacità finanziarie per viaggiare, lei al contario lavorava a distanza, e che quindi se avesse trovato un posto dove stabilirsi l’avrei poi raggiunta. Ovviamente i suoi progetti erano ben differenti e dopo qualche mese mi comunicò che si era trovata un’altro compagno. Ora, dopo ben tre anni e mezzo, mi arriva una lettera dal suo avvocato(da Lecce) che mi comunica la richiesta di separazione. Immagino che siccome abbia ricevuto la cittadinanza italiana la mia utilità sia venutà meno e abbia finalmente preso la decisione di scaricarmi definitivamente.
    Visto che la nostra convivenza si riduce a qualche mese e che i nostri contatti telefonici sono stati interrotti dopo che lei ha trovato un nuovo compagno, esiste la possibilità di fargli revocare la cittadinza acquisita?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in verità non sono un esperto di procedimenti di revoca della cittadinanza. Mi permetto solo di ricordare che si tratta di procedimenti lunghi e dispendiosi di tempo e di denaro e che, nel suo caso, dovrebbe anche dimostrare che al momento del matrimonio vi era già l’intento fraudolento di ottenere la cittadinanza per il tramite di un matrimonio con un cittadino italiano.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  40. Margherita Dall' Angelo dice:

    Io,sono stata sposata con il mio ex marito 31 anni ci siamo separati e divorziati lui passa un assegno divorzile di 500,00 euro al mese ora io,ho la necessità di comprare un auto ed avere qualche soldo in parte per la mia vecchia (57anni) ho anche problemi di salute,ora vorrei chiedere di interrompere l’assegno di mantenimento e pagarmi una cifra congrua è possibile?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’assegno divorzile matura i propri effetti in Suo favore sino a quando non verrà revocato da un Giudice. In alternativa all’assegno divorzile si può tentare di trovare un accordo per il pagamento di un importo una tantum (un importo da versare in una unica soluzione facendo poi venire meno l’assegno divorzile). L’assegno una tantum tuttavia non può essere oggetto di una pronuncia di un Giudice ma può essere concordato con il Suo ex per poi trovare conferma innanzi ad un Giudice (che deve limitarsi a prendere atto delle Vostre intese).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  41. ANGELA dice:

    Buonasera vorrei sottoporre un quesito,sono separata nel 2016 e avevo diritto al 100% degli assegni familiari e detrazioni figli a carico.Il divorzio è del 2018 e non viene trascritta la ripartizione degli assegni. I figli sono in affido condiviso.La domanda è : ho diritto al 100% all’assegno unico o il mio ex marito può richiedere il 50% del pagamento dato che non abbiamo nessun accordo scritto?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se nulla è stato previsto nella sentenza di divorzio con riferimento all’assegno unico per i figli, allora i coniugi possono avanzare entrambi richiesta all’INPS che verserà quando di spettanza. Preciso che ai fini della quantificazione dell’assegno unico, se Lei risulta collocataria prevalente del figlio (o dei figli), l’ISEE che deve essere considerato è quello del nucleo familiare dove è collocato prevalentemente il minore. È sempre consigliato in queste situazioni, presentarsi in comune e verificate lo stato di famiglia, se i genitori risultano sempre nel medesimo stato di famiglia, dovranno provvedere a modificare il nucleo di appartenenza e successivamente presentare l’ISEE, in questo modo si avrà la certezza assoluta di aver dichiarato il nucleo familiare corretto.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  42. Rocco Gasparri dice:

    Buona sera ho una domanda che mi tormenta vorrei saperne di più. Si dice sempre che i figli dei genitori separati possano intraprendere una nuova relazione affinche non crei pregiudizio ai figli. Ma se fino ai 12 anni i figli non vengono ascoltati in tribunale come faccio a dimostrare che mia figlia mi dice sempre di voler stare sempre con me e non a casa del nuovo compagno quando ha solo 5 anni? Grazie buona serata

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      con la riforma Cartabia non esiste più il limite di età che lei menziona. Proprio ieri mi è capitato in tribunale a Monza il caso di un un minorenne di anni 8 che è stato ascoltato dal Giudice in un procedimento nel quale dovrà essere rivista la collocazione dei figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  43. Delia dice:

    Carissimo Avvocato, necessiterei di un suo parere. E’ stata notificata istanza ex art. 473 bis 37 c.p.c. all’Inps quale ente gestore del trattamento pensionistico di mio padre, per il pagamento dell’assegno di mantenimento a mio favore nei confronti di mia madre; tale assegno veniva corrisposto prima direttamente dalla questura quale suo datore di lavoro così come disposto sin dal decreto di omologazione della separazione. L’istanza, unitamente alla sentenza di divorzio attestante tale obbligo,sono state notificate via pec nel mese di maggio, decorsi i 30 giorni dalla messa in mora agli indirizzi di notifica degli atti giudiziari centrale e provinciale, alla direzione provinciale e agenzia territoriale, alla direzione centrale pensioni e all’ufficio segreteria direttore generale; dell’istanza è stata data comunicazione al debitore inadempiente.
    A seguito di sollecito l’agenzia territoriale ha inoltrato per competenza alla direzione provinciale UO PENSIONI FONDI ALTERNATIVI ALL’AGO , prestazioni in regime internazionale. Così come prescrive la normativa, l’ente è tenuto a provvedere dal mese successivo a quello della notificazione dell’istanza, tuttavia non è stato ancora effettuato alcun pagamento nè abbiamo avuto notizie. Spero possa darmi qualche consiglio.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      posso solo consigliarle di sollecitare. Farlo tramite un avvocato, ovviamente, comporterebbe dei costi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  44. Gino dice:

    Buongiorno,
    Sono divorziato da 12 anni e sono in pensione da alcuni mesi, e circa un anno fa ho fatto confluire tutto il mio TFR nella pensione integrativa aziendale. La mia ex moglie vorrebbe il 40% del mio TFR per gli anni in cui siamo stati sposati, ma io non lo percepirò perché è nel Fondo pensionistico, di fatto non è più un TFR. Lei sostiene che voglio truffarla, come devo regolarmi? è suo diritto avere pretese su mio fondo pensionistico in sostituzione del TFR?
    Cordialmente
    Gino

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera Gino,
      l’art. 12-bis, primo comma, della legge sul divorzio stabilisce che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”.

      I requisiti necessari per poter godere del diritto a tale quota, quindi, sono: avere divorziato; non essere passati a nuove nozze; essere percettori dell’assegno divorzile.
      In merito alla modalità della determinazione della quota da riconoscere all’ex coniuge, il secondo comma dell’art. 12-bis della legge sul divorzio stabilisce che si applica una percentuale pari al 40% all’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio; il periodo di matrimonio da prendere in considerazione per il calcolo della quota di Tfr comprende anche il periodo della separazione.

      Nello specifico la Corte di Cassazione ha chiarito che l’indennità dovuta si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero di anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto di matrimonio e calcolando il 40% su tale importo al netto di eventuali anticipi ricevuti.
      La Cassazione ha specificato che nell’applicazione dell’art. 12-bis L. 898/1970, non deve tenersi conto delle anticipazioni del Tfr percepite dal coniuge durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, per essere quelle anticipazioni entrate nell’esclusiva disponibilità dell’avente diritto (Cass. 19427/2003; Cass. 19046/2005). L’art. 12-bis L. Divorzio garantisce al coniuge beneficiario la corresponsione di una quota di Tfr, calcolata sulla somma che viene corrisposta al lavoratore, successivamente alla sentenza di divorzio al netto delle anticipazioni.
      Del pari non dovranno essere tenute in considerazione ai fini della quantificazione della quota, le somme destinate dal lavoratore al fondo di previdenza complementare.
      L’art. 12-bis della legge sul divorzio afferma, infatti, che l’ex coniuge ha diritto “ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro”. Il Tfr destinato al fondo di previdenza complementare, invece, non si percepisce all’atto della cessazione del rapporto di lavoro; le somme che vengono liquidate, infatti, hanno natura di pensione integrativa ai sensi dell’art. 2123 del codice civile.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  45. Carlo R. dice:

    Gentile Avvocato,
    ho divorziato 10 anni fà e verso il mantenimento alla mia exmoglie e a mio figlio ormai 30enne che non fa nulla, non studia, non lavora e non ci parliamo da tre anni. Tra poco andrò in pensione e il mio reddito subirà un calo di circa il 20% rispetto a quello attuale. Le chiedo se, a suo parere, è possibile richiedere la revisione delle condizioni dell’assegno divorzile (attualmente verso una cifra cospiqua) per mutate condizioni economiche? Avrei anche una seconda domanda; come pensionato riceverò dallo stato l’adeguamento ISTAT annuale che, però, verrà calcolato secondo i criteri stabiliti dall’INPS, e io dovrò adeguare gli alimenti alla mia ex moglie ogni anno, ma secondo l’INPS la mia pensione subirà un incremento ISTAT molto più basso di quello nazionale. Quindi come dovrò regolarmi con la mia ex moglie? Lei può pretendere un adeguamento ISTAT che io non percepisco?
    grazie per la sua risposta
    Carlo R.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      da quello che lei ci riferisce discende che lei dovrebbe agire in giudizio per chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore di Sua moglie e la cessazione del mantenimento di Suo figlio. Esiste giurisprudenza sui cosiddetti figli fannulloni che dovrebbe fare al caso suo.
      Se ha bisogno di assistenza legale, il primo incontro in studio non comporta spese legali a suo carico.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
  46. Federico dice:

    Buongiorno, nel 2016 i miei genitori si sono legalmente separati; mio padre aveva obbligo di versare il mantenimento a mia madre ed anche a me. Poco fa mia madre è deceduta. Dunque le chiedo, mio padre ha ancora l’obbligo di pagare il mantenimento a me, oppure con la morte di mia madre la sentenza viene annullata? Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      preferirei leggere la sentenza ovvero il provvedimento di omologa della separazione consensuale prima di rispondere. In ogni caso, se nel predetto provvedimento era stato specificato che sua madre aveva diritto ad un assegno di mantenimento per i figli, allora suggerisco di proporre domanda in Tribunale per vedere riconosciuto l’anzidetto diritto in suo favore. Ovviamente, il Tribunale valuterà una serie di fattori, tra cui le esigenze dei figli, le condizioni economiche dell’eredità (i figli hanno beneficiato dell’eredità della madre?)e la disponibilità di altri mezzi di sostentamento per i figli (ad esempio, borse di studio, redditi da lavoro autonomo o precedenti assegni di mantenimento ricevuti dall’altro genitore).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  47. enrica dice:

    07/06/2024
    Buongiorno avvocato
    all prima udienza il giudice ha sentenziato l’affido alla madre e al padre, sempre che i bimbi lo desiderano, più l’assegno mensile ai bimbi e la madre. alla udienza il marito ha chiesto la perizia del CTU per i figli e la mia persona su consiglio del legale ho accettato.
    IL marito non soddisfatto ha fatto ricorso per la sentenza, secondo Lui non adeguata.
    Quindi il marito ha fatto ricorso alla sentenza, ultimamente la corte di Appello del Tribunale di Milano ha giustificato quanto disposto dal Giudice precedentemente, condannandolo a pagare le spese Legali è una mensilità che non ha pagato
    Ora il marito non soddisfatto ulteriormente ha intrapreso la via della cassazione.
    Chiedo è giustificato quanto il marito ha intrapreso per questa ulteriore azione?
    Quanto impiega la cassazione per esprimersi.

    grazie da Enrica

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi sembra che la strategia di suo marito sia quella di sommergerla di costi per le spese legali.
      In media un giudizio di cassazione richiede tre o quattro anni di tempo per una pronuncia definitiva.
      Il terzo grado di giudizio è un diritto previsto dalle Leggi italiane: se il ricorso in cassazione risulterà infondato suo marito verrà nuovamente condannato a pagare le spese legali del giudizio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  48. raffaella dice:

    Buongiorno,
    La contatto perchè a breve mi trasferirò con i figli dalla provincia di Lodi ad un’altra provincia (100 km di distanza).
    Con il mio ex marito stiamo modificando gran parte delle condizioni soprattutto riguardante il calendario visite.
    Da quando inizia la scuola fino a metà giugno staranno con me e il padre verrà a prenderseli al domicilio a weekend alternati.
    Da metà giugno a metà settembre saranno collocati dal padre. La domanda è nei weekend di mia competenza, il padre deve portarli al domicilio dove andrò ad abitare (a 100 km da dove abito adesso) oppure in questo lasso di tempo nei weekend di mia competenza devo andare a prenderli io?
    Preciso che non guido in autostrada e impiegherei due ore a viaggio per fare un tratto di strada che normalmente con l’autostrada si impiegherebbe un’ora.
    In attesa di un cortese riscontro, invio cordiali saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      di solito, il diritto di visita viene esercitato con i trasferimenti a carico di chi esercita il diritto.
      In ogni caso, occorre leggere con attenzione le Vostre intese (formalizzate con la separazione) prima di fornire un suggerimento più analitico.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  49. Paolo Bresciani dice:

    Buongiorno Avvocato,
    convivo in affitto con la madre di mio figlio senza essere sposati. Sono socio unico di una SRL ed il contratto d’affitto è intestato alla società.
    L’immobile dove viviamo è accatastato come ufficio, anche se in realtà viene da noi utilizzato abusivamente come appartamento, tranne che per una stanza che utilizzo come studio per il mio lavoro. Essendo accatastato come ufficio NON abbiamo la residenza. Io l’ho lasciata a casa di mia madre, mentre lei e nostro figlio a casa dei genitori di lei.
    In caso di fine della convivenza (e conseguente collocamento del figlio presso la madre), l’immobile può essere assegnato alla madre anche se ufficialmente non è una abitazione?
    In fase di giudizio potrei dichiarare che non sapevo che fosse accatastato in modo diverso, avendo firmato senza leggere con attenzione e che mi impegnerò ad usarlo solo come ufficio, ovviamente chiedendo di NON assegnarlo a lei. Poi di fatto continuerei ad abitarci dopo essere riuscito a mandare via lei.
    E’ fattibile?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      vi è il rischio che la casa non venga assegnata al genitore presso il quale il figlio verrà collocato prevalentemente perché non c’è l’abitabilità dell’appartamento e perché quest’ultimo è di proprietà della società per cui lavora il padre. Ma a questo punto il Giudice potrebbe essere indotto a tenere più alto il contributo per il mantenimento in favore del genitore collocatario prevalente dei figli (considerato che non c’è una casa). Non imposterei invece una iniziativa giudiziaria riferendo che in ragione della carenza di abitabilità dell’appartamento, il padre chiede l’allontanamento della madre con il figlio dalla casa familiare ma poi continuerà ad abitarci da solo.
      Occorre avviare una trattativa.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  50. Paola dice:

    Buongiorno avvocato, mio marito mi ha praticamente buttata fuori di casa senza un motivo valido, mi ha tolto le chiavi e non mi ha più permesso di entrare neanche x prendere le mie cose.Altra cosa in tutti qs mesi non si e’ occupato minimamente di me,faccio presente che non sono autosufficiente, non ho più la patente e non posso più lavorare in quanto sono stata dichiarata inabile totale e permanente al lavoro.Adesso vuole obbligarmi ad andare in comune x la separazione, cosa posso fare?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      troppo poche informazioni per dare un suggerimento.
      Prima di tutto, vorrei sapere se avete dei figli.
      Comunque se vuole possiamo fornirle assistenza. Che sia io o un altro ma Le consiglio di rivolgersi ad un legale per tutelare i suoi interessi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
      • Paola dice:

        Buongiorno avvocato, no noi insieme non abbiamo figli, lui ne ha una avuta dal suo precedente matrimonio, siamo in separazione dei beni, oltrettutto la casa e’ intestata a me.Volevo chiederLe ma in qs caso lui non incorre nel reato di violenza privata non facendomi entrare e nel reato di abbandono? Altra cosa lui può avvalersi del gratuito patrocinio mentre io no, quindi spettano a me tutte le spese?
        Grazie

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno, si rivolga subito ad un avvocato. Suo marito non aveva il diritto di cacciarla di casa. Non vedo perché dovrebbero spettare a lei le spese legali di suo marito. Agisca subito in giudizio e valuterei anche il coivolgimenti di un collega penalista.
          Saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
      • Paola5 dice:

        Buongiorno Avvocato, le confermo che non abbiamo figli, lui pero’ ne ha una da un precedente matrimonio, siamo in separazione dei beni e oneri del vero la casa e’ intestata a me anche se e’ stata pagata da entrambi.Volevo sapere se x avermi cacciata potrebbe incorrere nel reato di violenza privata e x non avermi dato assistenza nel reato di abbandono.Oltrettutto lui può usufruire del gratuito patrocinio mentre io no, quindi lui dice che spetterebbero a me tutte le spese giudiziali.
        Grazie

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          le consiglio iniziative giudiziarie più invasive. Si rivolga non solo ad un civilista ma anche ad un penalista. Suo marito non aveva il diritto di metterla fuori di casa. Lei può rientrarvi immediatamente. Per il resto ripeto quello che le ho già scritto: si trovi in fretta un avvocato e non resti passiva di fronte alle iniziative di suo marito.
          Non spettando di certo a lei tutte le spese legali.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
        • separatamente dice:

          Gentile Signora,
          mi scriva a questo indirizzo: marcopola@npassociati.com. In tutta sincerità non ricordo la sua domanda e se lei ci scrive da Milano e dintorni (Lodi, Pavia, Como, Lecco) rispondiamo sempre!
          Cordiali sauti,
          Marco Pola

          Rispondi
  51. Irina dice:

    Salve. Il mio marito(non siamo più insieme ma siamo ancora sposati ..) ha fatto una richiesta di prestito pochi giorni prima della separazione dei beni(a mia insaputa, lui giocava al casino) ma ha ricevuto i soldi dopo circa 2 settimane dalla separazione dei beni. Ovviamente non è più riuscito ha pagarlo ed è tornato nel suo paese. Visto che io lavoro ancora in Italia dovrei pagare i suoi debiti anche se io non ho mai visto una moneta… Lui i soldi li ha presi a mia insaputa e li ha presi fisicamente dopo la separazione ma la richiesta è stata fatta prima della separazione. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Lei non deve rispondere per i debiti contratti da suo marito, a meno che lei abbia si sia fatta garante dei debiti di suo marito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  52. Ilenia dice:

    Buonasera avvocato le spiego la mia situazione sono andata via di casa per svariati motivi troppo lunghi da spiegare qui. Convivevo e da questa relazione è nato uno splendido bimbo che ad oggi ha 7 mesi il papà dal 14 maggio che sono andata via non ha versato un euro di mantenimento del figlio a parte I 150 euro dell’assegno unico del bimbo che prendeva lui, posso fare qualcosa intanto che aspetto la sentenza del giudice? E poi posso recuperare quello che non mi ha versato? Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se aspetta la sentenza del Giudice, significa che c’è un avvocato che sta tutelando i suoi interessi e che saprà consigliarla al meglio conoscendo nei dettagli la vostra situazione.
      In ogni caso, gli effetti delle domande giudiziali con riferimento al mantenimento decorrono dal momento in cui proponete la domanda giudiziale. Non prima.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  53. Salvatore dice:

    Buongiorno, vorrei capire, cortesemente, se spese come gite scolastiche, campo scuola organizzato dall’oratorio con pernottamento di più gg e simili sono da considerarsi obbligatoriamente da suddividere al 50% fra i genitori. Premetto che l’assegno di mantenimento è alquanto elevato e, nonostante dei momenti bui, ho sempre adempito ai miei obblighi. Ora mi ritrovo in un momento in cui ho parecchie spese, fra cui un mutuo che da 3 anni è quasi raddoppiato, e non posso più partecipare a spese come quelle elencate sopra. Vorrei capire come ci si deve comportare. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre leggere le condizioni della separazione per risponderle. Di solito comunque, la spesa relativa ad una gita giornaliera senza pernotto è considerata una spesa ordinaria per la quale non occorre il consenso di entrambi genitori; diversamente, quando vi è anche il pernottamento, si tratta di una spesa straordinaria e come tale deve esserci il consenso di entrambi i genitori. Ovviamente, è indispensabile lasciare traccia documentale (basta un whatsapp) del suo diniego se non vuole sostenere la spesa relative a spese straordinarie. Il silenzio, infatti, viene considerato un tacito consenso.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  54. wanda dice:

    buonasera avv.

    Sono separata da 4 mesi ho in affido i due figli condiviso con mio marito. Il Giudice ha stabilito che se i figli di 5 e 9 anni non vogliono andare con il padre non sono obbligati, quindi il piccolo di 5 anni va, come stabilito e la bimba si rifiuta. Ora mio marito vuole cambiare il dentista ai bimbi ( sono da due anni che sono in cura) è andata anche il marito a curarsi e non ha avuto niente di cui lamentarsi.
    La sua motivazione è che lo Studio è distante da casa sua, quindi dato che sabato scorso aveva il bimbo con se per il fine settimana ha disdetto l’appuntamento con lo Studio ed è andato in montagna, altrettanto anche mercoledì scorso aveva con se il bimbo ha pure disdetto/riviato la visita programmata dal logopedista.

    E’ corretto questo comportamento?

    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non è un comportamento corretto.
      Per contestarlo e sanzionarlo potrebbe chiedere aiuto ad un Giudice instaurando un procedimento giudiziario ex art. 473 bis, punto 39 del codice di procedura civile. Ma dovrebbe spendere dei soldi per una simile iniziativa e capisco che ad un problema ne aggiungerebbe un altro.
      Provi a fare presente a suo marito per iscritto che se non cesserà i predetti comportamenti chiederà aiuto ad un Giudice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non è sicuramente vietato all’ex coniuge di fare da garante per il mutuo o altro finanziamento in favore dell’altro coniuge.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  55. Enrica dice:

    da Enrica

    Buongiorno Avvocato

    sono separata da 4 mesi, sono andata ad abitare nella mia casa con i bimbi portando via tutte le cose personali dei due bimbi mie compreso un comò e una poltrona, lasciando un armadio a sei ante. L’armadio che era in casa dei miei genitori , essendo mio lo portato in casa coniugale circa 10 anni fa in quanto mancava con il consenso del marito, evitando una spesa a carico della famiglia. Principalmente era usato per il vestiario dei Bimbi e di tutti quanti. Ora il marito pretende di portarlo via da casa sua altrimenti mi addebiterà la spesa per portarlo in discarica.
    E’ giusto? Cosa possa dire?
    in attesa
    Cordiali saluti

    Rispondi
  56. Enrica dice:

    16/05/2024

    Sono in separazione dopo ( la sentenza ora ricevuta scrive: autorizza i coniugi a vivere separati nel muto rispetto ) questa è una vera separazione?
    Prima del matrimonio mio marito mi ha regalato un anello di fidanzamento, ore desidera riaverlo, sono tenuta a ridarlo?

    grazie della sua attenzione.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se si tratta della sentenza finale e non del provvedimento in prima udienza, siete separati. Giusto il tempo di permettere ai cancellieri di trasmettere all’anagrafe il Vostro nuovo status. La Cassazione si è espressa con riferimento al suo secondo quesito: tra coniugi separati, i regali realizzati per il matrimonio (compresi anelli di fidanzamento) ed in costanza di matrimonio, ad esempio per ricorrenze speciali come compleanni, anniversari, non vanno restituiti dall’ex coniuge.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  57. Elisa dice:

    Buongiorno avvocato mi chiamo Elisa sono separata dal 2022 nell’accordo si separazione è stabilito un weekend a testa oltre a giorni infrasettimanali, sono assegnataria della casa cointestata e cointestato anche il mutuo poiché abbiamo un bambino di quasi 4 anni. Il mio ex marito ha sempre fatto quello che voleva al punto che più e più volte ho dovuto ricordargli quali erano gli accordi firmati nella separazione e lui continua imperterrito a farmi dispetti avvisandomi all’ultimo dei giorni di visita, spostandoli a suo piacimento, pretendendo di vedere il figlio nei weekend che spettano a me senza però rispettare il suo diritto di visita settimanale, sempre sottoforma di minaccia, con insulti accuse diffamatorie. inoltre è andato a convivere senza comunicarmelo e porta nostro figlio a casa dalla nuova compagna facendolo dormire sul divano.Posso oppormi in qualche modo? Come posso muovermi?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre leggere con attenzione cosa è stato stabilito con riferimento all’esercizio del diritto di visita. Se ci sono giorni predeterminati in cui è previsto che il padre stia con la figlia lei non è tenuta a fargli vedere il figlio nelle altre giornate. Esistono anche dei procedimenti giudiziari che si possono intraprendere per chiedere ad un giudice di sanzionare il genitore inadempiente anche con sanzioni pecuniarie (ex art. 473-bis 39 cod. proc. civ. (recentemente rafforzato dalla Riforma Cartabia).
      Resto a disposizione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  58. raffaella dice:

