Le convivenze di fatto – Legge n. 76/2016 in vigore dal 5 giugno 2016

Si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni (omosessuali oppure eterosessuali) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; non vincolate dai rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Lo strumento di accertamento del requisito della stabile convivenza è la verifica anagrafica.[1]

I conviventi di fatto, dopo la riforma del 2016, godono dei seguenti diritti:

  1. medesimi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  2. diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o di ricovero;
  3. facoltà di designare (in forma scritta e autografa oppure in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone) l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti l’incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; ovvero in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  4. in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni;
  5. in caso di morte del convivente di fatto conduttore della casa di comune residenza il convivente superstite