    Buongiorno Avvocato,
    la contatto perchè avrei bisogno di una delucidazione. Sono divorziata dal 2022, ho due figli minori e mi è stata assegnata la casa coniugale dove sono proprietaria al 50% con il mio ex marito. So perfettamente che le bollette sono a carico mio, ma la mia domanda è, in caso di una perdita d’acqua dovuta ad una rottura del tubo:
    – l’intervento per riparare il tubo è a carico solo mio o di entrambi?
    – la bolletta sicuramente “salata” dell’acqua sarà a carico totalmente mio o da dividere al 50% in quanto dipendente dalla perdita del tubo?
    in attesa di un cortese riscontro invio cordiali saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Raffaella,
      di solito le riparazioni di carattere ordinario competono a chi ha a disposizione l’immobile e quelle straordinarie ai proprietari nelle misure previste dalle rispettive quote di proprietà. Per i tubi rotti occorre verificare se si tratta di manutenzione ordinaria. Se, per esempio, si tratta delle sostituzione di un tubo per usura, si può sostenere che si tratti di una riparazione straordinaria a carico dei proprietari.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  59. Marco dice:

    Buongiorno, io e mia moglie siamo separati da 4 mesi ed abbiamo una figlia di 7 anni collocata pariteticamente presso entrambi (a settimane alterne). In vista della fine dell’anno scolastico ho manifestato a mia moglie la mia disponibilità (lavorando da casa) ad occuparmi della figlia durante i mesi di giugno e luglio. Mia moglie, ignorando la mia disponibilità, ha deciso in totale autonomia di iscrivere la minore ad un centro estivo comunale (per cui non è necessario consenso) e mi ha presentato richiesta di rimborso per la mia parte. La mia domanda è: ma io sono obbligato a pagare la mia parte per il centro estivo quando questa iscrizione (stando la mia possibilità di tenerla a casa con me) non era necessaria? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la risposta deve essere trovata nelle condizioni della separazione nella quale avete regolamentato la collocazione prevalente ed il diritto di visita del genitore non collocatario dei figli. Temo che non abbiate previsto previsto quanto lei mi riferisce. Ed effettivamente, sulla scorta del Protocollo di Milano sulle spese per i figli, che immagino abbiate richiamato nella separazione, tra le spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo si considerano: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  60. Giuseppe dice:

    Buona sera
    Ho fatto un bonifico di 10 Mila € all’impresa di costruzione quale acconto acquisto box per conto di mio genero circa 4 anni fa. Ora mia figlia e il marito si stanno separando , io ho inviato una richiesta di restituzione, dato che mio genero ha acquistato casa e due box a proprio nome per usufruire l’agevolazione prima casa e celebrato il rogito il quale menziona questo mio bonifico. Ha valenza la mia richiesta o devo perdere la speranza di restituzione.
    I due coniugi sono in separazione dei beni.
    grazie, in attesa

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se il debito contratto dal suo genero è fondata su documenti che provano l’obbligo restitutorio, non vedo perché Lei non debba tutelare il suo credito, anche in giudizio se necessario.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  61. Isotta dice:

    Buona sera, sono divorziata e ho due figli collocati presso il padre a cui verso un mantenimento ordinario mensile di euro 550 più gli straordinari da 4 anni. In precedenza i figli erano collocati presso di me e il mio ex marito versava il loro mantenimento. Sono proprietaria della casa coniugale e Il mutuo è cointestato. Da 4 anni lo sto pagando in maniera esclusiva tutto io. Considerato che negli ultimi 2 anni il mutuo variabile è raddoppiato, il mio ex marito è tenuto a partecipare alla rata del mutuo oppure no ?
    Posso eventualmente chiedere al giudice di abbassare l’assegno di mantenimento ?
    E’ corretto che il genitore collocatario cessi di versare la metà del mutuo cointestato ?
    Ringrazio fin da ora per l’eventuale risposta.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre leggere le condizioni del divorzio per rispondere esaustivamente alle sue domande. Di solito, il pagamento del mutuo compete al proprietario nonché intestatario del mutuo. Se le sue condizioni economiche sono peggiorate sensibilmente, rispetto a quando è stato stabilito che lei dovesse provvedere al mantenimento dei figli, può avanzare istanza per la modifica delle condizioni del divorzio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  62. Natalya dice:

    Buon giorno avvocato
    Sono divorziata ufficialmente da un anno e cinque mesi ex marito ha lasciato casa pero la residenza sua ancora risulta con me e adesso che doveva fare modello ISSEE aggiunnto anche il suo reddito per la richiesta del CAF, si come lavoro part-time e ho diritto dei alcuni bonus ma con reddito suo non posso fare nulla , chiedo come posso togliere la sua residenza da me
    Grazie mille per la vostra attenzione

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      faccia una raccomandata con ricevuta di ritorno al suo ex facendo presente che se entro 15 giorni non trasferirà la residenza anagrafica, Lei si recherà in comune per comunicare formalmente che lei non risiede più in quella abitazione. Se preferisce si rechi subiti in Comune.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  63. Fabio dice:

    Se compro un auto da separato e poi chiedo il divorzio , auto k compro a k va se abbiamo la condivisione dei beni.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se siete in comunione dei beni, ogni acquisto deve considerarsi rientrante nel patrimonio comune quindi deve considerarsi di entrambi al 50%. Potete venderle e dividere il ricavato, potete mettervi d’accordo sul trasferimento in favore di chi l’ha pagata, in caso di separazione e/o divorzio consensuale/congiunto, ma il Giudice della separazione/divorzio, se farete un procedimento contenzioso (uno contro l’altro) non potrà mutare la co-intestazione del bene mobile che rimarrà proprietario di entrambi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  64. Paolo dice:

    Buongiorno Avvocato,
    convivo con la madre di mio figlio (6 anni) senza essere sposati. Viviamo in una casa in affitto con il contratto intestato solo a lei. Io ho un appartamento di mio proprietà lasciato vuoto, sia perché troppo piccolo per essere abitato in tre, sia per tutelarmi da una futura separazione ed assegnazione della casa.
    Stiamo prendendo in considerazione l’idea di separarci perché non andiamo più d’accordo, anche se al momento non ne siamo ancora sicuri del tutto.
    Il punto su cui non siamo d’accordo riguarda il denaro. Entrambi lavoriamo e guadagnami 1.600 euro ciascuno. L’affitto della casa è pari 800 euro al mese.
    Io sarei disposto a dare al massimo 250 euro al mese per il figlio, mentre invece non voglio dare nulla per l’affitto (il contratto è intestato a lei e inoltre non ci vivrei nemmeno più una volta tornato a casa mia). Lei invece vorrebbe 250 euro per il figlio e altri 800 euro per l’intero importo dell’affitto, quindi 1050 euro. Cifra che non voglio e non posso pagare, In base alla sua esperienza e in base ai nostri redditi, andando in giudizio il giudice che importo deciderebbe?
    Ovviamente darei per scontato che il collocamento sarebbe presso di lei.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in sintesi, lei non potrà essere obbligato a pagare parzialmente la locazione ma è assai probabile che un Giudice determini un contributo per il mantenimento del figlio in misura superiore ad € 250,00 proprio in considerazione del fatto che la madre (se collocataria prevalente del figlio) dovrà pagare l’affitto della casa dove vivrà anche suo figlio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  65. Cristian dice:

    Salve,
    La mia situazione:
    Mutuo cointestato,conviventi non sposati con figlio di tre anni.
    Lui mi ha lasciato e non vuole lasciare casa (sono la mamma),vengo vessata verbalmente tutti i giorni,vengo registrata in continuazione tramite audio, è capitato anche che lui si tirasse sberle da solo x fare credere fossi io a farlo(🤦).
    Come posso farlo andare via prima dell’iter di affidamento ecc ecc?
    Altro problema:
    Stupidamente le rate del mutuo le pagava spesso lui e io mi occupavo di bollette,spesa ecc ecc per questioni di comodità nom avendo un conto in comune…ho sbagliato e ho paura lui usi questo contro di me…come posso difendermi?
    Grazie marta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      ha avviato un procedimento giudiziario per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio?
      Se non lo ancora fatto non esiti a depositare il ricorso con l’assistenza di un avvocato chiedendo l’assegnazione della casa familiare, la collocazione prevalente del figlio presso la madre ed un contributo economico a carico del padre per il mantenimento del figlio. In attesa della prima udienza, se la situazione diventa insostenibile può sporgere denuncia se suo marito diventa pericoloso o anche solo se la minaccia. Non mi preoccuperei troppo delle altre questioni ma sin da ora raccolga prove dei pagamenti che lei effettuava.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (per approfondimenti: 02.72022469 – marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  66. Marilena dice:

    Buonasera
    Ho bisogno una consulenza.
    Mio marito, mio cognato e mia suocera hanno ricevuto in successione una casa dopo la morte di mio suocero.
    In questo appartamento vive mio cognato che ha una bambina di 5 anni che si vuole separare ed è in comunione dei beni (vive lì prima della morte di mio suocero)
    Considerando che la casa è di tutti gli eredi, possiamo mettere in vendita la casa se siamo tutti d’accordo?
    Oppure come possiamo tutelare l’eredità dato che la mia ex cognata vuole fare trasferire i suoi genitori con lei in questo appartamento? Ovviamente non farà fare la resistenza ai suoi genitori in quanto hanno una loro casa di proprietà.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Vi coniglio di avviare un procedimento di divisione ereditaria sempre che il cognato non voglia rilevare la quota degli altri eredi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (per approfondimenti: 02.72022469 – marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  67. Luca dice:

    Buongiorno separato da 8 mesi. 3 figli di cui l ultima bambina è nata da 2 mesi. L ex compagna mi ha tradito con un altro, la figlia e mia ma l ex compagna vive a casa del suo nuovo compagno con mia figlia nel letto con loro. È possibile fare qualche azione legale?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      prima di tutto dovete avviare un procedimento giudiziario per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Se alcuni comportamenti possono nuocere sua figlia, può anche ipotizzare il coinvolgimento degli assistenti sociali.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  68. palmiro dice:

    buongiorno,
    mi sono separato legalmente nel 2019, a seguito della scoperta del tradimento di mia moglie. Scoperta per altro taciuta per evitare tristi ripercussioni sulle mie figlie.
    La mie ex moglie, insieme alle bambine (all’epoca di 4 e di 11 anni), si sono traferite in una casa in affitto. Avendo l’affidamento congiunto, ho sempre tenuto le bambine a wend alterni, piu’ 2 giorni infrasettimanali, passando regolarmente un’assegno di mantenimento mensile di €600 (come deciso dal giudice e scritto sulla sentenza).
    Dopo circa un anno si trasferiscono tutte e tre, nella casa del compagno della madre.
    Al raggiungimento dei 16 anni, la grande decide di volersi trasferire definitivamente da me, in quanto, le mancava la casa in cui e’ nata, le zie, la nonna che l’ha cresciuta, le sue amiche … lamentando inoltre una non presenza morale ed affettiva della madre.
    Nel giro di una settimana avviene il trasferimento. informo la madre, avvisandola che non avrei piu’ passato il mantenimento delle figlie, in quanto io avrei pensato alla grande e lei alla piccola e che nel frattempo avrei iniziato anche le pratiche per il divorzio.
    Sono passati 8 mesi, mesi in cui ha giurato di farmela pagare, sostenendo che io devo pagare ancora il mantenimento della piccola.
    Premetto che lei lavora 6 ore guadagnando circa 1400 mensili, io per 8 ore guadagno circa 1900. Non ci sono spese di baby sitter in quanto, durante la chiusura della scuola, durante le malattie e il prelevamento fuori da scuola, se ne occupa SEMPRE mia sorella che e’ in pensione. Le esigenze di una bambina di 9 anni sono differenti delle esigenze di un’adolescente di 16, quindi le spese sono diverse.
    Settimana scorsa ho ricevuto dal suo legale un’atto di precetto in cui mi obbligano a pagare 8 mesi di mancato mantenimento della piccola piu’ tutti gli aumenti instat del corso degli anni. Ma non si menziona nulla circa il mantenimento della grande, anzi, la mia ex moglie si rende disponibile al divorzio solo ed esclusivamente alla condizione che io continui a mentenere la piccola per la somma di €350 mensili e che non abbia nulla da pretendere nei suoi confronti per il mantenimento della grande.

    La mia domanda e’ :

    sono obbligato a pagare quanto notificatomi? oppure posso farmi rivalere sul fatto che anche lei dovrebbe darmi qualcosa per la grande??

    puo’ lei pretendere davanti alla legge, ad un giudice, che debba solo io passare un mantenimento, o anche lei deve provvedere al mantenimento della figlia grande??
    non sarebbe piu’ logico che ognuno di noi mantenga la figlia collocata??

    cordialmente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      con il senno del poi è sempre facile dare suggerimenti ma nel suo caso sarebbe stato opportuno proporre immediatamente una istanza di modifica delle condizioni della separazione dopo il trasferimento di sua figlia maggiore. Non esiti a farlo anche ora.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  69. Nicoleta dice:

    Buongiogiorno, vivo in casa coniugale assegnata dal Tribunale per la crescita di mia figlia 14 anni.
    Ho conosciuto una brava persona, due anni fa e vogliamo fare un figlio, posso rimanere in casa assegnata con i figli, finché, Elena 14 anni diventa maggiorenne per non perdere lei assegnazione della casa? Il compagno vive a casa sua.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se ha costruito una relazione affettiva senza convivenza non ci sono ragioni per le quali l’assegnazione della casa venga meno.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  70. Cocchi stefano dice:

    Buongiorno avvocato oggi ho ricevuto un avviso di pagamento prima della riscossione coatta di euro 367.50 dicono per una multa da me presa il 26 dicembre 2022 ma io non ho ricevuto nessun avviso qui a paullo la città metropolitana si serve di una posta privata tale fulmine group che non ci ha consegnato niente come devo fare io anche per capire se ls multa e.mia o no grazie mille per la sua risposta

    Rispondi
  71. Gilberto dice:

    Gentile Avvocato,

    Mi rivolgo a Lei in merito a una circostanza particolarmente anomala. Ieri ho ricevuto notifica da parte del legale della mia ex moglie della presentazione, presumibilmente effettuata 2 o 3 anni fa, di una richiesta di separazione presso il tribunale di Milano. Sono stato altresì informato dell’esistenza di una sentenza definitiva di separazione/divorzio emessa nel 2022, della quale non ero a conoscenza in precedenza, nonostante io continuassi a risiedere nella casa coniugale, sebbene non vi abitassi più. Desidero sottolineare ed evidenziare che non mi è stata notificata né la richiesta di separazione, né la sentenza, né attraverso posta ordinaria (lettera raccomandata) né tramite corrispondenza telematica (PEC). Sono fermamente convinto che avrei intrapreso tutte le azioni necessarie per mediare e contestare quanto presentato e deliberato in tribunale, qualora fossi stato debitamente informato sin dall’inizio e avessi avuto la possibilità di difendermi con l’assistenza di un legale. Ritengo che ciò che è accaduto sia stato pianificato in modo tale da tenermi all’oscuro sia del procedimento legale sia degli accordi relativi al divorzio.

    Le circostanze che mi preoccupano e che richiedono una valutazione accurata sono le seguenti:

    – La mancata notifica della presentazione della domanda di separazione/divorzio.

    – La mancata notifica della sentenza di separazione/divorzio, nonostante io non fossi a conoscenza del procedimento in atto. Vorrei far notare che fino a pochi mesi fa io stesso sollecitavo e invitavo la mia ormai ex moglie a procedere come di rito tramite l’ausilio di avvocati e a rendere ufficiale la nostra separazione.

    – La decisione sull’affidamento super esclusivo di mia figlia alla mia ex moglie, una condizione con la quale non sono per niente d’accordo. In passato, avevamo concordato verbalmente un affidamento congiunto, ma la situazione è cambiata radicalmente dopo che la  mia ex moglie ha iniziato una nuova relazione e ha avuto un altro figlio (in concomitanza di matrimonio); da quel momento ho notato un progressivo ridimensionamento dei miei diritti di visita.

    – La registrazione del secondo figlio, avuto dalla mia ex moglie con un nuovo compagno in concomitanza del nostro matrimonio, nel mio certificato di residenza e stato di famiglia, senza la mia previa autorizzazione.

    – Mia figlia di 11 anni mi ha riferito della nascita del bambino della mia ex solo dopo che l’evento è avvenuto, segnalandomi che le è stato intimato di non informarmi in alcun modo della gravidanza in atto. Sono stato informato per caso solo al momento della nascita, per una leggerezza da parte di un genitore di un minore che frequentava lo stesso istituito e classe di mia figlia.

    – Il legale della mia ex sostiene che io sia stato presente alla prima udienza in tribunale, quando in realtà non avevo alcuna conoscenza del procedimento legale in corso nè tanto meno vi sono mai stato presente.

    – La sentenza fornita dal legale della mia ex moglie riporta solo due pagine su nove e risulta essere in parte censurata.

    La prego cortesemente di fornirmi indicazioni su come procedere in merito a questa situazione. La ringrazio anticipatamente per la Sua attenzione e la Sua consulenza in questa delicata vicenda.

    Distinti saluti,

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi sembra, anzitutto, importante ricordare che la Corte di Cassazione, con una recente sentenza del 2023, con particolare riferimento alla notifica degli atti giudiziari in ipotesi di separazione di fatto dei coniugi – muovendo dal principio che l’ordinaria diligenza cui è chiamato il notificante per vincere l’ignoranza della residenza , del domicilio o della dimora del notificando deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede previsti dall’art 1147 cc e non può tradursi nel dovere di compiere ogni tipo di indagine possibile, comprese quelle che implicano ingenti spese economiche e tempi di attesa assai dilatati – ha chiarito che “ è onere del coniuge che si allontani dalla casa coniugale dare comunicazioni all’altro coniuge e/o all’ufficio anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale; la mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell’art 143 cc, in presenza dei presupposti per l’applicazione della norma” (cfr. Cass Civ. sez I Ord 14.11.2023 n. 31722). Sebbene la predetta pronuncia possa considerare negligente il comportamento del coniuge che si allontana dalla residenza anagrafica senza mutare la stessa, direi che solo una attenta disamina degli atti causa potrebbe permetterci di verificare eventuali vizi procedurali. Occorre, anzitutto, verificare con quali modalità si è perfezionata la notifica del ricorso presso la sua residenza anagrafica. Vorrei, inoltre, leggere tutti gli atti di causa. Allo stato attuale, in ogni caso, le consiglio di modificare la sua residenza anagrafica in quanto le notifiche a quest’ultimo indirizzo potrebbero perfezionarsi anche per compiuta giacenza.
      Se lo desidera siamo disponibili per un primo confronto.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  72. Barbara dice:

    Buongiorno, vorrei sapere, in regime di divorzio, chi paga le spese per fare passaporti a figli
    Nella sentenza c’è scritto che le spese extra vanno divise a metà, ma temo che la controparte dica che a lui i passaporti non servono e si rifiuti di pagare
    Come comportarsi?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      nella maggiore parte dei casi le spese per il passaporto dei figli sono considerate straordinarie da concordare previamente tra i coniugi.
      Per confermarLe quanto sopra occorre, tuttavia, leggere con attenzione gli atti di causa.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  73. Gioia dice:

    Buonasera.
    Sono una mamma di una bambina di 9 anni, residente con il papà, a carico di entrambi al 50%.
    Il tempo trascorso con papà e mamma è gestito in base agli impegni lavorativi, senza alcun problema.
    Io e il padre siamo in buoni rapporti.
    Al momento vivo in affitto cointestato con il mio (ex) compagno. I mobili sono miei e le utenze sono intestate a me.
    Lui è uscito di casa per un mese, ma non trovando un altro appartamento, è tornato.
    Mia figlia vorrebbe poter stare con me in casa senza più vedere il mio ex compagno… Ha manifestato attacchi d’ansia e rifiuto nei confronti di questa persona, e ovviamente anch’io non vorrei più vederlo.
    Quale sarebbe la strada giusta da intraprendere per accelerare la sua uscita? (ha un genitore che potrebbe ospitarlo)
    Ho provato più volte, ma non c’è modo di poter discutere civilmente.
    Grazie per l’attenzione e per un’eventuale riscontro.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’approccio più diligente e rispettoso delle norme prevede che lei indichi per iscritto un termine entro il quale il Suo ex compagno deve uscire di casa. Se il Suo ex compagno, per esempio, vive con lei da due anni potrebbe essere congruo un termine di due mesi.
      Se vuole essere più aggressiva, potrebbe anche intraprendere altre iniziative più perentorie ma soltanto se il contratto di locazione risulti intestato solo a lei.
      Maggiori dettagli potrebbero permettere di delineare meglio una strategia difensiva.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  74. Ivano dice:

    Buongiorno, sono un padre con divorzio consensuale da quando mia figlia aveva 3 anni e ora ne ha 12.
    Da un paio di anni ho intrapreso una relazione seria e duratura con un’altra donna vedova con un figlio di 11 anni. Dopo alcuni mesi di relazione abbiamo fatto incontrare i ns figli e fatto un weekend insieme, dove siamo stati tutti molto bene insieme. Dopodichè da quando la mia ex moglie ne è venuta a conoscenza mi ha “vietato” di far vedere ns figlia con persone che lei non conosce. E per evitare questioni e storie, da allora ho iniziato e ho evitato di vedere la mia attuale partner e suo figlio quando sono con mia figlia. Quando spettano i giorni che deve stare con me, faccio esclusivamente le cose da solo con mia figlia, anche per quanto riguada vacanze ecc.. A lungo andare però questa situazione sta diventando complicata, in quanto anche la mia attuale partner vorrebe avere una situazione più stabile e non che io conduca “2 vite” , una da solo con mia figlia e una con lei e suo figlio, le piacerebbe che fossimo liberi di stare tutti quanti insieme. A livello legale e di diritti non so però come comportarmi. Se mia ex moglie poi mi vieta di vedere o non mi fa vedere ns figlia? O se fa delle cose strane? Mi piacerebbe ricevere un parare legale. Grazie mille.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      considerato il tempo trascorso, non ci sono leggi che Le vietano di costruire nuovi equilibri familiari con la frequentazione della Sua prima figlia con il figlio della Sua compagna.
      Quest’ultima non ha il diritto di vietare tali frequentazioni a meno che vi siano ragioni gravi che possano suggerire altro genere di
      I comportamenti da adottare si evincono dai precedenti giurisprudenziali: l’importante è che venga sempre rispettato il principio di bigenitorialità nell’interesse superiore del minore, quindi, il genitore deve tenere conto dei sentimenti e delle opinioni della figlia, evitando di forzarla a frequentare la nuova compagna o il suo figlio se non se la sente. La presentazione deve avvenire in modo graduale e delicato, tenendo conto dell’età e del carattere della figlia. È anche importante che il genitore mantenga una buona comunicazione con l’altro genitore e lo informi della sua intenzione di presentare il nuovo partner e la sua nuova famiglia alla figlia nata dal primo matrimonio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  75. Matteo dice:

    Buongiorno,mi chiamo Matteo.
    Ho bisogno di un chiarimento in merito alla mia situazione.
    Ero imprenditore,l’ex moglie casalinga.
    Separazione avvenuta nel 2005, separazione dei beni, con conseguente assegno di mantenimento di euro 900,00 negli anni a susseguire non ho più pagato il mantenimento per motivi economici e abbiamo raggiunto un accordo con il quale chiudevamo la posizione con un assegno di euro 5.000,00.
    Nei vent’anni trascorsi mai nessuna richiesta, nel frattempo ho instaurato una relazione stabile ed equilibrata perciò vorrei il divorzio ma sono ostacolato l’ex moglie non vuole concedermi nulla ho provato in tutti i modi e mi chiede il pagamento di 50k per gli assegni mai versati per concedermi il divorzio.
    L’azienda è fallita nel frattempo, la casa è stata venduta all’asta sei mesi fa,ho debiti con Agenzia delle Entrate, risparmi pochissimi, stipendio con presenza di pignoramenti. Sono molto avvilito, come posso tutelarmi e liberarmi da questa situazione? Grazie infinite per un aiuto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre analizzare con attenzione la data, le forme ed in contenuti dell’intesa con la quale ha concordato di pagare l’importo di € 5.000,00. Se l’accordo non è stato raggiunto per iscritto, l’obbligazione di mantenimento matura ancora i propri effetti.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  76. Laura dice:

    Buongiorno,
    se un coniuge chiede la separazione consensuale, quella fatta in Comune, e l’altro coniuge non firma i moduli? La coppia non ha figli e ha la separazione dei beni.
    Grazie
    L

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      si chiama consensuale proprio perché entrambi i coniugi devono essere d’accordo e, quindi, firmare le condizioni della separazione.
      Se uno dei due coniugi non firma l’altro potrà agire in giudizio con ricorso per la separazione giudiziale (con l’indispensabile assistenza di un avvocato).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  77. Tiziana decorato dice:

    Buongiorno avvocato sono in fase di separazione Mio marito ha avuto la possibilità di far carriera e io no !! In quanto mi sono occupata dei figli di fare la governante così detta casalinga la parola casalinga nn piace più. Quindi oltre a fare la mamma ho fatto La domestica non retribuita senza una pensione in più o dolori di schiena causato da gravidanza a tenere i bambini in braccio ecc.posso fare qualche causa in base a questi argomenti oltre alla separazione.?
    Perché lui ha avuto la possibilità di farle carriera nel 2000 quando ancora non c’era bisogno del diploma per fare la bidella o per lavorare in posta io ero stata chiamata alle poste ho dovuto rinunciare perché dalla mia regione mi sono trasferita nella sua regione quindi ora a 52 anni in questi posti pubblici come bidella o poste non posso essere piu assunta….
    posso fare solo le pulizie forse, lavori che mi portano a stare in piedi per troppo tempo non riesco sto male.. oltretutto sto facendo infiltrazioni alla schiena alquanto dolorose… un suggerimento per risarcimento danni o altro
    Ora dopo Essere trattata e usata come uno straccio vecchio vuole buttarmi via con €350 senza una casa e senza un lavoro.
    Grazie molto gentile Tiziana.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      i fatti che lei mi ha descritto giustificano richiesta di mantenimento in favore della madre per il mantenimento dei figli ma anche per la moglie. Quindi due distinti assegni di mantenimento. E se il padre è proprietario della casa coniugale, la madre collocataria prevalentemente dei figli ha diritto anche all’assegnazione della casa coniugale.
      Spero di averle dato qualche utile informazione.
      Cordiali saluti
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  78. Roberta dice:

    Buongiorno. L’anno s scorso sono stata coinvolta in una causa. Percependo nel nucleo familiare una pensione d’invalidità che secondo l’avvocato non facesse reddito, mi ha suggerito di richiedere il patrocinio gratuito. È stato accettato ma dopo alcuni mesi revocato dal giudice di pace dopo verifica dell’agenzia delle entrate. Ho scoperto che quindi anche la pensione che per l’isee e non faceva reddito per la richiesta del gratuito patrocinio invece si.
    Ora come possiamo procedere? Rischio delle conseguenze penali?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      conseguenze penali solo se qualcuno sporge denuncia e se nel conseguente procedimento penale si riesca a dimostrare la sua colpevolezza che si dovrebbe escludere, o quanto meno ridimensionare, se lei non era a conoscenza del fatto che la pensione di invalidità non faceva reddito ai fini della concessione del GP. Questa ovviamente è solo una primissima analisi da approfondire.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  79. Francesca dice:

    Buonasera, la mia storia é un po’ particolare, ma la faró breve , il mio padre biologico mi ha abbandonata appena nata, non si é più fatto vivo, in più era introvabile anche per le forze dell’ordine. Dopo 10 anni riusciamo a far decadere la patria potestà e vengo adottata.
    Ad oggi ho ritrovato il mio padre biologico so dov é e che ha avuto un altra figlia, la mia domanda é posso denunciarlo ed avere un risarcimento?
    Grazie mille

    Rispondi
  80. Debora dice:

    Salve,dopo 4 anni di separazione vorrei chiedere divorzio da mio marito e lui è d’accordo…mi è venuto però un dubbio…lui è geometra con partita iva… e stavamo e lui sta tuttora benissimo economicamente…ma se lui in questi anni avesse trasferito tutto intestatando alla partita iva e lui risulta quindi nullatenente come funzionerebbe poi in causa di divorzio x il mio mantenimento e x quello di nostro figlio minorenne??? Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in caso di divorzio giudiziale si devono esibire le ultime tre dichiarazioni dei redditi con la ulteriore compilazione di dichiarazioni (disclosure) aventi ad oggetto la situazione patrimoniale (immobili, investimenti, situazioni conti correnti con movimentazioni, etc.). Di solito, se i coniugi sono disponibili per trovare un accordo amichevole (separazione consensuale), gli avvocati che li difendono dovrebbero ottenere reciproca trasparenza con riferimento, quanto meno, alle ultime tre dichiarazioni dei redditi. In questo modo si riescono a formalizzare condizioni della separazione che tutelino anche i figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  81. Giorgia dice:

    Salve

    Sono cittadina italiana divorziata e con un bimbo di 5 anni, sto con un ragazzo in tunisino residente in tunisia che fa studi per ottenere il certificato linguistico e salire in europa per sposarci e continuare la nostra vita in Europa. Volevo sapere se c’è un modo per non dare il consenso a lui di ottenere la cittadinanza italiana grazie a me. Vorrei rassicurarmi del fatto che non approfitti della mia cittadinanza solo per farsi i documentari. C’è un metodo dove lui fa richiesta senza il mio consenso e grazie al mateimonio italiano?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il matrimonio di uno straniero con un cittadino italiano consente al primo di conseguire la cittadinanza italiana.
      Non esistono strumenti o cautele preventive che possano condizionare o impedire la concessione della cittadinanza italiana. Tranne ovviamente l’applicazione del buon senso. Ma ricordo che il coniuge straniero acquisisce la cittadinanza solo se ha risieduto in Italia per almeno due anni dopo il matrimonio, nonché che la cittadinanza può essere revocata nel caso in cui il matrimonio viene dichiarato nullo o annullabile.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  82. Daniela dice:

    Buona sera! La e. Di mio marito con la sentenza della separazione ha ottenuto un automobile dopo 5 anni non lo ha messo a nome suo e mi lo ha lasciato su la strada la
    Machina senza assicurazione dicendo che non la vuole più , poi la vuole ma senza il passaggio! Ho scritto se vuole la macchina e di rispondere entro 3 giorni ma non ha risposto nulla né si ne no! Poso io vendere quella machina senza aver problemi visto che non ho più dove tenerla!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      bollo auto, assicurazione, eventuali danni a terzi: per il momento, senza trasferimento della proprietà, sono a suo carico.
      Dovrebbe inviare una diffida a Suo marito invitandolo a trasferire la proprietà entro quindici o trenta giorni, precisando che in difetto di tale trasferimento lei venderà l’auto dopo avere estinto ogni debito generato dalla stessa. Ma se è stato deciso con la separazione che l’auto è di Suo marito, dopo la vendita dovrebbe versargli quanto residua dopo il pagamento di ogni debito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  83. Antonio dice:

    Buongiorno, chiedo come non versare più l’assegno figli in quanto lavorano. Mi pare assurdo e discriminante aprire una causa. È ovvio che la mia ex rifiuti la mia volontà…posizione tutelata dalla legge. Assurdo! Attendo suggerimenti e ringrazio.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se non trova una intesa amichevole, vi è il rischio che Sua moglie agisca per gli importi che verranno pagati.
      Suggerisco raccomandata con avviso di ritorno a Sua moglie specificando le ragioni che giustificano il mancato pagamento (la raggiunta autosufficienza economica da parte dei figli), precisando che in difetto di risposta lei cesserà il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della lettera.
      Se sua moglie non risponde e dopo la cessazione del pagamento del mantenimento da parte sua, prenderà iniziative giudiziarie nei suoi confronti per il pagamento del mantenimento (con precetto e pignoramento), lei avrà la possibilità di fare opposizione al precetto sostenendo la Sua tesi difensiva. Se il Giudice accerterà che i suoi figli sono effettivamente diventati autonomi da un punto di vista causa allora vincerà la causa.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  84. elio dice:

    Buona sera,
    desidero un chiarimento sull’assegno di mantenimento.
    Mia figlia fra 2 anni raggiunge la maggiore eta, posso tramite comunicazione versare direttamente la parte spettante direttamente al suo conto corrente?

    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non può unilateralmente decidere di versare direttamente a sua figlia l’assegno di mantenimento. Serve un accordo con la sua ex moglie (nero su bianco) oppure un provvedimento giudiziario. Anche sua figlia maggiorenne potrebbe agire per chiedere il mantenimento diretto che però non è detto che venga riconosciuto se sua figlia soggiorna prevalentemente presso la madre.
      Per fornire suggerimenti più analitici occorrerebbe anche sapere cosa fa sua figlia (lavora? studia?) e dove vive.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  85. Mara dice:

    Buonasera,

    sono venuta ufficialmente a conoscenza che il mio ex marito è in pensione perchè mi ha inoltrato una citazione in giudizio per la sospensione dell’assegno di divorzio (dato che ora io lavoro) e nella lettera c’era scritto che “percepisce X euro di pensione”. Adesso scopro che è in pensione da 11 anni, posso ancora chiedere al mio ex marito il TFR a me spettante?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il diritto alla quota del TFR è riconosciuto solo se il coniuge richiedente ha diritto all’assegno divorzile e se il richiedente non ha contratto nuove nozze al momento della maturazione del diritto del TFR (ossia alla cessazione del rapporto di lavoro dell’ex coniuge). La quota spettante ammonta al 40% del TFR maturato durante il periodo di matrimonio, incluso il tempo intercorso tra la separazione legale e il divorzio. Ovviamente occorre anche verificare che l’ex coniuge non abbia già percepito parte del TFR durante la pendenza del matrimonio.
      La quota del TFR può essere richiesta in via giudiziale, mediante un ricorso al tribunale, o in via stragiudiziale, mediante accordo tra le parti. Sembra opportuno ricordare anche il termine di prescrizione previsto in 10 anni dalla maturazione del diritto, ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro dell’ex coniuge.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  86. Luca dice:

    Buonasera, informandomi ho saputo che in caso di separazione anche di una coppia non sposata con figli, la riforma Cartabia prevede di presentare gli estratti conto degli ultimi 3 anni. Il problema è che non vorrei far vedere come spendo i miei soldi nel caso in futuro dovessi separarmi.
    Vorrei procedere nel seguente modo: ogni mese mi faccio versare lo stipendio sul mio conto personale, lascio la cifra sufficiente per le spese essenziali come bollette e spese condominiali. Poi effettuo un bonifico della differenza con indicata come causale “donazione” oppure “restituzione prestito” ad un conto che ho aperto a nome di mia madre, ma che in realtà uso esclusivamente io ed alimentato esclusivamente da me con i miei bonifici ogni mese. Poi userò la carta legata a questo conto per effettuare le miei spese.
    Mettiamo il caso che in futuro dovessi separarmi, vedendo tutti questi bonifici in uscita con beneficiaria mia madre, la mia ex potrà chiedere di presentare anche gli estratti conto dei conti correnti di mia madre? Io posso rifiutarmi e presentare solo quello a mio nome?
    Lo scopo di questa operazione non è nascondere guadagni (sono un lavoratore dipendente, anche volendo non potrei) ma è quella di non far vedere come e dove spendo il mio denaro.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      sono disponibile per un confronto in studio se lo ritiene opportuno. Il primo incontro non comporta spese legali a Suo carico.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  87. Vale dice:

    Buonasera, sono separata ormai da 9 anni.
    Io e il mio ex marito tempo fa abbiamo aperto un libretto di risparmio in posta € 5.000 bloccati in buoni fruttiferi più € 5.000 di liquidità, per un totale di € 10.000, intestato a nostro figlio di 13 anni.

    Ora il mio ex mi ha chiesto di averlo per incassare i soldi depositati in quanto si è dichiarato pieno di debiti.

    So che per svincolare i buoni fruttiferi ci vuole l’autorizzazione di un giudice per farlo.

    La mia domanda è: può procedere senza la mia autorizzazione o è necessaria la presenza di entrambi i genitori per svincolare i soldi?
    La parte di liquidità gli è stata data senza problemi, i buoni no.
    So che esiste un modulo da consegnare per fare richiesta, dove si richiedono solo i dati e le firme dei genitori, che ahimè potrebbe tranquillamente compilare di suo pugno anche nella mia parte senza dirmelo.

    La mia paura, considerando che la situazione economica di tutti quanti non è idilliaca, è che mio figlio rimanga con un pugno di mosche al compimento dei 18 anni e io vorrei potergli salvare almeno i buoni fruttiferi.

    La ringrazio per gli eventuali chiarimenti che potrà darmi e la saluto cordialmente

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, non è sufficiente l’iniziativa di uno solo dei due genitori.
      Occorre presentare un’istanza al giudice tutelare del tribunale del luogo di residenza del minore. L’istanza può essere presentata da entrambi i genitori o da uno solo di essi, con il consenso dell’altro. Poi sarà il Giudice considerando l’interesse del minore.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  88. GIULIANA POLES dice:

    Buongiorno,
    Sono in fase di separazione, per il momento sto cercando di raggiungere un accordo consensuale. Siamo in comunione dei beni. Abbiamo due figli di 18 e 15 anni, casa cointestata, costruita su terreno donato da mio padre ad entrambi (50% ciascuno). Avevamo mutuo cointestato appoggiato a conto cointestato alimentato solo da mio marito (io provvedo a tutte le spese dei figli e per la casa). Alcuni mesi fa, nel momento in cui ho manifestato il mio desiderio di separarmi, mio marito ha estinto il mutuo a mia insaputa e senza il mio accordo, ed ora pretende la restituzione del 50% della somma. Sul conto cointestato ha ricevuto una somma di denaro in eredità, che poi ha spostato su suo altro conto personale, sempre a mia insaputa, e poi per estinguere il mutuo ha trasferito nuovamente tale somma sul conto cointestato su cui era appoggiato il mutuo. La sua richiesta è lecita?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ritengo che Suo marito non sia mosso con cautela. Ora Lei può chiedere l’assegnazione della casa coniugale se otterrà la collocazione prevalente di Suo figlio in sede di separazione. Ritengo che la richiesta restitutoria sul mutuo residuo possa avere fondamento ma soltanto con modalità di pagamento rateizzato rispettando le tempistiche del precedente mutuo. Ma sul punto restituzione importi si potrebbe anche cercare di essere maggiormente aggressivi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  89. Lea dice:

    Buongiorno,
    Lui abita in Piemonteda solo ha casa di proprietà Io ho casa di proprietà in Sicilia dove ho tutta la mia famiglia. Non ho un lavoro e qui non ho parenti. Posso trasferirmi in Sicilia con mio il figlio di un anno che abbiamo in comune?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le consiglio di avviare la pratica di separazione (o di regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio se non siete sposati) manifestando anche al Giudice la Sua intenzione di trasferirsi specificando analiticamente le ragioni della Sua esigenza.
      Un trasferimento senza preavviso con il minore potrebbe giustificare una denuncia anche in ambito penale nei suoi confronti ed, in ogni caso, il suo comportamento potrebbe essere ritenuto criticabile (dal punto di vista genitoriale) anche in sede civile.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  90. Clara dice:

    Ho un veicolo cointestato, altro proprietario è deceduto, gli eredi legittimi rinunciano all’eredità, non sono un’ erede, come posso fare per diventare unico proprietario?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      anzitutto, le consiglio di entrare in possesso di una copia autentica della rinuncia all’eredità da parte di tutti gli eredi legittimi. Se lei non è un erede, dovrebbe gestire il passaggio di proprietà tramite una agenzia specializzata ovvero direttamente al PRA presentando il certificato di morte e le rinunce all’eredità, carta di circolazione e certificato di proprietà del veicolo. Poi le faranno compilare altri moduli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  91. Tm dice:

    Salve.
    Volevo un informazione per quanto riguarda la parcella dell’avvocato. Spiegherò brevemente la situazione:
    Decreto ingiuntivo (dipendente di un’azienda in liquidazione che non pagava).
    L’avvocato non fa un preventivo nonostante richiesto più volte oralmente. La causa non arriva ad una fase decisionale ma solo a quella istruttoria/trattazione, l’azienda decide di pagare senza portare avanti la causa. Mi reco dall’avvocato una volta versatomi l’ammontare dalla controparte e lui mi richiede più di 3mila €, il 40%, con una buona parte non fatturata (in particolare degli interessi di cui dice che io devo fare metà con lui). Inoltre aggiungo che altri colleghi nei 2 anni e mezzo di causa, che avevano incaricato altri avvocati, grazie ad essi, hanno avuto il risarcimento durante il primo anno. Come bisogna comportarsi? Quali sono i miei diritti? Come posso farmi valere con qualcuno del mestiere che probabilmente avrebbe già pronto qualche escamotage? Potrei pagare solo la parte fatturata e soprattutto chiedere di avere una copia della fattura prima di fare il bonifico? Senza possibilmente dover entrare in causa o questioni del genere che non potrei permettermi, nè avrei la forza di affrontare.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il compenso matura ugualmente anche in assenza di preventivo.
      Fossi in lei preciserei verbalmente che non intende pagare cash e che non farà a metà degli interessi (quest’ultima richiesta assolutamente inconciliabile con l’esercizio diligente della nostra professione). Poi quando arriverà la parcella, effettuerei attenta verifiche dei compensi richiesti alla luce del tariffario forense (dm 147/2022). Se la richiesta eccede il dovuto coinvolgerei l’ordine di appartenenza che potrebbe anche sanzionare il Collega per la mancata predisposizione di un preventivo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  92. Andrea dice:

    Buonasera Avvocato,
    ho dato in affitto un appartamento ad una coppia non sposata con un figlio minore. Più di due mesi fa ho ricevuto la lettera di disdetta anticipata (il contratto è intestato solamente a lui). Il contratto in oggetto prevede un preavviso di 3 mesi per la disdetta.
    Parlando con l’inquilino sono venuto a sapere che si sta per separare dalla compagna, che lei non sapeva nulla della lettera di disdetta e che l’avrebbe avvisata solo alcuni giorni prima della scadenza dei 3 mesi. Ha cercato di rassicurarmi dicendo che la compagna andrà a vivere dai genitori.
    Mi sto preoccupando del fatto che alla scadenza lui lasci regolarmente l’appartamento e mi restituisca le chiavi, ma la ex compagna si rifiuti di lasciare libera la casa.
    Se ciò dovesse accadere dovrei far causa all’intestatario del contratto (cioe lui) oppure alla ex che è ancora in casa?
    L’ex inquilino ha assolto i suoi obblighi liberando l’appartamento e il fatto che la ex compagna sia in casa sarebbe un’occupazione abusiva di quest’ultima del quale lui non ha obblighi/responsabilità?
    Il fatto che ci sia di mezzo un minore creerà problemi per lo sfratto?
    Tengo a precisare che vorrei rientrare in possesso dell’appartamento e non ho intenzione di far subentrare la compagna nel contratto d’affitto.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le consiglio di inviare dapprima una diffida tesa alla liberazione dell’immobile rivolta al titolare del contratto di locazione ma anche all’attuale occupante dello stesso. Se non riceve soddisfazione, dovrà avviare una procedura di sfratto per finita locazione invocando la disdetta del titolare. La presenza di un minore, effettivamente, rallenta la fase esecutiva dello sfratto.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  93. ELENA dice:

    Buongiorno volevo sapere se devo rifare l’atto notarile della nuda proprietà relativa a un appartamento che miei genitori mi hanno dato precedentemente all’aggiunta del nuovo cognome grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le posso solo consigliare di verificare che il decreto che autorizza la modifica del nome o cognome sia stato trascritto e annotato presso gli Uffici di stato civile del Comune di residenza; dopodiché, con la prova del decreto e della predetta trascrizione, chiederei semplicemente la variazione delle annotazioni catastali che riguardano le proprietà a Lei intestate (presso l’Agenzia del Territorio/Conservatoria).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  94. Vittoria dice:

    Buon giorno mio marito è separato e divorziato e ha un figlio con la ex , ha sempre versato il. Mantenimento per quest ultimo , facendo una ricarica postpay presso il tabaccaio , la ex ora sostiene che non sono stati versati questi mantenimenti e ora siamo in causa , non trovando più le ricevute di queste ricariche non avendole fatta tramite conto è possibile chiedere l estratti conto della ex dove versa i mantenimento??

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la ricarica postpay come è stata fatta? con un bonifico? Quest’ultimo potrebbe costituire la prova richiesta.
      Comunque vi è anche la possibilità di chiedere al Giudice di autorizzare l’esibizione documentale dei movimenti del conto corrente della ex moglie ma non è certo che venga concessa considerato che l’onere di provare i pagamenti è carico dell’ex marito.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  95. Mauramaura dice:

    Mi sposo l8 giugno ma a distanza di 3 anni dal tribunale dove ho fatto il divorzio non è stato mai mandato al comune per essere registrato cosa devo fare per averlo con urgenza

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre sollecitare la cancelleria del Tribunale competente affinché recapiti il provvedimento al Comune. Di solito se ne può occupare l’avvocato che ha seguito il divorzio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  96. Krystiana dice:

    Salve ,
    sono una madre di un bimbo di 8 anni , ho avuto 5 anni fa una sentenza di separazione , attraverso procedimento giudiziale .
    E’ stata accettata da entrambe le parti , senza nessuna richiesta di revisione ,
    ora ho chiesto il divorzio ma il mio ex coniuge vuole ritrattare tutte le parti gia decise dal giudice esempio richiede tenere più notti il bambino,elimnare mantenimento del figlio(io non percepisco nessuno assegno , solo quello per il figlio) siccome non si riesce a trovare un accordo si riandrà in tribunale , nella sua esperienza ,

    1) il giudice potrebbe ricambiare tutte le decisioni prese in precendenza?
    considerando che
    A)fino ora abbiamo avuto una vita dignitosa da entrambe le parti , senza farci mancare nulla ne a noi ne al bambino.Io non ho idea della situazione economica del mio ex sicuramente non ho notato riduzioni del lavoro ne fino a ora ha mai richiesto come dicevo una revisione del assegno del mantenimento
    B) le notti che chiede in più farebbe svegliare il bambino prima la mattina e portato dalla baby sitter a scuola che è dalla parte opposta rispetto a dove abita il padre e di fianco alla mia abitazione/residenza di mio figlio.

    2) siccome è lui che non vuole tenere decisioni della separazione giudiziale potrei mettere a suo carico tutte le spese processuali che dovrò affrontare per colpa sua?

    Grazie In anticipo per disponibilità e aiuto
    Krystiana

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      tanti fattori potrebbero indurre il Giudice a modificare il provvedimento emesso dopo la separazione.
      Di solito, tuttavia, non ci sono grandi rivoluzioni salvo, per esempio, quando i redditi dei coniugi siano cambiati, i tempi di permanenza dei figli con i genitori cambino rispetto alla separazione.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  97. Anvika dice:

    Buongiorno avv,
    Sono di origine srilanka e sono sposata con un italiano. Ho una madre anziana che vuole il mio aiuto e devo tornare e stare con lei per circa 6 mesi e altri sei mesi faccio lo scambio con la mia sorella. Ultimamente mio marito non sembra contenta quando vado a mio paese e ho timore che lui può fare la denuncia di abbandono di tetto coniugale se anche lui è stato avvisato e sa dove vado e sono riparabile. Che cosa devo fare per non rischiare un eventuale denuncia? Magari mi sto allarmando per niente, ma non voglio rischiare.
    Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      le posso consigliare di lasciare traccia documentale (whatsapp, sms, mail) del fatto che lei si sta trasferendo solo TEMPORANEAMENTE nel suo paese di origine.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  98. Anna dice:

    Buongiorno
    Io e mio fratello abbiamo ereditato una casa con terreni agricoli da mio padre .
    Io ho marito disabile al 75% con la 104. Posso obbligare mio fratello a vendere la proprietà visto che mio marito ha bisogno di cambiare abitazione a causa di barriere architettoniche?
    Grazie mille per l’aiuto che potrete darmi

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in caso di comunione della proprietà, anche uno solo dei comproprietari può agire (con iniziative stragiudiziali e/o con un giudizio di divisione) per vendere l’immobile.
      Non serve una motivazione particolare per giustificare la richiesta di vendere.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  99. Patrizia dice:

    Buongiorno Avvocato,
    vorrei chiedere la separazione da mio marito.
    Abbiamo 2 figli maggiorenni che vivono con noi, uno lavora e l’altro è in attesa di occupazione dopo aver fatto un master.
    La casa in cui viviamo è di proprietà al 50%
    In caso di separazione, a chi resterebbe la casa?
    Grazie
    Cordiali saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Patrizia,
      la casa viene assegnata al genitore con il quale vengono collocati i figli, anche se maggiorenni, ma che non hanno ancora raggiunto l’autosufficienza economica.
      Questa è la regola ma poi si possono trovare degli accordi (soprattutto quando l’autonomia dei figli è molto vicina). A volte, non si trovano intese e si deve procedere con un giudizio di divisione (UN PROCEDIMENTO DIVERSO DALLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI) che porta alla vendita all’asta dell’immobile. Io professionalmente tendo a cercare di trovare un accordo amichevole prima di agire in giudizio. Nel giudizio di separazione CONSENSUALE potreste trovare un accordo sull’immobile ma solo se lo inserirete nelle condizioni della separazione; il Tribunale, in caso di separazione GIUDIZIALE, può solo assegnare o non assegnare l’immobile ma non vi può obbligare a vendere.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  100. Giorgio dice:

    Buongiorno,
    sono sposato in separazione dei beni con una figlia. Io e mia moglie stiamo prendendo di comune accordo la decisione di separarsi. Molto probabilmente sarà una separazione giudiziale in quanto non troviamo un accordo economico. Mi sono informato su internet ed ho visto che con la riforma Cartabbia è necessario depositare gli estratti conto degli ultimi anni. Siccome alcuni mesi fa ho pagato con la carta dei soggiorni in hotel e dei regali ad una donna con cui ho avuto una relazione extraconiugale (di cui mia moglie non ha mai saputo nulla), se deposito gli estratti conto, potrebbe essere un bel problema. Dal punto di vista della relazione non cambierebbe nulla perché ci stiamo già per separare, però se sapesse quello che è accaduto, oltre al problema dell’addebito della separazione, sicuramente ci sarebbe da parte sua del rancore che renderebbe ancora più problematica la gestione della figlia per il futuro. Cosa potrei fare per risolvere il problema?
    Se chiudo il conto e ne riapro uno “pulito”? Direi che non ho più modo di recuperare i vecchi estratti conto e depositerei solo quelli relativi al nuovo conto.
    Quale sarebbe la sanzione in questo caso?
    In alternativa cosa potrei fare?
    Grazie in anticipo
    Saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in caso di separazione giudiziale, gli obblighi imposti dalla riforma prevedono che lei produca estratti e movimenti dei suoi conti degli ultimi tre anni (anche quelli che oggi risultano chiusi).
      Per il resto, meglio vedere di quali movimenti stiamo parlando per poi provare a trovare soluzioni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  101. Manuel dice:

    Buongiorno,
    mi trovo in una situazione dove mia madre, separata da mio padre ma non divorziata per rifiuto dell’ultimo di firmare i dovuti documenti con conseguente sua sparizione, si è trovata tra le mani la richiesta da parte di MM di saldare gli arretrati legati ad un’abitazione di cui non sapevamo nemmeno l’esistenza. Entro nel dettaglio:
    Mio padre è morto circa due anni fa, ne siamo venuti a conoscenza dopo circa 18 anni in cui non abbiamo più avuto alcuna sua notizia né da parte delle forze dell’ordine né da parte del diretto interessato e la sua famiglia. Questa persona si è letteralmente volatilizzata dopo una sentenza che prevedeva la sua diffida all’avvicinarsi al nostro nucleo famigliare, da quel giorno in poi non abbiamo più saputo assolutamente nulla di lui e della sua vita fino a due anni fa (notizia della sua morte).

    Quando ci è stata notificata la sua morte, non ci è stato detto niente sulla sua situazione abitativa, l’unica certezza che abbiamo è che lui non vivesse con noi.
    Non abbiamo percepito alcun tipo di eredità in quanto nullatenente.
    L’unica cosa che mia madre ha ricevuto, è stata l’integrazione di un paio di centinaio di euro sulla sua pensione visto che in questi 18 anni, mio padre è riuscito ad andare in pensione.

    A grandi linee è questa la situazione attuale. Oggi abbiamo ricevuto questa lettera dalla MM per quanto riguarda gli arretrati di questa abitazione popolare abitata da mio padre e chiedono a noi di saldare insoluti e morosità arretrate. Abbiamo provato a contattarli telefonicamente ma abbiamo avuto solo attese infinite.

    La mia domanda è: Siamo tenuti realmente a saldare i debiti di una persona che è letteralmente svanita dalla nostra vita e con cui non abbiamo nulla da spartire da 18 anni?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il diritto alla pensione di reversibilità, costituisce un diritto autonomo e del tutto distinto rispetto ai diritti che cadono in successione (compresi i debiti); esso infatti risponde ad esigenze di natura prettamente ‘assistenziale’.
      Ciò che rileva però, al fine di non compiere atti che potrebbero invece comportare l’accettazione della eredità relitta, è che il superstite avente diritto provveda a riscuotere solo i ratei di pensione di reversibilità successivi alla morte del de cuius: si noti infatti che la riscossione di ratei di pensione già maturati ma non riscossi dal defunto, comporterebbe accettazione dell’eredità.
      Fatte queste precisazioni, formalizzerei la rinuncia all’eredità (anche in tribunale, presso la sezione volontaria giurisdizione) e poi la invierei alla MM.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  102. Anna dice:

    Sto avviando una separazione giudiziale con potenziale addebito da un manipolatore (perizie) lui ha fatto in modo di non avere nulla, ma la madre è estremamente abbiente con proprietà immobiliari importanti e denaro, ho speranza che se lui finge non non avere nulla possa essere in qualche modo obbligata? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi spiace, troppo pochi elementi per dare consigli.
      Non mi ha riferito se ci sono dei figli. Non conosco i Vostri redditi e la vostra occupazione.
      Se vuole possiamo sentirci telefonicamente in modo che io posso esserle concretamente d’aiuto.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  103. Giovanni dice:

    Buongiorno, mio figlio ha necessità di comprare un computer necessario per la scuola.
    La mia ex vorrebbe comprare un MAC da 2.000 euro e chiede che io ne metta 1.000 di tasca mia.
    Io sono contrario perché per l’uso che deve fare, va benissimo anche un computer da 300 euro.
    Quindi gli ho messo per iscritto che sono contrario, gli ho mandato la schermata del PC da proposto e gli scritto che sono disponibile a dargli solo 150 euro.
    Se lei nonostante il mio rifiuto, effettuasse comunque l’acquisto di 2.000 euro e io gli faccio un bonifico di 150 euro, lei potrebbe pretendere la differenza dei rimanenti 850 euro?
    Lei giocherebbe sul fatto che serve per la scuola e lo studio.
    In un caso del genere il giudice a chi darebbe ragione?
    Stessa cosa si potrebbe porre in futuro se lei volesse acquistargli un iPhone 1.200 euro e io un telefono da 100 euro.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      direi che le scuole non possono obbligare gli alunni a comprare un portatile MAC. Stesso dicasi per il cellulare, mi sembra più educativo contenere i costi di questi strumenti.
      Lasci traccia delle sue contestazioni via mail o via messaggio (anche WA) avendo cura di conservarne copia. Ma paghi la metà di quello che ritiene giusto pagare.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  104. Fabrizio dice:

    Gentile avvocato , avendo trovato nel web pareri discordanti che aumentano i miei dubbi e tools che calcolano quote inesatte,
    per favore può dirmi se la quota di rivalutazione istat dell’assegno di mantenimento , in sede di adeguamento va inserita nell’anno e mese successivo a partire dalla data del primo versamento statuito nell’accordo di separazione?
    Mi spiego meglio , la data del mio primo versamento è stabilita al 30/01/2020 quindi dovrò rivalutare la quota mensile con il FOI di Gennaio 2021, tale quota rivalutata costituirà l’importo mensile dell’assegno da versare da Febbraio 2021 a Gennaio 2022 che a sua volta verrà rivalutata a Gennaio2022 e sarà quindi il nuovo importo da Febbraio 2022 e cosi via, è corretto cosi come calcolo?
    cordiali saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      corretto fare il primo aggiornamento istat l’anno successivo al primo pagamento (salvo diversamente disposto nel provvedimento giudiziario). per gli anni successivi la base di calcolo è sempre l’importo originario. Comunque in internet trova molteplici calcolatori automatici della rivalutazione ISTAT dell’assegno di mantenimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  105. Fabrizio dice:

    Gentile avvocato , avendo trovato nel web pareri discordanti che aumentano i miei dubbi e tools che calcolano quote inesatte,
    per favore può dirmi se la quota di rivalutazione istat dell’assegno di mantenimento , in sede di adeguamento va inserita nell’anno e mese successivo a partire dalla data del primo versamento statuito nell’accordo di separazione?
    Mi spiego meglio , la data del mio primo versamento è stabilita al 30/01/2020 quindi dovrò rivalutare la quota mensile con il FOI di Gennaio 2021, tale quota rivalutata costituirà l’importo mensile dell’assegno da versare da Febbraio 2021 a Gennaio 2022 che a sua volta verrà rivalutata a Gennaio2022 ed il nuovo importo da Febbraio 2022 e cosi via, è corretto cosi come calcolo?
    cordiali saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      è corretto rivalutare l’importo dopo un anno dal primo pagamento ma la base di calcolo per gli anni successivi deve sempre essere l’importo originario. Comunque in internet ci sono parecchi calcolatori automatici del contributo al mantenimento con rivalutazione ISTAT.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  106. Luciano Ronga dice:

    Salve da quasi un anno conosco una donna che fingeva di essere single per approfittare dei miei soldi. Ho inviato molti soldi a questa donna che fingeva di essere libera per ottenere il denaro per mantenere lei e la sua famiglia. Ho persino pagato un viaggio per fare in modo che lei potesse lasciare il pause dove vivesse per una vita migliore.ora vorrei sapere se può essere considerato truffa o semplicemente i miei soldi li ho solo buttati?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      valuterei attentamente tutta la corrispondenza tra di voi intercorsa, nonché i fatti accaduti, con un bravo penalista, al fine di verificare se lei è stato effettivamente raggirato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  107. Kimberly dice:

    Salve , mi sono sposata nel2021 , nel 2023 incinta del mio secondo figlio ho denunciato mio marito per violenza verbale e subito dopo sono andata a vivere con i miei genitori, dal tribunale dei minori successivamente mi giunse un procedimento provvisorio dove il padre non poteva avvicinarsi al primogenito a meno che non fosse allo spazio neutro, ad oggi dopo un anno da questi avvenimenti , io sono andata a vivere da sola con i bambini ed io e il papà dei bambini abbiamo avuto rapporti e sono rimasta nuovamente incinta.., dato che siamo seguiti dagli assistenti sociali questa gravidanza causerebbe dei problemi dal punto di vista legale? Potrei perdere i bambini ? Io e lui tuttavia non siamo tornati insieme .

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ho sufficienti elementi per valutare le sue capacità genitoriali sulla scorta delle informazioni che mi ha fornito. Il solo riavvicinamento occasionale con il suo ex marito di per sé non è determinante nel senso che lei potrebbe essere una buona madre che ha semplicemente voluto dare un’altra chance a suo marito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  108. Persico dice:

    Gentile Avv.
    sono un uomo divorziato che si è rifatto una famiglia e ora vive felicemente con moglie e prole.
    Circa 20 anni fà ho affrontato un matrimonio durato meno di 12 mesi, in cui sono diventato padre, ero contrario alla nascita del bambino poichè non vi era più una relazione e si era in disaccordo su tutto, non vi erano i presupposti per creare una famiglia, messo però alle strette dalla parte femminile che non ha sentito ragioni si è proseguito con la gravidanza, la mia contrarietà non ha avuto nessun effetto. Poco prima della nascita del bambino, essendo io religioso e avendo una forte propensione alla famiglia, ho chiesto di far nascere il bimbo all’interno di una famiglia sposata e non di una coppia di fatto.
    Nato mio figlio pochi mesi dopo ci siamo separati come prevedibile visto la completa disarmonia.
    Separazione dolorosa dal punto di vista della gestione del figlio che vedevo e vedo ancora oggi con il contagocce, con mille difficoltà messe in atto dalla madre, pago regolarmente il mensile pattuito e non ho mai ricevuto/richiesto il 50% dell’assegno familiare o sono mai stato contattato dalle scuole per mio figlio (ergo qui qualche problema c’è perchè qualcuno firmava per me verosimilmente? Ormai il figlio è maggiorenne e questi pensieri sono andati in archivio ma non crede che ci fosse qualcosa di sbagliato?)
    Quando mio figlio aveva pochi anni, In uno dei periodi di “buona” in cui vedevo regolarmente mio figlio e lo accompagnavo in casa, vengo messo a conoscenza del fatto che la madre era nuovamente in dolce attesa, io non ho a memoria nessun rapporto consumato con la suddetta.
    Col tempo, visto le mille problematiche che questa persona creava nella mia vita personale e lavorativa l’ho allontanata e non ho più avuto nessun contatto per salvaguardare la mia persona e il benessere psicofisico sia mio che del figlio.
    E qui veniamo ai giorni nostri e al motivo per cui le scrivo:
    La sig.ra mi ha fatto recapitare una notifica per esame del dna per la paternità del secondo figlio.
    Fermo restando la mia serenità descritta sopra, mi preoccupa però il fatto che possa aver fatto qualcosa o stia architettando alcunchè perchè viceversa non mi spiego questa notifica.
    Stabilito che anche il figlio avuto con lei è stato concepito in circostanze ambigue e dove la sicurezza della contraccezione è teoricamente al 100% (pillola anticoncezionale, preservativo e coito interrotto) mi preoccupa che possa manipolare in qualche modo i test del dna. Sarebbe possibile?
    Oltre a questo mi chiedo:
    Come e perchè una madre che mette al mondo un figlio senza il “consenso” del padre, che presumibimente non ne sa nulla, quindi non riconosce la figlia non sapendone nulla, viene poi obbligato al riconoscimento e ai costi che questo comporta?
    Capisco la logica per la quale i figli hanno diritto al mantenimento ma non comprendo la forzatura per la quale una madre che decide tutto in autonomia possa poi obbligare il padre a pagare arrettrati e così via oltre al riconoscimento del figlio di cui non sapeva nulla.
    La legge non pone nessuno “scudo” all’uomo?
    Capisco il padre “fuggitivo” che non riconosce il figlio sapendo cosa sta facendo e che quindi fugge dalle responsabilità, ma in questo caso, se riuscisse a dimostrare la paternità del secondo genito e attribuirmela senza che io ne sapessi nulla non è ingiusto? Anche nei confronti del bambino ormai adolescente?
    Fermo restando che mi recherò al più presto dal mio legale per sapere quali sono le mie opzioni migliori le chiedo: come ci si difende da tutto questo?
    Io ho una bellissima famiglia con un bimbo ancora piccolo e non ho voglia di esser trascinato in una disputa legale per una persona che non è stata in grado di far scelte giuste nella vita ed andare avanti ma soprattutto che prova piacere a creare problemi nella vita degli altri.
    La ringrazio per il tempo che vorrà dedicare a rispondermi e spero sia utile anche ad altri uomini che si potrebbero trovare in situazione similare.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il suo legale saprà consigliarla al meglio. Le procedure con accertamento della paternità comportano esami del DNA che vengono gestiti su incarico del Giudice, quindi, è difficile che la madre riesca a contraffarli. Le consiglio sicuramente di costituirsi in giudizio. Nel caso in cui lei si rifiutasse di sottoporsi al test del DNA, la conseguenza sarebbe quella che lei verrebbe riconosciuto come padre naturale del nascituro.
      Per il resto posso solo ricordare che la scelta ultima di abortire resta, nel nostro ordinamento, una prerogativa della donna.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  109. Michela dice:

    Buongiorno, il mio compagno era stato lasciato dalla madre di sua figlia con la quale conviveva. Poi lei ha deciso che voleva riprovarci e portandosi la figlia appresso entrambe in lacrime l’ha convinto a farsi perdonare ma dopo un mese lui se n’è andato perché non l’amava più. Ora lei è molto incattivita vuole andare dal giudice perché non vuole un accordo pacifico vieta alla figlia di frequentare me e mia figlia minacciandola ancge solo se viene al bar a fare colazione parla male alla bambina del padre dicendole che l’ha abbandonata ha buttato i suoi attrezzi da palestra (2000 euro circa) in giardino sotto l’acqua perché non era venuto a riprenderseli ma x farlo bisognava noleggiare un furgone e al momento economicamente non può e infine vuole far fare un percorso psicologico alla figlia perché dice che a causa del padre è triste ( forse questo atteggiamento non aiuta) e poterne trarre vantaggio all’udienza
    Cosa può fare lui per difendersi da tutto questo? Lei racconta continuamente menzogne su di lui ed è arrivata anche a minacciare me e i miei figli
    Grazie per l’attenzione, spero in un consiglio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      immagino che il suo compagno abbia nominato un bravo avvocato che sicuramente gli suggerirà anche di fare valutare con una CTU le capacità genitoriali e lo stato di salute psicofisico della minore.
      Le minacce invece se tali si possono considerare da un punto di vista penale possono essere denunciate.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  110. Michela dice:

    Bongiorno! Sto per aquistare casa,(quasi arrivati al rogito) ci è stato chiesto da la banca un assicurazione per successione,perché la venditrice la ricevuta tramite testamento nel 2022…la mia domanda chi devi pagare questa assicurazione noi come acquirenti ho la venditrice?! Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’assicurazione vuole essere pagata dall’eventuale beneficiario della polizza quindi dall’acquirente.
      Poi magari potete trattare sul prezzo di compravendita in ragione della spesa che dovete sostenere per la polizza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  111. ANTONIO SANAPO dice:

    Buonasera, sono un locatore di un appartamento in affitto con contratto 4+4, il contratto è intestato a una coppia convivente(non sposata) con una figlia, si sono separati e con sentenza del giudice la casa è stata lasciata a lei e la bimba, e lei dovrà ora pagare l’intero canone. Ora dovrò comunicare all’agenzia delle entrate questa variazione sul contratto, lui però ora chiede a me l’intera caparra, 2000 euro, che lui mi aveva versato con bonifico da suo conto intestato solo a lui. Lei però attualmente non riesce a darmi caparra. Non vorrei rimanere senza caparra, non dovrebbero vedersela tra di loro? Cosa mi consigliate?
    Grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il subentro nel contratto di locazione, conseguente all’assegnazione della casa familiare, consente ad un soggetto diverso dell’originario conduttore di sostituirsi nella titolarità del contratto, con attribuzione dei relativi diritti e assunzione delle obbligazioni che ne derivano, prima fra tutte quelle di corrispondere il canone. Tra le obbligazioni in capo al nuovo conduttore ritengo che debba sicuramente ricomprendersi anche la cauzione/caparra versata. Prudenzialmente chiederei il versamento della caparra al nuovo conduttore e dopo il pagamento soddisferei la richiesta restitutoria del precedente locatore ma si tratta di una iniziativa criticabile da un punto di vista del diritto.
      Cordiali saluti,
      avv. Marco Pola

      Rispondi
  112. Gilberto dice:

    Buonasera, da una mia storia passata (non spostato) è nato un bambino. Tramite varie cause mi hanno assegnato 150€ di mantenimento e gli extra. Vivevo però in casa dei miei genitori. Ad oggi con le stesse entrate di stipendio (1500€) ho un affitto, bollette di luce, acqua e gas da pagare e in più per mangiare. Mi spetterebbe dare di meno? E soprattutto gli extra sono obbligatori o se si ha la possibilità si danno?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in tutta sincerità non ricordo pronunce recenti con importi inferiori ad € 150,00 mensili per il mantenimento di un figlio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  113. Mauro pozzi dice:

    salve
    sono divorziato da 10 anni e pago il mantenimento di mia figlia (solo lei non alla madre)
    pago regolarmente cu conto corrente intestato alla madre la quale ha avuto un’altra figlia dall’attuale compagno con cui vivono tutti in sieme in casa di proprieta’,compiendo la maggiore eta’ mia figlia fra pochi mesi,vorrei sapere se è possibile versare il mantenimento direttamente a mia figlia su un conto nuovo intestato a lei e non piu’ alla madre (il tutto senza variare cifre e tutto tracciato naturalmente)
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Mauro,
      per fare cambiare il beneficiario dell’assegno di mantenimento dovrebbe essere sua figlia a chiedere il pagamento diretto in suo favore con apposita iniziativa giudiziaria. Quest’ultima potrebbe venire evitata se la madre, dopo avere richiesto esplicita richiesta in tal senso, acconsente al mantenimento in favore della figlia. Diversamente, sino a quando sua figlia vivrà con la madre e non avrà raggiunto l’autosufficienza, permane l’obbligo di mantenimento in favore del genitore collocatario prevalentemente della figlia maggiorenne.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  114. Sebastiano dice:

    Buona sera avvocato…. Una domanda. Io convivevo, ci siamo lasciati aendo 2 bambini minori, lei e andata a ivere in affitto 3 anno fa portandosi la residenza ove kei ancora vive, ora la casa dove lei vive in affitto e stata venduta, e lei mimaccia che vuole la casa dove vivevamo assieme… Oreciso che la casa era di mia mamma dove la stessa la donata a mia figlia….. Cordiali saluto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la madre dei suoi figli non riuscirebbe ad ottenere in giudizio l’assegnazione di quella che una volta era la abitazione familiare in ragione del trasferimento di tre anni fa. Con questo trasferimento è venuto meno il collegamento tra i figli e l’ex casa familiare. Ovviamente permangono obblighi di mantenimento dei figli a carico del padre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  115. Anto dice:

    Buongiorno avvocato,

    Mio compagno è separato (non divorziato) dalla sua ex moglie (brasiliana) da quasi 10 anni e hanno un figlio di 12 anni. Lei 9 anni fa ha firmato la renuncia della casa, proprietà di mio compagno, per trasferirsi in Brasile a vivere con il figlio.
    Lei continua a vivere in Brasile, ha un altro compagno e hanno un figlio di 8 anni.
    Lei e il figlio di mio compagno sono residenti a Milano perche qualcuno li ha aiutati ad avere la residenza in casa di una sua amico/a però non vengono mai a Milano (solo viene il bambino in vacanza per stare con suo papà).

    Anche noi abbiamo due figli di 4 e 1 anno.

    Lei sostiene che mio compagno deve pagare il mantenimento del figlio e la parte di affitto di lei e del figlio in Brasile.

    La domanda è: Questa cosa è così? Mi compagno paga il mantenimento al figlio ma non crede di dover pagare l’affitto di lei perche lei ha già un altro nucleo famigliare.

    Adesso mio compagno ha chiesto il divorzio, lei è da anni che non vuole firmarlo.

    Grazie mille del aiuto!!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il padre ha sicuramente il dovere al mantenimento di Suo figlio e la situazione che mi ha descritto non dovrebbe comportare altri costi a carico del Suo compagno.
      Occorre, tuttavia, leggere anche i provvedimenti giudiziari prima di dare per certo che non esistono altri costi a carico del suo compagno.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  116. Susy dice:

    Buongiorno Avvocato sono separata in casa il giudice in udienza ha cercato di trovare una soluzione per non finire in giudizio per una somma in cambio della vendita della mia quota della casa che io intendo vendere solo a mio ex è no alla sorella, chiedo se posso chiedere al mio avvocato che vendo solo a mio ex come nuda proprieta ai figli e lui l’ ‘usufrutto e in cambio gli do il Divorzio che tramite il suo Avvocato mi hanno detto che vogliono chiederlo ad Aprile. L’ accordo in corso deve essere depositato al 22 febbraio , posso chiedere lo spostamento della data al mio avvocato?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      come sempre, quando esiste l’assistenza di un difensore già nominato è quest’ultimo che la invito a rivolgere le sue domande in quando conoscerà sicuramente meglio di me la Sua situazione anche a livello processuale.
      Mi permetto solo di rilevare che il divorzio non si concede in quanto se richiesto anche solo da uno dei coniugi il Giudice accoglie la domanda. Gli accordi amichevoli, inoltre, se non sono in contrasto con norme di legge, possono avere ad oggetto anche la cessione della nuda proprietà ai figli e l’usufrutto all’ex marito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  117. Giovanna castelli dice:

    Buonasera Avvocato.
    Ho 60 anni e tre figli e vivo nella casa di famiglia in affitto con due dei figli e una nipotina di 4 anni. Il contratto d’affitto è intestato alla società di mio marito: in base alla Sua esperienza, a chi verrà lasciato l’uso della casa familiare? I figli che vivono con me sono maggiorenni: la mamma della mia nipotina è autosufficiente, mentre l’altra non ancora. Grazie mille per un Suo cortese riscontro.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      troppo pochi elementi per valutare. Ma se suo marito fosse l’unico proprietario della società, ritengo che vi siano margini per chiedere l’assegnazione della casa familiare al genitore presso il quale i figli saranno collocati prevalentemente.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  118. Lucia dice:

    Buongiorno, convivo da diversi anni con il mio compagno con il quale ho una figlia di 10 anni. Viviamo in affitto con il contratto intestato solamente a lui.
    Tra di noi le cose non vanno più bene e già da tempo stavo valutando l’idea di separarmi. Alla fine di gennaio sono andata con nostra figlia a trovare dei parenti fuori regione. Lui nel frattempo ha dato disdetta anticipata al contratto d’affitto pagando la penale per il mancato preavviso, ha preso tutti gli effetti personali miei e di mia figlia e li ha portati in un deposito che viene utilizzato per i traslochi. Ha fatto rimettere la vecchia serratura che era presente al momento in cui abbiamo affittato la casa e ha restituito l’appartamento al proprietario facendosi firmare un verbale di riconsegna. Prima che ritornassi a Milano mi ha chiamata al telefono per dirmi quello che aveva fatto. Una volta tornata a Milano sono stata costretta ad andare dai miei genitori insieme a mia figlia. Lui al telefono mi ha detto che è disponibile a darmi una cifra ogni mese per la figlia, ma che per la casa non ne vuole sapere niente e che posso stabilirmi definitivamente a casa dei miei genitori in modo da non avere spese.
    Mi chiedo se il suo comportamento scorretto possa in qualche modo essere sanzionato e se posso chiedere l’assegnazione del nuovo appartamento dove è andato a vivere.
    La ringrazio molto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ritengo che il comportamento possa essere oggetto di denuncia anche in ambito penale. E Le suggerisco di agire anche in sede civile per chiedere il contributo al mantenimento per sua figlia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  119. Alessandro dice:

    Mi sono serato e la casa è stata affidata alla mamma che vive con mia figlia. Non eravamo sposati né coppia di fatto. La casa è di mia proprietà al 65% e della ex compagna al 35%. C’è ancora un mutuo in essere e io pago la mia parte. È vero che, non essendo legati legalmente io e la mia ex compagna, dopo 9 anni posso chiederle l’affitto per lei relativamente alla mia quota di proprietà.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la tutela dei figli minori (indipendentemente dal fatto che siano nati in costanza di matrimonio) con riferimento all’assegnazione della casa familiare è soggetta all’unico limite temporale del raggiungimento dell’autosufficienza economica degli stessi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  120. Nic dice:

    Buongiorno, la mia domanda è : Se un coniuge |A| cede l’azienda al figlio eppoi |A| divorzia dall coniuge |B|, il futuro ex coniuge |B| può avere pretese sul azienda di |A| (che è stata costituita dopo il matrimonio) anche se non ha mai partecipato in alcun modo al attività della azienda, nè ha mai partecipato economicamenre al sostentamento nè di se stesso nè della famiglia e se il figlio che eredita l’azienda non è in comune?

    Ha rilevanza la durata (breve) del matrimonio?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre, anzitutto, capire se eravate in regime di comunione o separazione dei beni.
      In ogni caso, anche nel primo caso, recentemente la Cassazione ha affermato che nell’ipotesi di impresa gestita solo da un coniuge, costituita dopo il matrimonio, all’altro coniuge spetta un diritto di credito (cioè non il diritto di proprietà) pari al 50% del valore dell’azienda determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale, al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  121. marco dice:

    Buongiorno la mia domanda è già stata posta sul forum ma non si legge bene la risposta:: l’ adeguamento ISTAT assegno mantenimento decorre dalla data della Presidenziale o dalla data della sentenza di divorzio ? alla data presidenziale 350 confermata con sentenza di divorzio stesso identico importo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’adeguamento avviene a partire dall’anno successivo a quello di decorrenza dell’assegno. Quindi anche dall”udienza presidenziale. Una attenta lettura del provvedimento giudiziario è comunque sempre suggerita prima di trarre conclusioni che potrebbero essere disattese dalla volontà del Giudice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • marco dice:

        nella sentenza di divorzio cito testualmente si conferma l importo di euro 350 in virtu che dietro consenso del resistente l assegno unico (195 euro) è interamente percepito dalla ricorrente
        pertanto il mio dubbio è solo questo posso ripartire da 350 o devo continuare ad aggiornare dalla presidenziale?

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          l’aggiornamento ISTAT è dovuto per Legge anche quando non è previsto dalle condizioni della separazione o del divorzio.
          Cordiali saluti,
          Avv- Marco Pola

          Rispondi
  122. Luca Colombo dice:

    Buongiorno Avvocato,
    vivo in affitto con la mia convivente (non siamo sposati) e nostro figlio. Il contratto è intestato ad entrambi.
    Siccome voglio separarmi avrei un dubbio: se io decido di inviare la lettera di disdetta dal contratto solo per me, cioè fare un recesso parziale, il proprietario potrà chiedere delle garanzie economiche di un’altra persona? Se lei non sarà in grado di offrire queste garanzie il proprietario potrà chiudere il contratto d’affitto anche per lei?
    Ovviamente io non intendo farmi carico di essere il garante perché non voglio avere problemi se lei in futuro smetterà di pagare l’affitto.
    So che nel mantenimento del figlio sarà tenuto conto che la madre dovrà pagare un affitto, ed è per questo motivo che io vorrei mandare la disdetta per fare in modo che vengano meno le garanzie reddituali e di conseguenza lei sia costretta a prendere in affitto un altro appartamento (ovviamente a costo inferiore) e di conseguenza spendere meno in mantenimento.
    Grazie in anticipo per le risposte

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      senza avere letto il contratto di locazione diventa difficile risponderle.
      A livello ipotetico posso solo dire che il contratto di locazione cointestato a due inquilini può essere disdettato parzialmente (da uno dei due coinquilini) e la locazione prosegue con l’altro coinquilino.
      Con riguardo alle garanzie, meglio leggere il contratto prima di dare suggerimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  123. Daniela di Giulio dice:

    Buonasera avvocato sono divorziata da 3 e cmq dal 2018 che faccio unico reddito ho 2 figli oggi maggiorenni abbiamo scoperto in questi giorni con il nuovo ISEE che i miei figli hanno dei libretti intestati chiedendo al mio ex marito prima ha negato poi ha detto che quella donazione era stata fatta dal padre e poteva farne ciò che voleva.premetto che eravamo in separazione dei beni e di questi libretti non ne sapevo nulla ora con i miei figli abbiamo fatto la richiesta della copia del libretto per poter chiudere questi conti abbiamo inviato la documentazione all inps che dovrà ricalcolate il mio Isee ora la mia paura è che io venga sansionata per non aver dichiarato questi due libretti dal 2018 ad oggi cosa possa fare per dimostrare che non ero a conoscenza di questi libretti e che l unica persona ad essere al corrente era il mio ex marito? Naturalmente alla posta mi hanno detto che facendo la copia libretto potremmo vedere tutti i movimenti fatti nel tempo. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se la donazione è stata fatta dal padre o dal nonno paterno in favore dei figli sono questi ultimi che vantano un diritto che non può essere compresso dalla semplice nuova volontà del padre.
      Per l’ISEE, direi che il suo comportamento ha buone possibilità di essere giustificato in caso di sanzioni.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  124. Angelo dice:

    Buonasera, nel 2020 ho rinunciato all’eredità di mio padre
    Adesso qualche giorno fa è morto lo zio di mio padre fratello di mio nonno, avendo io rinunciato all’eredità di mio padre, posso o non posso accettare l’eredità dello zio di mio padre?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      senza una descrizione analitica di tutti gli aspetti che caratterizzano le due successioni (successione con o senza testamento, indicazione di tutti i componenti della famiglia dei due fratelli, esistenza di legati nel testamento) non è possibile rispondere alla Sua domanda.
      Mi permetto anche di ricordare l’esistenza della revoca della rinuncia all’eredità soggetta a prescrizione decennale.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  125. tiziano dice:

    Buongiorno
    dopo provvedimenti di separazione del giudice, tra le cose emesse, l’auto di mia proprietà non è stata assegnata a Lei, pertanto ne ho preteso la restituzione. Sto chiedendo risarcimento dei costi, tra cui i bolli che io ho pagato nel periodo che lei ha usufruito della mia auto. mi conferma che ho diritto al risarcimento?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ho compreso in quale lasso temporale si collocano le sue richieste rispetto al provvedimento del Giudice.
      Non ho neanche compreso le ragioni per le quali l’auto è ancora nella disponibilità di sua moglie e da quanto tempo.
      Resto a disposizione per approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  126. Rivera dice:

    Buongiorno.Io e la mia ex abbiamo l’affido condivis e sono il genitore collocatario. un giorno abbiamo il colloquio con gli insegnanti la mia ex ha chiesto il colloquio separatamente ed è entrato nella stanza anche il suo nuovo compagno. è giusto anche senza il mio consenso o non ho il diritto di non lasciarlo essere lì?. Grazie in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      gli insegnanti di suo figlio abbiano facoltà di ammettere ai colloqui solo i genitori.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  127. Luna dice:

    Buongiorno avvocato, sono una mamma separata che percepisce 200€ di mantenimento dall ex . Assegno stabilito nel 2014 quando mia figlia aveva un anno. Volevo sapere se facendo il ricalcolo avevo possibilità di avere qualcosa in più, e se soprattutto dandomi il minimo è giusto che io divida l’assegno unico con il mio ex. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le suggerisco, anzitutto, di pretendere la rivalutazione ISTAT del contributo al mantenimento (sempre dovuto, per Legge).
      Se vuole agire in giudizio per chiedere che venga rettificato l’assegno, mi sembra opportuna una disamina preventiva delle attuali situazioni reddituali e patrimoniali dei genitori. Se è solo separata, peraltro, potrebbe anche agire per il divorzio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  128. Salvatore dice:

    Buona sera vorrei fare una domanda ho casa in affitto e con me vive la mia compagna e ancora sposata a due figli minorenni visto ché non andiamo d’accordo posso allontanarla da casa?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      può chiedere la compagna ed i figli di quest’ultima si trasferiscano altrove, ma Le consiglio comunicazioni per iscritto e preavviso congruo e proporzionato al periodo di tempo in cui avete vissuto insieme.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  129. Adriana dice:

    Salve, vorrei dei chiarimenti ove possibile,sono divorziata e ho un bambino di 4 anni ,in sede di divorzio abbiamo pattuito un mantenimento di 300€per il bambino da versare entro e non oltre il 5 di ogni mese(così scritto su accordo )ma il problema è che puntualmente il pagamento avviene in ritardo,dopo mia richiesta con pagamento post datato tramite bonifico.. fatto notare al mio ex questa cosa ogni mese trova 1000 scuse dicendo che lui fa il suo dovere..ora io vorrei sapere c’è qualcosa che posso fare o lui può inviare i soldi quando e con vuole? grazie mille

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il ritardo del padre può essere contestato in sede giudiziale al fine di ottenere una sanzione del predetto comportamento.
      Si tratta del procedimento previsto dall’ art. 473 bis.39 c.p.c. con il quale, in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
      a) ammonire il genitore inadempiente;
      b) individuare ai sensi dell’articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
      c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
      Il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  130. Gianni dice:

    Buongiorno avvocato, vorrei sapere se ho il diritto o possibilità di sapere l’isee della mia ex moglie.
    Premetto che entrambi ci siamo risposati ed abbiamo avuto figli dai rispettivi compagni.
    La domanda la pongo perché abbiamo un figlio 14enne in comune e vorrei sapere se lei ha la possibilità di accedere ad agevolazioni scolastiche in base al suo isee, visto che sistematicamente mi chiede di contribuire alle spese scolastiche ma allo stesso tempo dichiara ( a voce) di non essere in condizioni economiche agiate.
    Posso in qualche modo chiedere di sapere o vedere il suo isee? Così da scongiurare l’opzione che lei acceda ad aiuti economici ma mi chieda comunque la mia parte.
    La ringrazio anticipatamente.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno
      ritengo che la richiesta possa essere avanzata formalmente tramite avvocato ma ammetto che in caso di mancato riscontro dovrebbe agire in giudizio per chiedere che la trasparenza venga ricreata tramite ordine del Giudice.
      Più che altro ritengo che se siete separati le Vostre rispettive condizioni economiche avrebbero dovuto essere rese note durante il confronto tra avvocati.
      cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  131. Simona dice:

    Ho inviato la lettera di separazione a lui ad ottobre 2021. Abbiamo deciso di restare separati in casa per i figli. Ad agosto 2022 trova un messaggio di una persona sul mio wathapp accedendo dal PC. Adesso stiamo in giudiziale perché vuole farmi l’addebito.
    Punto primo è lui che non ha voluto rispondere alla richiesta di separazione
    2 non poteva leggere i miei msg
    3 il matrimonio era finito già 10 anni prima per maltrattamenti di tutti i tipi (denunce annesse)

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      direi che il suo avvocato dovrà e potrà ricondurre la separazione al fatto che siete separati di fatto. Un tradimento, considerata la Vostra situazione, potrebbe non essere considerato motivo di addebito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  132. Milena dice:

    Buongiorno, volevo organizzare una vacanza in famiglia nell unione europea, sono divorziata e ho l affidamento esclusivo super di mia figlia 13 anni.
    Il padre è irreperibile e ha una restrizione nei confronti della stessa.
    Non ho capito come fare, e ci siamo stufati di rinunciare a viaggiare per questo motivo.
    Grazie

    Rispondi
  133. Adele dice:

    Buongiorno,i miei genitori in comunione dei beni hanno un cc cointestato dove vengono accreditati la pensione da lavoro e x entrambi l’indennità di accompagnamento
    Ora mio papà è in fase terminale e so che alla sua morte verrà congelato il c.c che hanno in comune.al 50%
    CIÒ CHE LE CHIEDO E SE ANCHE L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO DI MIA MADRE CHE ACCREDITA SUL CONTO INPS VERRÀ CONGELATO
    CIOÈ MIA MADRE NON POTRÀ PIÙ PRELEVARLA?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la banca, dopo il decesso di un cointestatario del conto corrente, potrà congelare solo il 50% del conto corrente.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  134. Cristina dice:

    Ho dimenticato di specificare che volevo chiedere trasferimento di regione , dalla Lombardia alla Puglia , non di certo autorizzazione per potermi sposare nuovamente , scusate

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se fossi in lei o nel suo avvocato cercherei di fare una cosa alla volta: in ordine di priorità, prima di tutto, cercherei di ottenere la collocazione dei figli prevalente; formalizzerei separazione e divorzio con una unica procedura (con la sola separazione lei non si può sposare nuovamente); dopo avere ottenuto anche il divorzio e la conferma della collocazione presso di sé dei figli mi preoccuperei di costruire una motivazione del trasferimento connesso alla volontà di sposarsi ma non posso negarle che ciascuna situazione familiare verrà analizzata dal Giudicante. Se il padre lotterà per chiedere che i figli non vengano trasferiti ci sarà sicuramente un rilevante conflitto in sede giudiziale. Comunque il tema è delicato e deve essere affrontato con maggiori approfondimenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Cristina dice:

        Grazie mille per la risposta avvocato!
        Volevo aggiungerle che attualmente vivo in affitto, ho un lavoro precario e che il bambino di anni 9 viene con me già da un paio di anni spesso in Puglia (vacanze o weekend) e ha già mostrato la sua volontà di trasferirsi , andando giù infatti la nostra situazione migliorerebbe di gran lunga , avrei un lavoro che mi garantirebbe anche di poter badare a mio figlio . Il padre , invece , lavora come artigiano e spesso è via all’estero , infatti come da separazione , quando non ha il rientro a casa , io ho accettato a rinunciare a tre su 4 weekend. Per me potrà vedere il bambino ogni qual volta volesse . Economicamente è molto forte e io pur arrivare ad una firma sulla separazione , ho rinunciato a tutto ( mantenimento e casa), ora per me la situazione sta diventando insostenibile , vorrei solo rifarmi una vita con il mio compagno , sposarmi . Lui ha provato a trasferire la sua attività dalla Puglia alla Lombardia per un anno ma ho dovuto ritrasferirla giù perché non andava e ora vorrebbe che ci riunissimo ma giù

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          molto rilevante da un punto di vista giuridico e da mettere in debita evidenza al Giudice, il fatto che lei avrebbe una occupazione lavorativa in Puglia. Tale circostanza legittima il trasferimento ed il minore potrebbe essere ascoltato davanti al Giudice.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  135. Tony dice:

    Buongiorno,
    mi sono separata nel 2021.
    L’ordinanza presidenziale del 2021 ha posto a carico del mio ex marito di versare un assegno di mantenimento per le mie due figlie di € 1.200 mensili, nonché un assegno di mantenimento in mio favore pari a € 300 mensili, entrambi con rivalutazione annuale ISTAT.
    Con sentenza definitiva del 2023 è stato confermato l’obbligo di versare, con rivalutazione annuale annuale ISTAT, la somma di di € 1.200 mensili per le figlie e un assegno di mantenimento in mio favore pari a € 200 mensili. Il mio ex marito ha pagato gli entrambi gli assegni di mantenimento, aggiornati con rivalutazione annuale ISTAT, sino alla data della sentenza definitiva.
    Dalla data della sentenza definitiva in poi, ha azzerato l’adeguamento annuale ISTAT già maturato, pagando € 1.200 per le figlie e € 200 per il coniuge.
    Vorrei sapere gentilmente se l’adeguamento ISTAT di entrambi gli assegni decorre dalla data del deposito del ricorso o dalla data della sentenza giudiziale di separazione.
    Chiedo, inoltre, conferma che non è dovuta da parte alcuna restituzione delle somme già percepite dell’assegno di mantenimento in mio favore, oggetto di una rimodulazione con la sentenza definitiva.
    in attesa di un cortese riscontro alla presente, invio distinti saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l’assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell’assegno alla data della domanda, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei e urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Tony dice:

        Mi scusi, ma non ho capito.
        Nella fase presidenziale sono stati emessi provvedimenti provvisori temporanei e urgenti, che hanno stabilito che il mio ex marito versi € 1.200 mensili per le figlie.
        La sentenza definitiva ha confermato per le figlie un assegno di pari importo.
        La rivalutazione ISTAT dell’assegno di mantenimento delle figlie parte dalla data dell’ordinanza presidenziale o dalla data della sentenza definitiva di separazione giudiziale?
        Il mio ex marito sino alla data della sentenza definitiva ha versato l’importo corretto comprensivo della rivalutazione ISTAT. Dalla data della sentenza definitiva ha versato solo € 1.200 senza la rivalutazione ISTAT maturata dall’ordinanza presidenziale.
        Cordiali saluti

        Rispondi
  136. Sergio Carli dice:

    Buon giorno avvocato, anticipo che ho perso una causa in tribunale e la controparte vuole essere risarcita e si è costituita parte civile.
    Io sono nulla tenente ma vivo in casa da mio figlio che è proprietario dell’appartamento, vorrei chiederLe se la controparte puo avvalersi sull’immobile di proprietà di mio figlio?
    La ringrazio in anticipo per la risposta e la sua gentilissima disponibilità.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le proprietà di suo figlio (anche se lei vive con lui) non potranno essere aggredite in forza di un debito da lei personalmente dovuto come quello portato da una sentenza.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  137. Bruna dice:

    Buongiorno Io e mio marito ci stiamo separando sono due mesi che mi dà i soldi a singhiozzo perché dice che non ne ha Io vorrei fare la separazione giudiziaria per prendermi direttamente i soldi dal suo stipendio perché sono due mesi che mi ha dato non mi dà niente in questo caso intervengono che io ho tre figli minori a carico intervengono gli assistenti sociali

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      le azioni per il recupero del contributo al mantenimento comportano precetto e pignoramento (anche presso terzi, per esempio, banche e datore di lavoro). Gli assistenti sociali non intervengono se non sono stati coinvolti direttamente dalle parti ovvero dal Giudice anche perché occorre capire se nel procedimento instaurato pende una domanda di affidamento esclusivo. Solo in quest’ultimo caso, il mancato pagamento potrebbe costituire un ulteriore elemento per valutare l’eventuale richiesta di affidamento esclusivo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  138. Shayla dice:

    Buonasera, io e mio marito ci stiamo separando, abbiamo due figli. Di comune accordo abbiamo deciuso di vendere la casa coniugale, per poter comprare entrambi una casa. I figli vivranno da me. Per entrambi i figli il mantenimento sarà pari a 500 euro. Per l’acquisto della nuova casa entrambi faremo richiesta di mutuo. Deve essere presentato il ricorso alla banca dove risulta il mantenimento dei figli? Oppure la banca non può richiederlo?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Barbara,
      la banca ha facoltà di chiedere documenti comprovanti la Vostra situazione reddituale e patrimoniale e se non soddisfa le richieste ha facoltà di non concedere il mutuo.
      Piuttosto, rilevo che le condizioni della separazione in apparenza sembrano disequilibrate in favore del padre. Se nella Vostra situazione familiare, la madre coincide con il genitore presso il quale vengono collocati prevalentemente i figli dopo la separazione, allora mi permetto di rilevare che lei avrebbe avuto diritto all’assegnazione della casa coniugale. Anche il mantenimento per i figli, mi sembra piuttosto basso. Mi scuso per eventuali considerazioni forse da lei non richieste.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  139. Christian Lopez dice:

    Buongiorno sono Marco sono cittadino italiano nato a Milano residente a Milano voglio sposarmi con il mio compagno nato a San salvo residente a Milano con promesse di soggiorno e abbiamo un affitto in comune siamo riusciti a ottenere il nullaosta del mio compagno che arriva da San salvo volevamo chiedere una volta ottenuto il nullaosta per unione civili Cosa bisogna fare che altro c’è da fare

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dovete solo recarvi in Comune per riferire che volete formalizzare una unione civile. Fisserete la data e dovrete anche portare due testimoni il giorno in cui farete le vostre dichiarazioni di volervi unire civilmente. I costi variano anche a secondo dell’orario in cui vi vorrete sposare. Dovete ricordarvi (molto importante) di scegliere il Vostro regime patrimoniale. Se nulla preciserete, prevale la comunione dei beni.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  140. Anna Oliveri dice:

    Buongiorno,

    vorrei chiedere il motivo per cui la vedova del mio ex marito mi chiede documento di sentenza di divorzio.

    Grazie

    Rispondi
  141. Karin dice:

    Buongiorno, sono sposata da 10 anni , sono straniera e ho due figlie non di matrimonio, (sono mie ) adesso ho chiesto la separazione amichevole , senza intermediari, perché sto aspettando la cittadinanza, e vorrei capire quale sono i miei diritti come moglie . Lui è un dirigente e sento che mi vuole fregare con la manutenzione . Una delle ragazze è minorenne, e vorrei capire se lei ha anche qualche diritto? Non è stata adottata da lui però .
    Grazie mille di antemano .

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Suo marito non ha obblighi di mantenimento nei confronti delle sue figlie. Occorre comprendere quali erano i vostri equilibri in famiglia, se lei ha un lavoro, se avevate deciso insieme che lei non lavorava. Insomma per darle un consiglio devo conoscere tutte le informazioni possibili riguardanti la vostra famiglia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  142. Susy dice:

    Buongiorno Avvocato io ho due finanziamenti intestati a me e come coobligato il mio ex marito, la sentenza della separazione non è stata ancora omologata, in questo caso il finanziamenti li pago solo io?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      la sentenza relativa alla separazione non farà maturare i propri effetti su un contratto (quello di finanziamento) in cui il soggetto terzo (chi ha prestato i soldi) avrà diritto di pretendere il dovuto dai due obbligati che hanno sottoscritto il finanziamento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  143. Mino dice:

    Salve,sono separato e la madre ha ottenuto l’esclusivo sul minore di 14 anni,il prossimo anno dice che vuole fare il liceo linguistico ed all’open day la madre sostiene che hanno richiesto il passaporto ,domanda: io sono obbligato a pagare il 50% del passaporto e firmarlo? Premessa mio figlio nn mi parla da 8 mesi. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      per risponderle dovrei leggere il provvedimento del Giudice.
      Ci sono comunque buone possibilità che si tratta di una spesa straordinaria da concordare preventivamente ma come ho riferito, meglio leggere il provvedimento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  144. Alessia Orofino dice:

    Salve io volevo capire come fare per togliere il papà dei bimbi dall’ isee lui non a la residenza con noi però a riconosciuti i bambini e quindi mi risulta nell’ isee e mi fa reddito. Come posso fare ?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se siete separati o divorziati e madre e padre hanno due distinte residenze anagrafiche, può chiedere che l’ISEE riguardi soltanto madre e figli. Sempre che in casa con lei non abitino altre persone con un reddito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  145. lucio dice:

    salve ho 61 anni , e da pochi anni ho perso mia madre , la quale prima di morire mi ha detto come si chiama mio padre Biologico , quindi adesso io vorrei provare a conoscerlo però non vorrei che andassi incontro a qualche problema di tipo legale , so che è sposato e che non ha avuto figli , di notte quando non riesco ad addormentarmi continuo a pensarci su come comportarmi e questo tante volte fa si che io mi senta nervoso anche con le persone che fanno parte della mia famiglia.
    non so se mi sono spiegato .

    saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      comprendo il suo stato d’animo e la sua volontà di conoscere il Suo padre biologico.
      Lei ha diritto di contattarlo ed in verità avrebbe anche diritto di chiedergli le ragioni per le quali non ha fatto parte della Sua vita. Tra l’altro lei avrebbe anche diritti successori che potrebbero essere accertati in sede giudiziale nei confronti del padre naturale.
      Sono disponibile per un confronto prima di fornire ulteriori suggerimenti anche con riferimento ad ulteriori eventuali richieste risarcitorie (in verità, non conosco abbastanza le sue intenzioni per supporre che voglia avanzare richieste economiche).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (02.72022469)

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      si tratta di due procedimenti distinti, uno per la separazione e l’altro per i danni che lei ha subito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  146. Pietro dice:

    Buongiorno,
    con la riforma in vigore dal 1 marzo 2023, oltre alle dichiarazioni dei redditi sarà necessario portare anche gli estratti bancari di tutti i conti correnti detenuti negli ultimi 3 anni. Ho un dubbio in merito a questo punto. E’ sufficiente portare la dichiarazione della banca in cui viene indicato il saldo al 31/12 e la giacenza media (la stessa che viene usata per calcolare l’ISEE) oppure serve proprio l’estratto conto con indicata ogni singola voce di spesa? Nell’estratto conto viene riportato oltre all’importo speso, anche data, ora e luogo in cui si è effettuato ogni singolo acquisto. Capisco far vedere l’ammontare del conto, però mi chiedo non sarebbe una violazione della privacy far vedere dove mi trovavo ogni singolo giorno degli ultimi 3 anni e come ho speso ogni singolo euro? Teniamo conto che al giorno d’oggi anche una transazione di 2 o 3 euro viene effettuata con la carta.
    Inoltre mi chiedo, se 1 o 2 anni fa ho chiuso uno dei miei tanti conti online, quindi rendendo di fatto irreperibile la documentazione richiesta dal tribunale, cosa posso fare?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      credo sia meglio che si rivolga al suo Avvocato che sta seguendo il procedimento. In ogni caso, deve presentare anche i movimenti del conto corrente.
      Per il resto, Lei avanzi la richiesta per iscritto alla sua banca e se non risponde quanto meno avrà modo di dimostrare al Giudice che lei avrebbe voluto produrre quei documenti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  147. Paolo dice:

    Buongiorno
    Ho acquisto una macchina prima del matrimonio Il finanziamento intestato a mé Il veicolo l’ho cointestato il matrimonio è stato fatto con la divisione dei beni Adesso lei vuole attaccarsi all’ veicolo a cosa vado incontro ??
    grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se il veicolo risulta cointestato, la richiesta di Sua moglie risulta legittima. Per contrastarla occorrerebbe dimostrare che si trattava di una intestazione fittizia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
    • Sara dice:

      Buongiorno, sono una ragazza madre di 28 anni con un affidamento super esclusivo, il padre non è mai stato presente in alcun modo nella vita della bambina.
      Vivo con i miei genitori nella loro abitazione e con la mia bimba di 7 anni.
      Ho un lavoro indeterminato a tempo pieno e ho necessità di distaccare il mio nucleo familiare da quello dei miei genitori. C’è possibilità chiedendo al comune di ottenere una divisione dello stato di famiglia ?

      Rispondi
      • separatamente dice:

        Buongiorno,
        anche al fine di chiedere l’assegno unico universale è necessario considerare il reddito del nucleo familiare che vive nella stessa abitazione. Senza un trasferimento effettivo, deve considerare tutti i membri con reddito anche ai fini delle dichiarazioni ISEE.
        Cordiali saluti,
        Avv. Marco Pola

        Rispondi
  148. Fabio dice:

    Buonasera, io mi sono separato dalla mia compagna. Abbiamo 2 figli, uno nostro ed uno che ha riconosciuto solo lei alla nascita, in quanto di un altro che però si è dileguato. Volevo capire, il mantenimento sarà per entrambi o solo del legittimo?
    Grazie in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      il suo impegno economico a titolo di mantenimento riguarderà solo i suoi figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  149. Pisoni Enza dice:

    Buongiorno,
    Chiedevo un’informazione.
    Nel caso di separazione se nella casa al 50% rimane mio marito io ho diritto alla mia metà del valore della casa per poterne acquistare un’altra ?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      Mi dispiace non ho compreso la sua domanda. Provi a riproporre la domanda con maggiori dettagli. La cada a chi appartiene ? Vi siete messi d’accordo per abitarla 15 giorni dal marito e gli altri 15 dalla moglie? Attendo, se lo desidera, dettagli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Enza Pison dice:

        Buonasera,
        Chiedo scusa non è ben chiara la mia situazione:
        Sono sposata da quasi 22 anni ,con 3 figli ( 20-14-10 ).Abbiamo una casa di proprietà al 50% e la separazione dei beni .
        In caso di separazione e se i figli minori fossero affidati a me visto che lavorando part time posso dedicarmi maggiormente a loro la mia domanda è la seguente.
        Io posso cambiare casa con i figli ( visto che L abitazione dove siamo ora ha troppi ricordi di brutti momenti e preferirei allontanarmi da lì)e chiedere a mio marito il valore di metà casa per poter acquistare una nuova casa per vivere ?
        O lui ha diritto ad avere la nostra casa se rimane lì e a non liquidarmi la parte che è intestata a me?
        Grazie

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Buongiorno,
          può cercare di trovare un accordo con suo marito che potrebbe essere confermato in una separazione consensuale. Ma si ricordi che i provvedimenti tipici di un Giudice, quando si affronta una separazione contenziosa (uno contro l’altro) possono riguardare soltanto la casa coniugale non altre case. In pratica, se lei risulta collocataria prevalente dei figli ha diritto a chiedere l’assegnazione della casa coniugale.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  150. Susy dice:

    Buonasera Avvocato sono separata e vivo nella stessa casa familiare cointestata, però il mio ex potrebbe comprare la mia quota ma ho due figli di 31 e 34 che vivono con noi perché non hanno un lavoro stabile e non si possono permettere ad oggi una casa, Se io vendo la quota a mio marito, lui potrebbe un indomani buttare fuori casa i figli?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se le sue figlie hanno un reddito (sebbene senza un lavoro stabile), c’è la possibilità che il padre si rivolga ad un Giudice per chiedere la liberazione della casa. Aggiungo che l’età dei figli è piuttosto avanzata, quindi, sussiste il rischio che un Giudice consideri autonomi ed autosufficienti i figli privandoli della possibilità di vivere con il padre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  151. Massimo Piras dice:

    Salve! Sono padre di 3 figli che vivono con me e sono nel mio nucleo familiare, mentre la madre è in un nucleo familiare a parte.
    Ho dato il mio appartamento in comodato a mio fratello disabile al 100% che non ha altro luogo dove vivere. La madre dei miei figli (non siamo sposati e nemmeno conviventi) vive provvisoriamente nello stesso appartamento pur non avendo alcuna autorizzazione e vorrebbe portare con se due dei nostri tre figli che da circa due anni vivono con me all’estero tranne i soli due mesi estivi dove viviamo insieme.
    La finalità è quella di vedergli assegnato da un giudice l’appartamento, quali sono le possibilità che questo possa accadere? Grazie e complimenti x la disponibilità e competenza

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il rischio sussiste: l’abitazione sulla quale il genitore collocatario dei figli può avanzare richiesta di assegnazione è quella dove i figli vivono stabilmente e a volte sono anche sufficienti pochi mesi. Basti pensare che se i figli sono iscritti a scuola vicino a questa abitazione è molto probabile che il diritto di assegnazione si radichi presso questo immobile.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  152. Gabriella Rizzo dice:

    Salve sono sposata in seconde nozze, io ho tre figli avuti dal 1 marito che vivono con me,da poco abbiamo deciso per il questo vivere di andare a vivere in due case diverse in due comuni diversi. Ma ai fini fiscali soprattutto per le tasse universitarie di mia figlia i nostri redditi fanno sempre cumulo?se si, come posso fare per scorporare mia figlia dallo stato di famigliaai fini delle tasse universitarie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      senza una separazione, siete ancora un nucleo familiare ed il reddito si calcola con riferimento ad entrambi i coniugi anche ai fini delle tasse universitarie.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  153. Lisa Landi dice:

    Buongiorno avendo ereditato x metà la casa di sua madre mio marito ne paga le intere utenze xchè sua sorella nn interessa altresì che la liquidazione in denaro della sua parte di casa ….ha sostenuto che nn servendosene mai lei nn paga tasse né utenze domestiche di questa ….io e mio marito la usiamo solo l estate circa 2 mesi e l inverno a dirla tutta saltuariamente saranno sette giorni in 4/5 mesi ….lei vuole la sua parte ….in questo caso posso chiederle che vengano sottratte dall’ importo dovuto la metà delle spese dal 2017 fino a d oggi sostenute e riparazioni e utenze domestiche da lui pagare ed ancora intestate alla madre??

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      il pagamento delle utenze, salvo diverse intese, è riconducibile a chi utilizza l’abitazione.
      La manutenzione straordinaria compete ai proprietari quella ordinaria sempre a chi utilizza l’immobile. Per queste ultime, potreste ipotizzare una richiesta di rimborso al 50% per quelle spese che non sono riconducibili al mero utilizzo dell’abitazione ma ad una normale usura.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  154. Marco Vi dice:

    Buondì a tutti,

    Abbiamo una bambina minore in affidamento congiunto, la madre …..
    mi è capitato che un giorno non abbia potuto andare a prendere mia figlia ( auto meccanico ) ho telefonato a mia figlia il giorno prima dicendole che non avrei potuto
    andarla a prendere e se aveva chi potesse farlo, rispose ok chiedo. le dissi di fammi sapere, …dopo poco arrivò l’intimazione dalla madre che devo chiederlo a lei e non a mia figlia, possibile che ci debba essere anche questa situazione ? voglio dire so benissimo che mia figlia avrebbe chiesto a sua madre . Sono obbligato a queste situazioni ? . scusate magari piccole cose che fanno un grande male.

    Grazie ancora per quanto potrete rispondermi
    Marco V.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      i figli non sono proprietà dell’uno o dell’altro genitore. Le consiglio comunque di comunicare ad entrambe (madre e figlia) eventuali contrattempi perché cosí farebbe un diligente genitore.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  155. Rosa Petronelli dice:

    Salve… Ho una domanda da porle… Nel mese di novembre 2023 ho attivato il servizio post asilo per i miei due bambini, chiedendo all’asilo stesso però,nel caso in cui non mi sia più servito,se avessi potuto annullare lo stesso… La risposta è stata positiva, dicendomi che bastava una semplice email con la mia comunicazione in anticipo… Così è stato fatto.. in un secondo momento però hanno ritrattato ,dicendomi che sul foglio d’iscrizione c’era scritto che la domanda era relativa all’intero anno scolastico.. volevo chiederle, c’è un modo per non pagare il servizio!? Anche xké utilizzato solo per un mese e adesso non viene usufruito? Mi sembra tanto un ricatto. Grazie in anticipo per la sua risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      prima di fornire un suggerimento occorre leggere con attenzione le condizioni del contratto.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  156. mario stuccillo dice:

    Buonasera sono una mamma separata abbiamo l’affidamento congiunto di 2 bambini volevo cortesemente sapere se il loro padre nei giorni di visita può affidare ad altre persone estraene senza nessuna delega e a quanto riferito dai bambini sembra essere la sua nuova compagna, premetto che nell’atto di separazione si specifica che nei suoi giorni di visita il prelievo dei bambini dalla casa materna lui a il compito di prenderli e poi riportarli a casa volevo sapere come comportarmi grazie x l’attenzione

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dopo la separazione entrambi i genitori hanno facoltà di intrattenere nuove relazioni affettive con la conseguenza che diventa inevitabile la frequentazione dei figli nati nel precedente matrimonio da parte del nuovo nucleo familiare.
      I casi in cui si possono limitare tali frequentazioni sono riconducibili alle ipotesi in cui il nuovo partner possa rappresentare un pericolo per la serena crescita dei minori. Fatta questa osservazione è altrettanto vero che il genitore non collocatario deve esercitare il diritto di visita prevalentemente in prima persona senza delegare a terzi tale esercizio; in difetto di tale comportamento, è ipotizzabile una istanza al Giudice per chiedere che il diritto di visita venga ridotto, ovvero, nei casi più gravi, che il genitore colpevolmente inadempiente venga sanzionato ex art. 709 ter cod. proc. civ.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  157. Luciano dice:

    Buongiorno,
    sono un papà di una bambina nata in Italia, alla quale sono legatissimo e lei stravede per me. La madre tedesca si era trasferita in Italia 3 anni fa e dalla nostra relazione nasceva nostra figlia. La madre, che non ho mai sposato, immediatamente dopo il parto manifesta la volontà di andare via dall’Italia e di tornare in Germania. Dopo una lunga lotta giudiziaria ottiene dai giudici italiani l’affido condiviso con collocazione presso di lei e l’autorizzazione a partire. Di fatto lei lascia l’Italia e torna in Germania. Da quel momento in poi, dopo aver stabilito la nuova residenza in Germania, mette in atto una serie di comportamenti atti ad impedire il contatto padre-figlia con la chiara intenzione di estromettermi dalla gestione della bambina.
    Mi sono rivolto all’avvocato e facendo appello all’art. 8 del regolamento europeo 1111 del 2019, che prevede la competenza dell’autorità italiana a decidere su una decisione del diritto di visita, propongo ricorso entro i previsti 3 mesi dal cambio di residenza. Con il ricorso chiedo una modifica della decisione del diritto di visita e chiedo anche che il giudice stabilisca una nuova collocazione della bambina presso il padre in Italia e che disciplini il diritto di visita della madre. Il giudice di primo grado rigetta la mia richiesta dichiarandosi incompetente poiché l’articolo 8 del regolamento europeo prevede la possibilità di chiedere una modifica del diritto di visita e non anche una richiesta di affido. Il mio avvocato dice che il giudice ha sbagliato la valutazione in quanto non è assolutamente previsto che “la modifica richiesta dalla parte ricorrente riguardi il diritto di visita” ma che la modifica deve essere richiesta rispetto ad una precedente decisione relativa al diritto di visita, non vi sono preclusioni o indicazioni circa l’oggetto della richiesta di modifica.
    Dunque il mio quesito riguarda proprio l’interpretazione dell’articolo 8 del regolamento europeo. Esistono delle sentenze di giudici italiani o anche europei che avvallino la posizione del mio avvocato?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      mi permetto di fare solo due rilievi. Il primo è che senza leggere le carte sembra difficile esprimere un parere attendibile. Il secondo, prevede solo una disamina dell’art. 8 che, a mio avviso, non prevede la possibilità di modificare l’affidamento ma solo il diritto di visita. Segue il dettato normativo:
      Articolo 8
      Ultrattività della competenza in relazione al diritto di visita
      1. In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro
      a un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità
      giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore
      permane, in deroga all’articolo 7, per un periodo di tre mesi dal trasferimento, per
      modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del
      trasferimento del minore, se la persona cui la decisione ha accordato il diritto di
      visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente
      residenza abituale del minore.
      Buona serata,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  158. Barbara dice:

    Buongiorno, sono una ragazza con un bimbo di pochi mesi. Il padre, con il quale non vado d’accordo, non risiede con noi e nemmeno ha mai convissuto. Volevo avere informazioni e delucidazioni su come procedere per vie legali per l’affidamento del bambino. Quali sono i tempi, i costi e come verrà gestita la situazione visita e mantenimento.
    Grazie
    Barbara

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      occorre procedere con ricorso per la regolamentazione del figlio nato fuori dal matrimonio.
      L’affidamento, di solito, è condiviso tra i genitori. La collocazione abitativa del minore, invece, viene abitualmente disposta presso il genitore che si occupa prevalentemente del figlio.
      Per richiedere l’affidamento esclusivo del figlio occorre dimostrare che il padre non ha la volontà o le capacità di occuparsi del minore. In ogni caso, il mantenimento del figlio compete anche al genitore che non risulta affidatario esclusivo.
      Per un preventivo di spese legali, occorre esaminare la situazione reddituale e patrimoniale della Vostra famiglia e le possibili soluzioni giuridiche. Nei casi più semplici comunque si possono contenere le spese legali ad € 2.000,00.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)

      Rispondi
  159. ROCCO dice:

    Dopo che la moglie è stata con un altro è rimasta incinta partorendo un maschio. Per anni mi ha fatto credere che fosse mio . Dopo il DNA è una causa il giudice ha riconosciuto il vero padre togliendomi la patria potestà. Domanda: cosa posso fare in modo che possa vedere il figlio? Dato il rapporto affettivo con il ragazzo. In attesa di un vostro riscontro porgo cordiali.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      si tratta di un tema assai delicato e non vi sono univoche risposte. Io mi permetto di segnalare una interessante pronuncia del Tribunale di Como del 13 marzo 2019 che ha sancito il principio teso a tutelare il diritto del minore a a conservare rapporti significativi con soggetti non consanguinei. Con maggiore dettaglio, il Tribunale lariano ha precisato che il minore deve essere tutelato ex art.333 c.c. dalle conseguenze pregiudizievoli, per la sua crescita, del conflitto coniugale, che rischia di allontanarlo, una volta disgregato il nucleo familiare, dalla figura del “genitore sociale”, atteso l’interesse dei minori alla stabilità dei legami affettivi con le persone con cui hanno vissuto e alla costituzione di uno stato giuridico corrispondente al rapporto di fatto consolidato nel tempo.
      L’idoneità genitoriale va valutata anche con riferimento alla capacità di preservare al figlio la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa genitoriale. [Nel caso di specie, la madre aveva dedotto e fatto accertare la non paternità biologica del marito; il tribunale, anche in considerazione dell’esigenza di tutela del legame affettivo della minore con il padre – indipendentemente dalla consanguineità – ha disposto la collocazione prevalente della bambina presso il padre.]
      Mi auguro di esserle stato di aiuto.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  160. Daniele dice:

    Buongiorno,
    mettiamo il caso che una coppia di conviventi si rivolga ad un centro di fecondazione assistita per avere un figlio.
    A causa di un errore umano (non frequente ma assolutamente possibile) vengono usati i gameti di un altro uomo.
    Prima della nascita del figlio viene effettuato un test del DNA prenatale e si scopre che il padre genetico non è lo stesso.
    Al momento della nascita lui può rifiutarsi di riconoscere il figlio visto che non sarebbe suo?
    Nel caso la madre faccia causa al compagno, il tribunale potrebbe imporgli il riconoscimento nonostante il DNA sia diverso?
    Tengo a precisare che NON sto parlando di fecondazione eterologa e che NON sto parlando di una coppia sposata, dove esiste la presunzione di paternità al momento nascita.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      solo il padre biologico può riconoscere il figlio naturale. Se il suo compagno, pur consapevole di non essere il padre, riconoscesse il figlio, commetterebbe un illecito.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  161. silvana colombo dice:

    Mia sorella si separa e successivamente divorzia e dall’atto risulta l’impegno a trasferire, da parte dell’ex marito, a titolo gratuito la quota di un immobile diviso tra quattro persone. La suddetta non dà seguito all’accettazione – per ignoranza, per non aver letto l’atto.
    Crede comunque di essere diventata proprietaria al 50% e provvede a pagare imposte, tasse e spese condominiali al 50%.
    Solo in vista di una compravendita dell’immobile citato nell’atto il Notaio della parte acquirente fa notare che la documentazione non è completa.
    Nel frattempo l’ex coniuge è morto. Il figlio ha rinunciato all’eredità per troppe passività.
    Mi chiedo essendo terzi coinvolti in questa vicenda cosa si può fare? Si può far valere l’atto di separazione/divorzile facendo valere l’omologazione. L’atto è stato trascritto nelle note dell’immobile nell’anno 2023 ma il Notaio non lo ritiene corretto? Nella visura immobiliare dell’Agenzia delle Entrate risultano tre quote (due al 25% e una al 50%) come doveva essere, ma il Notaio persiste nella Sua idea e quindi la compravendita non è fattibile. Che cosa si può fare? Spero che il quesito Vi possa interessare. Ho fatto visure immobiliari e ispezioni ipotecarie. Notaio insiste col chiedere cancellazione all’Agenzia delle Entrate della quota al 50% (in precedenza 25%).
    Ho letto un po’ di materiale su questo tema … Aiuto!!!!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre leggere le “carte”. Non ricordo, comunque, casi di accettazione tacita della donazione. Anzi la Cassazione è molto rigorosa sul punto e pretende un’accettazione formale al fine del perfezionamento della donazione.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  162. Mauro Salluzzo dice:

    Buongiorno,Avvocato,
    Sono sposato con una ragazza madre .Il figlio maggiorenne che non è italiano convive nello stesso appartamento da 4 anni.Nonostante lavori non ha mai contribuito con le spese e non a mi ha mai rispettato non saluta,non mi da una mano in niente.Abbiamo anche fatto un trasloco ma lui non a mosso un dito a trovato solo scuse.Come anche altri lavori.In pratica si chiude nella sua stanza e non si interessa di niente.Naturalmente quando gli viene rinfacciato qualcosa mente approfittando che la madre è sorda.Quindi non è possibile andare d’accordo.Cosa posso fare?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dovreste, anzitutto, trovare un punto d’intesa fra marito e moglie. Sembra una risposta ovvia ma senza l’appoggio di sua moglie non potrebbe intraprendere una iniziativa giudiziaria al fine di chiedere l’allontanamento del figlio dalla casa coniugale. Iniziativa, quest’ultima, che lei potrebbe prendere se avviasse un procedimento di separazione. L’autosufficienza del figlio non permetterebbe a sua moglie di chiedere l’assegnazione della casa coniugale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      ci contatti pure per un primo confronto a questo numero: 02.72022469. Chieda pure del sottoscritto.
      A presto,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  163. Massimo dice:

    Buongiorno, sono divorziato da quasi 8 anni, ho 2 figli, una di 21 e l’altro di 18 anni, ho sempre pagato gli alimenti per loro non ho mai mancato a niente, neanche agli extra.
    Premessa che il mio stipendio si aggira sui 1800 senza straordinari, mantenimento 625 al mese per entrambi, e 509 di mutuo, più spese condominiali, e altre utenze .
    Vivo da solo, senza altre entrate.
    Sono 4 anni che non riesco a portare i figli a fare una sola settimana al mare.
    La grande da gennaio 2023 lavora come apprendistato e fa partime con una entrata che si aggira sui 900
    Finché il mio mutuo era basso , non mi premeva chiedere di fermare il mantenimento, ma adesso che il mio mutuo è aumentato di 150 euro, faccio fatica ad arrivare a fine mese.
    Ho fatto richiesta tramite l’avvocato, con cui ho fatto il divorzio di chiedere la sospensione della rata per la grande.
    Mi è stata negata dalla mia ex ,con la richiesta di fare la rivalutazione .
    Altra premessa, lei si è risposata.
    Come posso procedere, cosa posso dire all’avvocato?
    Che per telefono mi ha detto che vedremo di patteggiare…
    Voi cosa mi consigliate?
    Cordiali saluti
    Massimo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dovrebbe proporre istanza di modifica delle condizioni della separazione. Ma le suggerisco di attendere che il contratto di apprendistato si trasformi in un contratto di lavoro a tempo determinato ovvero indeterminato.
      Per gli arretrati a titolo di rivalutazione lei ha maturato un debito se il contributo non è stato annualmente aggiornato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  164. Lucia dice:

    Salve vorrei sapere se io mamma di una bambina di 10 anni posso chiede di cambiare turnazione per fare sempre mattina. Abbiamo due turnazione mattina e pomeriggio il pomeriggio inizia alle 15 fino alle 22.15 non ho la patente dove io lavori non pasa un pulman. E per me e troppo difficile perché non ho nessuno che si prenda cura della mia figlia minore si invece faccio il turno di mattina finisco alle 14.15. Così mio marito la porta a scuola e io vado a prendere di scuola e mi prendo una di lei. Cosa posso fare grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la posizione del lavoratore dipendente genitore di figli è ampiamente tutelata a livello normativo sia italiano che europeo; la ratio di tali norme è quella di imporre al datore di lavoro di valutare con la massima attenzione ogni soluzione utile ad agevolare l’assolvimento della funzione genitoriale del dipendente, in particolare, attraverso una diversa organizzazione del lavoro o flessibilizzazione degli orari.
      A tal proposito, l’art. 37 della Costituzione italiana afferma il principio inderogabile secondo cui “le condizioni di lavoro [di una lavoratrice madre] devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. Tale principio è stato ampiamente sviluppato, altresì, nella L. n. 53/2000 e nel D. Lgs. n. 124/2004 (che tutela i genitori “turnisti”): dalla lettura delle disposizioni ivi contenute, emerge l’obbligo, posto a carico del datore di lavoro, di valutare la possibilità, secondo canoni di correttezza e buona fede, di assegnare i dipendenti a turni di lavoro compatibili con le loro qualificate e comprovate esigenze familiari, specie quando la determinazione di un particolare orario di lavoro non comporti per l’attività lavorativa apprezzabili difficoltà organizzative.
      Peraltro, l’esigenza di tutelare la figura genitoriale di un lavoratore dipendente è fortemente percepita anche a livello governativo che, con la recentissima Legge 3 luglio 2023 n. 85, ha prorogato dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 il diritto ad operare in smart-working per i lavoratori genitori di figli minori di anni 14.
      A proposito della predetta proroga, rileviamo che la siCome a Voi noto, la posizione del lavoratore dipendente genitore di figli è ampiamente tutelata a livello normativo sia italiano che europeo; la ratio di tali norme è quella di imporre al datore di lavoro di valutare con la massima attenzione ogni soluzione utile ad agevolare l’assolvimento della funzione genitoriale del dipendente, in particolare, attraverso una diversa organizzazione del lavoro o flessibilizzazione degli orari.
      A tal proposito, l’art. 37 della Costituzione italiana afferma il principio inderogabile secondo cui “le condizioni di lavoro [di una lavoratrice madre] devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. Tale principio è stato ampiamente sviluppato, altresì, nella L. n. 53/2000 e nel D. Lgs. n. 124/2004 (che tutela i genitori “turnisti”): dalla lettura delle disposizioni ivi contenute, emerge l’obbligo, posto a carico del datore di lavoro, di valutare la possibilità, secondo canoni di correttezza e buona fede, di assegnare i dipendenti a turni di lavoro compatibili con le loro qualificate e comprovate esigenze familiari, specie quando la determinazione di un particolare orario di lavoro non comporti per l’attività lavorativa apprezzabili difficoltà organizzative.
      Peraltro, l’esigenza di tutelare la figura genitoriale di un lavoratore dipendente è fortemente percepita anche a livello governativo che, con la recentissima Legge 3 luglio 2023 n. 85, ha prorogato dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 il diritto ad operare in smart-working per i lavoratori genitori di figli minori di anni 14.
      A proposito della predetta proroga, rileviamo che la sig.ra Costanzo è in possesso di tutti i requisiti necessari per avvalersi della possibilità di svolgere la propria prestazione lavorativa in smart-working, con facoltà, quindi, di avanzare la connessa domanda di svolgere la propria mansione da remoto senza possibilità per il datore di lavoro di sindacare tale decisione. La sig.ra Costanzo, tuttavia, è conscia del fatto che FSH preferisca ricevere la prestazione lavorativa presso i propri uffici, quindi, sino ad oggi, ha preferito privilegiare le esigenze del proprio datore di lavoro.
      La sig.ra Costanzo, peraltro, è grata della disponibilità da Voi dimostrata in merito alla trasformazione temporanea del contratto di lavoro da full-time a part-time: tuttavia, la proposta avanzata lo scorso 30 giugno da parte di FSH dovrebbe essere migliorata al fine di consentire alla nostra assistita di assolvere diligentemente il proprio ruolo di genitore.
      Considerate queste premesse occorre relazionarsi formalmente con il suo datore di lavoro la fine di verificare la disponibilità del datore di lavoro di venire incontro alle esigenze della lavoratrice madre.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  165. Nico La Porta dice:

    Gentili Avvocati, vi ringrazio anticipatamente per questo servizio di supporto e consulenza che avete voluto presiedere. Vi spiego la mia situazione situazione nella speranza di poter avere un VS autorevole parere: sono divorziato da circa 7 mesi, io e la mia ex moglie abbiamo una bambina di 12 anni attualmente in regime di affido condiviso, con residenza presso la casa della madre. Io vivo per conto mio, posso vedere la bambina un pomeriggio a settimana e a weekend alterni. La casa dove mia figlia vive con la madre è gestita malissimo, intendo come pulizia, ordine della casa stessa. La mia ex moglie avalla una situazione della casa (dove vivono peraltro insieme come animali domestici un cane, un coniglio, due topolini, un riccio) disordinata, sporca, piena di escrementi degli animali stessi. Inoltre la bambina segue arbitrariamente un regime di alimentare non consono alla sua età e sviluppo, ingrassando. Non ritengo che mia figlia debba crescere in questo ambiente. Vi chiedo se, per tali motivi, possa essere mia facoltà rivolgermi ai servizi di assistenza sociale del comune di Milano. Vi ringrazio molto. Vi saluto cordialmente. Nico La Porta.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      la mancanza di igiene dell’ambiente in cui vive sua figlia può sicuramente giustificare la richiesta di intervento degli assistenti sociali. Mi chiedo solo se questa situazione era già stata messa in evidenza durante la separazione?
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  166. Viviana dice:

    Buona sera.
    Avrei una domanda in merito alla sfera della salute di figli minorenni di genitori separati. Il figlio e’ in gestione condivisa, anche se sta per la maggior parte con uno dei due genitori, nella cui casa ha la residenza. In eta’ adolescenziale si rende necessario un supporto psicologico e dei trattamenti sanitari presso un centro specializzato, ma il genitore presso cui vive il figlio, ritiene di non dovere dire nulla all’altro genitore. Vorrei sapere come puo’ configurarsi questo comportamento. Ringrazio anticipatamente.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      durante il regime dell’affidamento condiviso le cure mediche e anche quelle psicologiche devono essere concordate tra i genitori. In caso di inadempimento, un simile comportamento potrebbe essere sanzionato anche a livello economico ex art. 709 ter cod. proc. civ.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  167. Federica dice:

    Buonasera a tutti. Posso inviare una lettera al futuro padre di mia figlia , chiedendo che faccia un test di paternità PREnatale ora? So che non posso obbligarlo poiché la bambina ancora non è nata e occorre il giudice. Vorrei solo invitarlo a fare il test ora . Qualora rifiutasse aspetterò il normale iter di nascita-giudice ecc. Possibile questa richiesta o non esiste? Grazie infinite

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      chiedere, senza minacce, è sempre lecito.
      Forse sarebbe meglio concordare l’iniziativa con sua figlia.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  168. Paola dice:

    Salve , volevo chiedere un info. Sto avendo problemi con il mio ex nonché futuro padre di mia figlia (sono incinta) . Volevo fare una diffida per comportamento scorretto. Chiedo di non essere più contattata, aggredita e che vengano cancellate le mie foto intime. Ma soprattutto posso chiedere nella diffida che non si presenti in ospedale il giorno del parto? Dato che minaccia di fare casino quel giorno e dato che tanto non vuole riconoscere la figlia? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      direi che è, anzitutto, un suo diritto chiedere che il padre riconosca il figlio con le buone (riconoscimento spontaneo) o con le “cattive” (test DNA in sede giudiziale). Il padre, infatti, è tenuto, in ogni caso, al mantenimento del figlio.
      Poi ovviamente nella sua stanza di ospedale lei può ricevere chi desidera.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  169. Maria Beninato dice:

    Buongiorno, sono sposata da 10 anni con un bimbo di 8, ora la sua ex compagna ha pignorato il c/c di mio marito poiché lavora da un anno in regola, chiedendo 29.000 euro x gli arretrati mantenimento x i due figli avuti con lei uno ha 18 e una 12.Ho un bimbo e ciò ci crea grossi problemi x 8 anni quando mio marito non lavorava ho provveduto a tutto io ora che finalmente ha un lavoro mi ritrovo ancora da sola.Cosa posso fare? L’udienza è il 12/12/2023

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      ci sono tre figli con identici diritti quanto meno agli occhi dei Giudici.
      Poi ovviamente il padre potrebbe cambiare destinazione dell’accredito del suo stipendio.
      Il rischio, tuttavia, è anche quello che l’ex di suo marito faccia un pignoramento diretto nei confronti del datore di lavoro con il risultato che 1/5 dello stipendio di suo marito venga destinato all’estinzione del debito.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  170. Lorena dice:

    Buongiorno
    Separa ede il padre regolarmente la prende a scuola due giorni a settimana lui abita in un appartamento condiviso con due estranei e con un solo bagno igiene lascia desiderare e ha un lettino x una persona cioè x lui ,ha problemi di salute xchè è obeso dormi con un apparecchio che l’aiuta a respirare può avere il consenso x passare il sabato e domenica a casa sua?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Gentile Signora,
      non ho capito se siete separati e se esiste una regolamentazione del diritto di visita del padre stabilita o confermata da un Giudice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  171. Donatella dice:

    Buonasera,sono separata dal 2019 e non ho più la casa intestata a me. Tuttavia mi è arrivata la tari del 2014.l, anno in cui era ancora intestata a me.Vorrei sapere se spetta pagare solo a me o dovrebbe contribuire il mio ex marito dal momento che in quell’ anno eravamo ancora felicemente sposati e in comunione di beni.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il fatto che vi siete separati non incide sui pregressi debiti in capo ai comproprietari dell’appartamento o al singolo proprietario.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  172. Roberta dice:

    Buongiorno avvocato volevo chiederle essendo ormai separata da quasi 2 anni e abbiamo l’affidamento congiunto il mio problema riguarda le visite mediche e di controllo a cui mi sono dovuta sempre interessare io perché lui dice che non può perché lavora ma lavoro anch’io e purtroppo gli appuntamenti sono quasi sempre appunto in orari lavorativi che non si possono spostare puo lui sempre rifiutarsi la ringrazio anticipatamente se mi darà una risposta

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      con l’affidamento condiviso, entrambi i genitori si devono occupare dei figli. Una soluzione potrebbe essere quella di delegare al Suo anche l’organizzazione e la fissazione degli appuntamenti.
      Lasci comunque traccia degli inadempimenti del padre. Se lo riterrà utile, Lei potrà agire in giudizio nei suoi confronti per accertare l’inadempimento e sanzionarlo pecuniariamente come dettagliatamente previsto dall’art. 709 ter cod. proc. civ.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  173. Sara dice:

    Buongiorno,
    ho una bambina di 21 mesi, avuto dal mio ex compagno (conosciuto più di 25 anni fa e con il quale convivevo dal 2015). Dopo la nascita di nostra figlia abbiamo avuto frequenti vedute di pensiero (su ogni cosa, partendo dal mettere o meno il ciccio, alla marca di biberon da acquistare, fino alla modalità di educazione). Ogni cosa che io dicevo o facevo non gli andava bene e si doveva fare quanto diceva lui, per non avere discussioni o litigi. A fine aprile/inizio maggio mi ha buttata fuori di casa (io non stavo a dormire con lui e la bambina) però poi tornavo a prendere la mattina il mattino presto, la portavo a fare giri vari, poi ci vedevamo per mangiare, poi pomeriggio andavo ancora in giro, ci vedevamo per mangiare alla sera e poi dovevo ancora andarmene. Premetto che non avevo una casa dove andare (se non dai miei che però distano più di 50 km di distanza, mentre lui vive in una casa di 3 piani con 3 letti matrimoniali dove abita solo lui, in più ha residenza anche la bambina e sua madre che non abita li). Premetto che a luglio 2022 abbiamo mandato la bambina al nido , io sono rientrata al lavoro, ma poi a fine settembre ha preso un otite con perforazione timpano e io mi sono licenziata per curare mia figlia. Poi a settembre di quest’anno ho trovato un nuovo posto di lavoro perchè con il NAspi non riuscivo ad arrivare a fine mese. A luglio ho poi comperato (grazie a mia nonna) una abitazione ed ora abito li (la sto sistemando piano piano ogni mese con i piccoli risparmi che riesco a ritagliarmi). Da settembre quando ho cominciato a lavorare, la bambina ha iniziato il nido e fino al mese scorso, io dormivo a casa mia, al mattino alle 7 circa andavo a casa del mio ex compagno, preparavo la bambina per il nido, poi io andavo al lavoro, loro andavano all’asilo. Alle 17 andavo io a prenderla all’asilo e la portavo a casa del mio ex compagno dove rimanevo fino a quando la bambina si addormentava (facendo da mangiare e sistemando la cucina e pulendo secondo necessità).
    Ultimamente insistevo sempre di più per portare a dormire la bambina anche a casa mia, ma erano tantissime le scuse per evitare ciò. Solo poche volte mi è stato concesso e sempre con lui che dormiva a casa mia.
    Fino a che una sera dove lui avrebbe dovuto mangiare e dormire a casa mia, dopo una discussione causata dal fatto che la bambina non voleva essere cambiata (spesso fa capricci alla sera quando è stanca, dopo che frequenta l’asilo) ho cercato di convincerla per 40 minuti, dopo di che l’ho vestita perchè faceva freddo, lei si è messa a piangere e il mio ex compagno si è adirato e ha chiamato i carabinieri accusandomi che picchio la bambina. Ha preso il telefono attivando il registratore e messo in scena una fuga per le scale (tenendo la bambina in braccio) gridando verso di me di smetterla di tirare i capelli alla bambina, di starle lontano e di smetterla di picchiarla. Ai carabinieri ha dichiarato che più volte ho picchiato la bambina, cosa ovviamente falsa, visto che non l’ho mai toccata con un dito. In più ha dichiarato che era venuto quella sera a casa mia a portarmi da mangiare perchè io non dò mai da mangiare a mia figlia. I carabinieri hanno visto che il frigorifero e la dispensa non erano di certo vuote.
    Cosa posso fare? Premetto che lui ha telecamere in casa, alle quali io non ho mai avuto accesso. Lui vuole chiedere l’affidamento esclusivo e presubibilmente togliermi la bambina? Può farlo?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la Vostra conflittualità richiede a mio avviso una regolamentazione in giudizio. Esiste un procedimento giudiziale in tal senso con il quale potrà essere regolamentata la collocazione prevalente del figlio, il contributo al mantenimento per il figlio e i diritti di visita del genitore non collocatario.
      Se lei è una buona madre non ha nulla da temere con riferimento a provvedimenti aventi ad oggetto l’affidamento esclusivo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  174. Simona22 dice:

    Buongiorno avvocato,

    La ringrazio moltissimo per questa opportunità innanzitutto.
    Convivo con un uomo di 40 anni, io ne ho 30, lui si ubriaca e si droga abitualmente. Il tenore di vita è molto scadente e devo liberarmi di questa situazione. Abbiamo mutuo e casa cointestati, dovrei essere io ad andarmene volendolo lasciare? Io sto bene in questa casa, sono a 1km dal lavoro e non vorrei scombussolare la mia vita. I suoi pagamenti sono regolari rispetto ai debiti che abbiamo, non posso nemmeno appellarmi a ciò. È un travaglio avere serenità però. vorrei sapere gentilmente quali sono i miei diritti in una situazione del genere o se sono costretta ad andarmene perdendo ormai i 20k anticipati per l’acquisto della casa cointestata. Entrambi abbiamo il contratto a tempo indeterminato. Vani i plurimi tentativi di cura come Serd, comunità … È una persona apparentemente adeguata e consapevole che dichiara di non voler abbandonare i suoi vizi.

    La ringrazio moltissimo per la sua attenzione e le auguro buona giornata

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ci sono figli. Quindi un giudice non privilegerà uno dei due genitori in caso di interruzione della convivenza con un provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore di un solo genitore.
      In questi casi, le consiglio di avvisare un giudizio di divisione della proprietà immobiliare. Se uno dei due comproprietari non vuole acquistare il 50% della casa intestato all’altro, il Giudice metterà all’asta l’immobile. Meglio evitare questi procedimenti e mettersi d’accordo anche mettendo in vendita l’immobile senza passare da una asta giudiziaria.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  175. Eleonora dice:

    Nel 2006 ho avuto una figlia. Il “padre” non l ha riconosciuta e non si è mai fatto vivo ed è sparito dalle nostre vite. Vive all estero e mi ha bloccata su qualsiasi canale. Ultimamente ho scoperto,monitorando a random il cellulare di mia figlia, che è da mesi che si scrivono tramite i social. Loro due e non solo. Anche con la nuova compagna di lui. Tutto a mia insaputa. Può farlo essendo mia figlia ancora minorenne?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      la Vostra è una situazione molto particolare. Mi stupisce che sua figlia voglia parlare con un padre che non l’ha riconosciuta, che è scappato all’estero, che non versa un euro per il suo mantenimento. Tutti diritti violati che potrebbero essere riconosciuti davanti ad un Giudice.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  176. Manuela dice:

    Buongiorno avvocato
    Le sottopongo questa domanda in merito alla richiesta del mio Ex marito, da cui sono divorziata da 5 anni che, mi sta chiedendo di spostare un mutuo di una seconda casa, in altra filiale, di cui ero intestataria insieme a LUI, senza però pagare nulla, in quanto essendo la casa intestata a Lui, le pagava l’Ex, inoltre pensavo che con la sentenza di divorzio, venivo automaticamente tolta dal contratto.
    Ora mi stanno chiedendo la carta identità nella filiale dove era stato stipulato il contratto, poiché lo stesso vuole trasferirlo in altra sede.
    Ma ha distanza di cosi tanto tempo e come faccio per non farne più parte.
    Grazie per la consulenza e aspetto notizie

    Manuela

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      con separazione e divorzio, come spesso accade, non si mutano gli impegni finanziari che i coniugi hanno preso, anche individualmente, con un soggetto terzo, nel caso da Lei descritto, la banca per un mutuo. Per spostare il mutuo dovete essere entrambi d’accordo ma se lei non paga la rata (e tale circostanza verrà confermata) non ravviso controindicazioni allo spostamento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  177. Claudia dice:

    Buona sera avvocato io devo chiedere se mio ex marito e morto da poco e io con la sua figlia minore stio in un affitto e siamo in grandi difficoltà tutti familiari e figli ano rinunciato alla eredità per che sono dei debiti io ancora non o fatto la rinuncia per mia figlia posso andare a vivere in casa di mio ex grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buonasera,
      se va a vivere in quella casa realizza con un comportamento concludente (tacito) l’accettazione dell’eredità.
      Quindi, mi sembra molto rischioso. Ma ovviamente non potete andare a dormire sotto un ponte.
      Vi auguro che la fortuna giri.
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  178. Riccardo dice:

    Buongiorno, in relazione alla costituzione dell’unione civile in cui uno dei due futuri coniugi è divorziato, a chi compete la verifica della mancanza di impedimenti? All’Ufficiale dello stato civile o è in capo al futuro coniuge la produzione della documentazione ( atto di divorzio) ?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      gli impedimenti possono essere evidenziati anche successivamente all’unione. Ed il Comune non fa ricerche preventive. Si limita a chiedere i documenti necessari per celebrare l’unione civile: documento di identità valido; stato di famiglia; codice fiscale; marca da bollo; autocertificazione da compilare presso l’Ufficio di Stato Civile.
      In pratica non è possibile essere certi al 100% che non vi siano impedimenti come un preesistente vincolo matrimoniale ladove la documentazione presentata non si aggiorna, l’indegnità di una delle parti senza dimenticare la dichiarazione di morte presunta (se il presunto morto coniugato con uno degli uniti civili, si fa di nuovo vivo (mi scuso per il gioco di parole), per l’art. 68 c.c. è nulla anche la precedente unione civile contratta.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  179. Marcello Pasquali dice:

    Buongiorno avvocato,
    sono convivente con due figli e per volere della mia compagna sto lasciando casa, volevo chiedere, l’assegno unico spetta al 50% giusto?
    Prendo uno stipendio di 1300 ma l’assegno di mantenimento viene calcolato solo sullo stipendio ho anche sull’assegno unico?
    Se con 1300 devo darne 600 di mantenimento posso usufruire dei circa 200 di assegno unico o ne dovrò dare 800?
    Grazie mille dell’attenzione.
    Cordiali salut

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se entrambi i genitori fanno domanda per l’assegno unico, l’INPS eroga lo stesso ripartito in egual misura tra i genitori.
      Occorre, ricordare, tuttavia, che un Giudice potrebbe diversamente disporre con riferimento all’assegno unico. Potrebbe, infatti, disporre un contributo fisso per il mantenimento in favore del genitore presso il quale sono collocati prevalentemente i figli nonchè il pagamento in favore esclusivo di quest’ultimo dell’assegno unico. Ovviamente in quest’ultima ipotesi di solito i giudici quantificano in misura più contenuta l’assegno di mantenimento.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  180. Golden dice:

    Mio padre rifiuta di pagare qualsiasi spesa extra inerente all’università,(spettanti all80%, e in accordo solo se non fondamentali per il percorso)dice che non ho più diritto al mantenimento universitario perché fuori corso(faccio triennale e adesso sarebbe il “4” anno,ma dall’universita abbiamo ricevuto fino a giugno prolungamento anno accademico per laurearsi causa covid)
    Già l’anno scorso,quando ero in regola non ha pagato ultima tassa e l’università ha preteso una denuncia scritta di mancato versamento da parte di mio padre per non annullare l’anno.
    Mio padre rifiuta in tutti i modi i contatti,solo mail e nonostante abbia fornito tutte le prove di essere in corso dice che non non mi spetta niente e che dopo la denuncia posso farne quante ne voglio che tanto a lui non cambia niente.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se il pagamento è previsto come dovuto dal padre nella separazione o nel divorzio, occorre agire con atto di precetto e poi pignoramento.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  181. Simona dice:

    Buongiorno avvocato la prego mi aiuti..
    nel 2021 feci richiesta al tribunale di trasferimento chiedendo di spostare mia figlia minore a 20 km di distanza però nella regione confinante alla nostra nella casa del mio attuale compagno nonché padre della mia seconda figlia. all’epoca il mio ex marito versava un mantenimento pari a euro 300 mensili a favore della bambina.dopo aver presentato domanda al tribunale per trasferirmi il giudice ha deciso bene dopo esattamente un anno dalla richiesta nel quale ovviamente non mi sono potuta trasferire più, di dimezzare il mantenimento di euro 300 a euro 150 per il semplice motivo che il padre doveva sostenere ulteriori spese di benzina e di viaggio per poter vedere regolarmente la figlia ( distanza 20 km) e precisando che trasferendomi a casa del mio attuale compagno non avrei dovuto più sostenere le spese di mutuo che tutt’ora pago (370 euro mensili) per aver ristrutturato l’abitazione dei miei genitori divenuta casa coniugale mia e del mio ex marito seppur di proprietà ancora dei miei genitori.
    Al dimezzamento del mantenimento il giudice ha però deciso che l’intero ammontare dell’assegno unico (200 euro) dovessi percepirlo io avendo e lavoro part-time e un reddito inferiore ai 10.000 € annui.dopo questa sentenza che è uscita dopo esattamente un anno dalla richiesta, non potendomi trasferire perché in attesa dell’autorizzazione del tribunale, ho provveduto con il mio avvocato a fare l’appello sia perché non mi sono più trasferita e quindi ancora devo sostenere le spese di ristrutturazione e sia perché ad oggi il padre di mia figlia mi versa 150 € al mese.dopo un altro anno( quindi 2 in totale) esce la sentenza dell’appello dove i giudici danno ragione al mio ex marito dicendo che percepisco l’intero ammontare dell’assegno unico (cifra calcolata sul mio isee) e che essendomi trasferita a casa del mio compagno quest’ultimo avrebbe dovuto contribuire al mantenimento di mia figlia nata dal mio primo matrimonio. Oltre al danno anche la beffa perché i giudici mi hanno condannato a al pagamento delle spese legali di controparte che ammonta a circa 6000 €.il mio avvocato vuole fare ricorso alla cassazione dicendo che a parte il discorso trasferimento che non è mai avvenuto perché c’è voluto un anno per autorizzarlo, ma sostiene che al mantenimento della bambina non può essere addebitato nessun costo di trasporto.non so cosa fare, ho paura di perdere anche in cassazione e di dover pagare ulteriori spese e parcelle della controparte nonostante io usufruisca del gratuito patrocinio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      difficile pronunciarsi senza leggere le due sentenze. Mi sento, tuttavia, di evidenziare che se il trasferimento non vi è stato e lo stesso giustificava almeno in parte la riduzione dell’assegno di mantenimento, occorre, anzitutto, comprendere se la Corte di Appello sia stata messa correttamente a conoscenza della circostanza e le ragioni che l’hanno indotta ad ignorare la rilevanza di tale informazione.
      Ma devo ammettere che la decisione sulla opportunità di proporre ricorso in Cassazione necessita un approfondimento, anche in termini temporali, molto analitico che non possiamo affrontare in questo veloce scambio di messaggi.
      Cordiali saluti,
      Marco Pola

      Rispondi
  182. Aleksandra dice:

    Buona sera,
    Siamo residenti della Svizzera tedesca, con la cittadinanza italiana, dove il tribunale ha deciso che immobile nella provinca di Como restasse al mio ex marito ( nel contratto risulta solo mio ex marito nonostante che eravamo sposati e il primo figlio era nato, non abbiamo separazione dei beni,ha fatto falsa dichiarazione). Cosa posso fare in questa situazione?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      occorre leggere la sentenza e verificare anzitutto che sia ancora appellabile.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  183. Barbara samperi dice:

    Nel 2013 è nata mia figlia dopo un travaglio molto complicato e un cesareo tardivo. Mia figlia purtroppo ne ha pagato le conseguenze.
    Dopo vari consulti medici nel 2020 con mio marito decidiamo di fare causa all’azienda ospedaliera per ottenere un rimborso del danno.
    L’avvocato ci ha parlato di un cambio normativa negli anni.
    Il punto è la bambina è nata prima di questa nuova legge. Noi facciamo causa quando già esiste la nuova legge. Il parere che chiediamo è a quale legge fare riferimento?
    Vale la data nascita o data della causa?
    Si applica la nuova legge Gelli?
    Cambia tutto relativamente al numero di anni 5 o 10 se abbiamo capito bene.
    Non abbiamo chiamato in causa medici ma azienda.
    Avremmo potuto chiamare medici in causa? Possiamo ancora farlo?
    Grazie!

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se lo desidera posso metterla in contatto esperto in responsabilità medica e risarcimenti.
      Io non me ne occupo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  184. Cristian dice:

    Buon giorno,
    sono venuto a conoscenza che la madre di mio figlio ha occupato abusivamente un appartamento (anche stesso lavorando e prendendo il mantenimento da parte mia) e sta usando mio figlio di 8 anni per non farsi buttare fuori dai vigili urbani. Inoltre ho chiesto una copia della carta d’identità del bambino e lei continua a rifiutarsi a darmela.
    come dovrei comportarmi?
    grazie per la vostra risposta.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi spiace troppe poche informazioni. Dovrei leggere le condizioni della separazione.
      In ogni caso, immagino che il mantenimento sia stato previsto soddisfare i bisogni del minore. A questo punto occorre chiedersi le ragioni per le quali la madre di suo figlio occupa un appartamento. Se queste ultime non sono riconducibili ad un grave stato di bisogno, la circostanza potrebbe anche giustificare una revisione dei provvedimenti aventi ad oggetto la collocazione e l’affidamento della prole.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  185. Alessandro fiorindo dice:

    Salve io avendo una figli dove passo alimenti e dove la madre prende tutti i bonus e dove mi richiede tutte le spese extra io come mi devo comportare e posso richiedere anche io il bonus 3000 euro non essendo mai sposato con la signora visto che l’affidamento è congiunto

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se non è stabilito diversamente dalle condizioni della separazione, l’assegno universale per i figli a carico, se viene richiesto all’INPS da entrambi i genitori, viene pagato dall’INPS in eguale misura tra i genitori.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  186. Andrea dice:

    Buongiorno,
    sono il fortunato padre di uno splendido bambino di 7 anni, convivente non sposato con la madre nella periferia di Milano. Il mio stipendio è di circa 2700/2800 al mese più benefit ed eventuali premi produttività. Lo stipendio della madre è variabile sui 1200/1300 più eventuali maggiorazioni, oltre ad un appartamento in affitto a circa 700 (comprensivo delle spese condominiali) ed alcune proprietà immobiliari all’estero di cui non conosco il valore reale.
    Lei lavora su turni molto dinamici mentre io ho i classici orari di ufficio con una forte componente di lavoro da casa che mi permette di essere abbastanza presente nella vita di mio figlio soprattutto quando la mamma è di turno. Viviamo nella casa di mia proprietà per cui verso un mutuo variabile al momento di circa 450 euro al mese. Se dovessi lasciare l’abitazione per cercare una casa in affitto equivalente a Milano dovrei spendere circa 700/800 euro al mese.
    In caso di separazione giudiziaria temo dovrei lasciare la casa e mi chiedo a quando ammonterebbe un eventuale mantenimento considerando la mia disponibilità a passare anche più del 50% del tempo col bambino. Ho sentito della possibilità di lasciare invariato il collocamento del bambino nella mia casa ed essere io e la mamma ad alternarci riducendo l’impatto di una separazione sul piccolo, questa soluzione potrebbe essere decisa in giudiziaria? grazie anticipatamente per le eventuali risposte.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’ipotesi in cui i genitori si alternano nella casa familiare, non può essere imposta da un Giudice.
      Se i genitori sono d’accordo in tal senso, un Giudice può confermare la liceità dell’accordo in occasione di un procedimento di separazione consensuale ovvero in occasione di un ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
      Più che altro, si ricordi che, almeno teoricamente, il Giudice, quando dovrà decidere a chi assegnare la casa, dovrebbe privilegiare il genitore che ha trascorso più tempo con i figli. Valuti se partire con una richiesta di collocazione prevalente dei figli presso il padre con la conseguente domanda di assegnazione della casa familiare a quest’ultimo.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
      • Andrea dice:

        Grazie molte per le delucidazioni avvocato, quanto crede potrebbe costarmi il mantenimento se se la collocazione fosse con la madre?

        Rispondi
        • separatamente dice:

          Troppi pochi dati. Se vuole mi contatti in studio, raccolgo le info e provo a quantificare.
          Cordiali saluti,
          Avv. Marco Pola

          Rispondi
  187. Luca dice:

    Buongiorno
    Sono separato da più di un anno
    Avevamo beni in comune
    Mi chiede dei debiti a lei intestati , degli accertamenti fiscali sulla sua partita iva come mancato pagamento dell’IVA o accertamento IRPEF
    Io ho sempre saputo che fosse apposto con i pagamenti
    Ma ora lei mi chiede di pagare il 50%
    Sono obbligato a farlo?
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dalle poche informazioni che ci ha fornito, sembra che si tratti di debiti personali per il quali non vi è solidarietà passiva tra i coniugi (il padre non deve pagarli).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  188. Luca dice:

    Buonasera vorrei esporvi la mia situazione:
    Sono separato,ormai da 5 anni affidamento condiviso e con un mantenimento allora di euro 650 per 3 figli minori.
    In questo ultimo anno la figlia più grande lavora abbiamo trovato accordo privato con la mia ex moglie di euro 550 più spese extra (psicologo e visite private che non vengono mai concordate)
    Da un anno vengo a. Conoscenza dell’ assegno unico che la mia ex percepisce al 100% omettendo mi senza accordo.
    Nonostante ciò presentandomi e ricevendo le spese extra compreso libri scolastici acquistati con dote scuola
    Vorrei precisare che io non riesco a permettermi una casa in affitto per le grosse richieste mensili che mi vengo richieste e sono costretto a vivere da mia madre ospitano i miei figli nei weekend alterni
    Più i miei 2giorni settimanali senza un’adeguata soluzione di letti notturni in 3 nel lettone
    Cosa devo fare?
    Cordiali saluti.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      deve chiedere la restituzione del 50% dell’assegno unico universale a Sua moglie. Deve collegarsi al sito dell’INPS ed avanzare domanda di pagamento del 50% dell’assegno. L’INPS, innanzi a due richieste, liquida 50 e 50 ai genitori.
      Alcune spese straordinarie devono essere concordate. E aggiungo, per iscritto. Se non sono concordate può rifiutarsi di rimborsale. Ma mi raccomando deve risultare traccia scritta anche del suo rifiuto. Basta un messaggio tramite cellulare.
      Per i libri scolastici, lei deve partecipare al 50% alle spese che residuano dopo la dote scuola.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  189. Emilio dice:

    Salve, ho due figli con la mia ex moglie alla quale verso un assegno di mantenimento per i due, mio figlio maggiorirenne studia in un’altra regione(senza parlarne neanche con me), la domanda è sono cmq tenuto a versare alla madre l’assegno di mantenimento ed in più pagare tutto( vitto alloggio tasse ecc) al 50%?

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      se non ci sono più i presupposti del mantenimento, riconducibili al fatto che Suo figlio è diventato autosufficiente da un punto di vista economico, le strade sono solo due: trova una intesa con la Sua ex con riferimento alla cessazione del contributo del mantenimento; oppure, si deve rivolgere ad un Giudice. Un’altra possibile soluzione potrebbe essere riconducibile all’iniziativa in giudizio del figlio maggiorenne che chiede il contributo in proprio favore. Per il resto, occorre leggere le condizioni del divorzio: di solito i costi relativi all’università devono essere previamente concordati tra i genitori senza che vengano imposti.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  190. Maria Luisa Bonanomi dice:

    Buonasera, sono divorziata da giugno 2023. Il mio exmarito versa 300€ di mantenimento per nostro figlio di 17 anni. In tutti questi anni di separazione (circa dieci) non ho mai chiesto rimborso x spese straordinarie (portatile x la scuola di grafica, fisso a casa, cellulari, spese mediche ecc ecc.
    Ora però dopo divorzio, non posso più lasciar correre, sono senza lavoro e ho bisogno che contribuisca. A luglio 23 ho acquistato ennesimo cellulare rotto e dopo avergli chiesto di contribuire. Prima era d’accordo ora dice che non è un bene di prima necessità. So che la questione delle spese straordinarie è a discrezione dei tribunali. Noi siamo di Monza. Posso fare qualcosa x chiedere il rimborso della metà della spesa sostenuta? Grazue

    Rispondi
  191. Laura dice:

    Buongiorno, sono separata con figlio minore, il padre vuole iscrivere nostro figlio al servizio di pre scuola per sue necessità personali. Io non ne ho bisogno ma mi chiede la metà della cifra. Devo pagare anche io se il servizio occorre solo a lui? Grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la spesa non rientra tra quelle obbligatorie. E deve essere concordata. In difetto di manifesto (per iscritto) mancato accordo, Lei non paga. Ma il Suo ex potrebbe, solo in linea teorica, chiedere ad un Giudice che la spesa venga ripartita tra i genitori considerato che gli impegni lavorativi del padre non gli permettono di stare in compagnia del figlio.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  192. Lory dice:

    Buonasera sono una donna figlia unica con marito e due bambini. Abbiamo un ISEE di circa 6000 euro e non abbiamo casa intestata o altro solo due auto per altro neanche nuove.Ho problemi con i miei genitori monoreddito che hanno bisogno di cure ma con un ISEE di circa 13000€ che vorrebbero denaro da me per cure e altro questo anche a causa di una cattiva gestione del denaro da parte loro. Potrebbero in qualche modo rifarsi su di me anche se io ho meno soldi di loro due bambini che hanno bisogno di logopedia ed altro per spese mediche? Oltretutto sono soldi che io non ho. Attendo vostra risposta al mio quesito grazie.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      l’unica ipotesi in cui i discendenti devono aiutare economicamente gli ascendenti deve ricondursi allo stato di bisogno di questi ultimi. In pratica, un aiuto economico da parte dei figli in favore dei genitori soltanto quando questi ultimi non sono in grado di provvedere alle loro necessità primarie ma, nella mia esperienza, i Giudici, se riscontrano lo stato di bisogno nei richiedenti, quantificano un mantenimento per importi quasi sempre molto modesti. Per le cure, esiste il sistema sanitario nazionale.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  193. Claudia dice:

    Buongiorno,
    Il mio compagno ha divorziato nel 2019, ha uno stipendio attuale di 1800€ al mese, la sua ex moglie lavora, al momento del divorzio la ex moglie aveva un contratto part time da 900€ al mese, da un’anno circa ha un contratto a tempo indeterminato full time da circa 1300€/1400€.
    All’atto del divorzio avevano pattuito un mantenimento onnicomprensivo di 150€ per la minore e il pagamento del 50% della rata del mutuo fino al 2021.
    Nel 2021 la ex moglie avrebbe dovuto svincolare il mio compagno dal mutuo, con accollo liberatorio, accollandosi la sua quota a titolo gratuito (non corrispondendo nulla al mio compagno) e nel caso non c’è l’avesse fatta, avrebbe dovuto mettere la casa in vendita e il ricavato dividerlo in parti uguali.
    Tutto ciò non è avvenuto ed è stato trovato un accordo privato dove il mio compagno ha ricevuto i soldi della vendita del box come acconto nell’attesa che la ex moglie avesse trovato apposito garante per svincolarlo, facendosi carico ovviamente solo lei delle rate del mutuo gravanti sull’immobile.
    Siamo ad oggi e ancora il mio compagno è vincolato a lei con il mutuo, avevano un tasso variabile che attualmente la sua ex moglie non riesce a sostenere e vorrebbe richiedergli un mantenimento per la figlia maggiore.
    Lui attualmente versa come mantenimento 300€ onnicomprensivo di spese straordinarie (ovviamente poi gli compra anche extra senza chiedere la parte a lei. Es. cellulare, PlayStation,ricariche, vestiti..), lei ha un mutuo cointestato , che paga sola e che ad oggi è arrivato a 900€, dai quali il mio compagno doveva essere già svincolato nel 2021.
    Può lei ad oggi chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento per la figlia che oggi ha 14 anni?
    La minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori , ma attualmente il padre la vede due volte a settimana per una pizza/cinema, perché la ex moglie, ogni volta che la minore doveva trascorrere il week and con il padre, inventava scuse per non farla venire.
    Può lei decidere di tenerlo ancora vincolato al mutuo e decidere, pagando da sola la rata del mutuo, di non dare la parte della casa al mio compagno (ovviamente sottratta dell’acconto già ricevuto)?
    È giusto come mantenimento 300€? L’assegno unico lo prendono diviso al 50%.
    Grazie
    Cordiali saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      alquanto complessa la Sua domanda. E senza leggere le carte difficile sbilanciarsi.
      Occorre partire dalla lettura degli accordi divorzili nei quali tra l’altro dubito che sia stato pattuito un mantenimento onnicomprensivo di 150€ per la minore perchè è sempre necessario prevedere la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori.
      Occorre poi verificare l’origine e i documenti che provano l’accollo del mutuo a carico dell’ex coniuge. Sicuramente, impegno che non può fare maturare i propri effetti nei confronti della banca. Fatte queste precisazioni, l’importo di € 150,00 per il mantenimento della figlia mi sembra basso.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  194. Giada dice:

    Buongiorno,
    io e il mio compagno abbiamo deciso di separarci.
    I primi anni di convivenza li abbiamo passati nel suo appartamento, però quando ho deciso che avrei voluto un figlio, lui ha accettato solo a condizione che ci trasferissimo in una casa in affitto. Lui ha posto questa condizione per paura di perdere la sua casa in caso di una eventuale futura separazione. Io non ero d’accordo però poi ho dovuto cedere perché altrimenti lui non avrebbe più voluto andare avanti nella relazione.
    Da alcuni anni ci siamo trasferiti in questa casa in affitto e nel frattempo abbiamo avuto un figlio che ha sempre vissuto in questa casa.
    Il contratto d’affitto è intestato solo a me e lui non ha mai spostato la residenza dal suo appartamento per evitare di dover pagare l’IMU.
    La nostra convivenza è diventata insostenibile e di comune accordo lui è tornato a viverre nel suo appartamento.
    Lavoriamo entrambi e lui ha iniziato a farmi un bonifico per le spese del figlio. Non c’è stato nessun accordo sulla cifra mensile ma l’ha quantificata da solo (con questa cifra riesco a coprire appena la metà delle spese di nostro figlio).
    Il problema è che il contratto d’affitto scadrà tra qualche mese (il proprietario non intende rinnovarlo) e il prezzo degli affitti a Milano in questi anni è aumentato moltissimo. Non riuscirei a permettermi di pagare un affitto di una nuova casa con i nuovi prezzi.
    E’ possibile chiedere l’assegnazione dell’appartamento di suo proprietà, dove ora lui vive, anche se nostro figlio non ci ha mai vissuto?
    Lui mi dice che non essendo sposati non ha alcun obbligo nei miei confronti e che mantenere i figli è un obbligo di entrambi i genitori e non solo del padre. Per questo motivo intende versare solo il 50% di quello che sono le spese effettive di mantenimento, mentre per la casa mi dice di tornare a casa dei miei genitori, in questo modo il costo abitativo sarebbe pari a zero. Io ovviamente non sono d’accordo perché vorrei avere la mia indipendenza.
    E’ possibile chiedere l’assegnazione della sua casa?
    In caso negativo, il giudice potrebbe obbligarlo a pagare un mantenimento più alto (comprendente anche parte dell’affitto) nonostante io abbia effettivamente la possibilità di andare ad abitare a casa dei miei genitori?
    Grazie per la vostra attenzione

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non è possibile chiedere l’assegnazione di una casa dove suo figlio non ha vissuto.
      E’ però possibile agire in giudizio per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio ed ottenere un contributo al mantenimento in misura fissa oltre alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative).
      Lei non deve andare ad abitare dai suoi genitori.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  195. Saverio dice:

    Buongiorno,
    ho un amica che risulta separata legalmente
    col marito, che ha suo carico un assegno di mantenimento
    per i figli(solo figli).
    Ora la situazione è questa.
    I figli si sono sposati, tranne una ragazza maggiorenne che risulta invalida al 100% e
    a carico della madre, mentre il papà che era titolare di una pensione tedesca è morto.
    La madre penso di no, ma chiedo se questa
    ragazza abbia diritto alla pensione di reversibilità deceduto.
    Cordiali Saluti

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      la Legge prevede che il figlio totalmente inabile possa beneficiare dellla pensione di reversibilità del genitore venuto a mancare. A patto che al momento del decesso sia dimostrato il mantenimento del figlio da parte di quest’ultimo. E non mi sembra la situazione che lei mi ha descritto.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  196. Alessandro dice:

    Buongiorno, sono convivente da 19mesi con figlio di 16mesi. Probabilmente ci separiamo. Avrei due domande:
    – è vero che, se non sarà consensuale (previsione data dalla madre), non potrò stare con mio figlio per giorni consecutivi (pernottamenti)?
    – l’assegno di mantenimento è previsto per le esigenze del solo bambino? Madre lavora, guadagna meno di me.
    Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      dopo il compimento del ventiquattresimo mese di vita può essere previsto anche il pernottamento con il padre. Alcuni giudici, attendono il compimento dei tre anni. Per il resto, in qualità di mera convivente lei non ha diritto ad un mantenimento personale ma è revisto l’assegno di mantenimento per il figlio laddove quest’ultimo venga collocato prevalentemente presso di lei.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  197. Anna dice:

    Buongiorno sono Anna ho un problema siamo tre sorelle eredi di un appartamento di mia mamma e dobbiamo sgomberare oggettistica e vestiario perché lo vendiamo ma la cifra di un preventivo fatto dalle mie sorelle per me è molto alto e mi sono proposta di fare io lo sgombero con lo sconto a testa di 50 euro vorrei sapere se ne ho diritto o possono obbligarmi a pagare e tra le altre cose io voglio vedere cosa mia madre ha lasciato nel suo guardaroba quindi(perché un estraneo lo deve fare?)grazie per ricevere una risposta
    Anna Rocco

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      si tratta di spese che devono essere concordate e lei ha diritto di accedere all’immobile in qualità di erede. A meno che il possesso sia in capo ad una delle tre sorelle.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  198. Giuseppe dice:

    Buonasera ,come da accordo preso in giudiziale a luglio 2023 , 2 venerdì si è 1 no devo andare a prendere mio figlio a scuola a 40 Km di distanza per tenerlo poi il week end! Esiste un permesso apposito o una giustificazione valida prima che l’azienda mi possa dir qualcosa ? Premetto da contratto mi spettano 2 mezze giornate a settimana a casa , Dato che è il venerdì e il giorno con più flusso di lavoro so che prima o poi arriveranno a bussare … grazie mille in anticipo

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non sono stati tipizzati o normati appositi permessi per i genitori separati. Occcorre attingere a permessi/ROL.
      Le nuove norme hanno ampliato i congedi parentali ma non dovrebbero essere adattabili alle sue esigenze.
      A volte conviene trovare una intesa con il datore di lavoro offrendo una prestazione lavorativa che compensi i permessi.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  199. Stelio Traversa dice:

    Chiedo un giudizio circa la correttezza del calcolo dell’adeguamento ISTAT dell’assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato. Mi spiego:
    Solitamente viene stabilito l’importo, con adeguamento annuale all’indice ISTAT, e fin qui nulla da eccepire. Ma negli ultimi 10 anni circa (governo Monti in poi) i redditi da pensione hanno subito un adeguamento parziale in funzione del reddito, nel mio caso l’adeguamento é stato pari a circa il 60-70% dell’indice, pertanto se a suo tempo era stato stabilito un assegno pari al 33% del reddito netto, ora l’assegno corrisponde al 36%. E la cosa non mi sembra sia corretta.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il problema credo consista nel fatto che lei per fare valere le sue ragioni dovrà agire in giudizio con una istanza di modifica delle condizioni della separazione con i conseguenti oneri legali.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  200. Barbara dice:

    Tema spese straordinarie: mio figlio necessità di apparecchio per i denti. Informo il padre della cosa mi da il via libera a portarli dal dentista
    Viene fattta impronta e preventivo prontamente inviato al padre il quale risponde che nn intende pagare e aggiungendo che altrove costerebbe meno.
    Gli ho chiesto preventivo alternativo: se non me lo mandasse posso procedere comunque e pretendere la metà? Ci sono delle tempistiche in tal senso? Siamo divorziati e negli accordi c’è scritto che deve mantenimento mensile e metà delle
    Spese extra

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      lei ha fatto bene ad invitare il padre (mi auguro per iscritto) a fornirle un altro preventivo. Insista sempre per iscritto precisando che in assenza di preventivo alternativo sarà costretta ad accettare il primo preventivo. Con questi documenti e prove dovrebbe riuscire ad ottenere il pagamento del dovuto in giudizio.
      Questo sempre che abbiate l’affidamento condiviso.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  201. Elisa dice:

    Salve sono divorziata da 6 anni. Con mio ex marito non c è comunicazione. Scrivo per sms e lui non risponde o se lo fa solo con emoticon, scappa via appena mi lascia ns figlio di 12 anni. Lo si può obbligare a comunicare? Lui dice che la pensa in un modo io in un altro e si va avanti così. Cerco solo il bene e serenità di mio figlio

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      esistono procedimenti in giudizio tesi ad accertare, prima, e sanzionare, successivamente, i comportamenti dei genitori che non collaborano al fine di educare e gestire serenamente la crescita dei figli (ex art. 709 ter cod. proc. civ.). Si tratta di una causa con un Giudice che valuterà la fondatezza dei lamentati inadempimenti genitoriali.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  202. Daniela dice:

    Buongiorno , le scrivo per chiedere informazioni su come intervenire sulla vicenda: Mio nonno , 93 anni, autonomo di buona salute e vedovo, ha conosciuto una sua vicina di casa di età 50 anni senza impiego lavorativo , perciò volontariamente ha sempre dato una mano a lui aiutandolo con le faccende domestiche. Da un paio d’anni lei ha iniziato a vivere a casa di mio nonno , lui sostiene che ci sia dell’affetto. Da mesi litigano spesso perché lei vuole dei soldi , 400 euro al mese, altrimenti minaccia di tornarsene nel suo paese d’origine, in Romania , e non la rivedrà più. Così lui ,da uomo infatuato, ha deciso di sposarla per tutelarla , in caso della sua scomparsa, dandogli almeno la pensione. Tutto ciò , si può evitare ? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      tutto ciò si può evitare soltanto se suo padre venisse dichiarato incapace di intendere e di volere.
      O quanto meno che gli venga affiancato un amministratore di sostegno che possa sostituirsi a Vostro padre in alcune decisioni.
      Se c’è un patrimonio da preservare ai fini ereditari, suggerisco di agire in fretta con il sottoscritto ovvero con l’avvocato che preferite.
      Ovviamente, sapete che la moglie diventa erede insieme ai figli in caso di decesso. E aggiungo anche che la moglie conserva il diritto di abitazione nella casa coniugale dopo il decesso del marito.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  203. Giovanna dice:

    Buongiorno,vorrei porvi un quesito.Sono recentemente venuta a conoscenza che mio marito mi ha tradita per anni con la stessa donna la quale ha anche frequentato casa mia a mia insaputa(ciò é stato ammesso da mio marito).L’amante in questione in questo caso é denunciabile per violazione di domicilio? Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno Giovanna,
      non ravviso alcun genere di reato a livello penale.
      Il tradimento, tuttavia, se non tollerato e prontamente contestato in ambito civile con apposita iniziativa giudiziaria (ricorso per la separazione dei coniugi), può giustificare l’addebito della separazione a suo marito.
      La pronuncia di addebito determina delle conseguenze di carattere patrimoniale, infatti, il coniuge a cui sia addebitata la separazione subisce:
      la perdita del diritto all’assegno di mantenimento;
      la perdita dei diritti successori nei confronti del coniuge;
      la condanna alle spese legali del giudizio,
      Aggiungo anche che se la moglie domanda l’addebito della separazione al marito fedifrago, il quale ha perpetrato pubblicamente l’infedeltà con modalità tali da ledere l’onere e la dignità della consorte, la consorte ha diritto anche al risarcimento del danno (richiesta quest’ultima da avanzare con separato giudizio rispetto al ricorso per la separazione).
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  204. Cristina dice:

    Buongiorno, sono divorziata da 8 anni e mi sono risposata in regime di separazione dei beni. Ho un figlio dal precedente matrimonio che vive con il padre e per il quale verso mantenimento. Il mio ex continua ad accampare pretese economiche per mio figlio dicendo che grazie a mio marito ho un buon tenore di vita (lavoriamo entrambi) e che mio marito deve contribuire al mantenimento di mio figlio. A me non sembra corretto (dato che già contribuisce scrupolosamente e giustamente al mantenimento dei suoi figli), ma non so se la legge possa permettere al mio ex di rivalersi economicamente sul mio attuale marito. Grazie

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      il suo provvede al mantenimento dei figli in base ad un provvedimento giudiziario che per essere modificato necessita una nuova iniziativa giudiziaria. Del resto, il suo nuovo compagno non è tenuto per legge al mantenimento dei suoi figli.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  205. Pamela dice:

    Buongiorno avrei una curiosità,il mio compagno ha appena firmato il divorzio durante la quale la ex moglie ha chiesto un assegno di mantenimento per il figlio che però tengono 15 giorni per uno al mese,spese divise al 50%.L avvocato che li ha seguiti ha detto al mio compagno che deve versare l assegno per differenza del reddito.

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      non ci vedo nulla di strano. Se c’è squilibrio economico tra i coniugi, anche in caso di collocamento paritetico, un Giudice può stabilire un aiuto economico per il mantenimento dei figli in favore del coniuge più debole.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi
  206. Monica dice:

    Buongiorno, scrivo per mio suocero.Nel 2017 si sposò per la seconda moglie (lui adesso 83 anni e lei 80) andarono ad abitare nella casa del figlio di lei, mio suocero pagava un affitto e fece delle modiche che abbellirono l’ appartamento anche se non suo .inoltre lui portò in casa arredi molto belli per il 70 %dell’arredo totale.Iniziano ad invecchiare e lei comincia a cadere e le scale diventano un problema, allora si decise per un trasferimento in un appartamento più piccolo tutto su un piano sempre di un figlio di lei.Succede che questa estate iniziano a scrivere i figli di lei a mio marito dicendo che dovranno prendere una badante, lo spazio è poco e mio suocero in poche parole non è più gradito in quanto e’ diventato anche insopportabile.attraverso whatsapp con tutta una serie di messaggi esortano il suocero ad andarsene e a traslocare, lui si trasferisce in fretta e furia in una casa di proprietà della sorella, portandosi via i suoi oggetti ed arredi ( suoi da prima del matrimonio) Ora i figli hanno scritto (sono avvocati) che rivogliono indietro tutto arredi ed oggetti ( anche se nn loro) .
    La mia domanda sorge spontanea: lo hanno esortato talmente tanto ad uscire e a traslocare, hanno portato la loro madre da amici e ora pretendono soldi e arredi?? Ma mio suocero è stato cacciato letteralmente e il trasloco è stato fatto sotto gli occhi di loro quindi??la signora (moglie) è stata messa da parte e non sappiamo se è al corrente di tutto ciò, parla solo il figlio!! ma tutto ciò è giusto?Se mi potete dare un consiglio vi ringrazio Monica

    Rispondi
    • separatamente dice:

      Buongiorno,
      mi scuso per la sintesi ma occorre anzitutto precisare chesino a quando i due coniugi saranno in vita, gli altri (potenziali) eredi possono solo descrivere quelli che saranno i futuri diritti senza possibilità di fare alcunchè in giudizio. La moglie di Vostro padre sta avanzando personalmente delle richieste ?
      Comunque, fatte queste precisazioni, suo suocero è meglio che si faccia assistere da un avvocato.
      Cordiali saluti,
      Avv. Marco Pola

      Rispondi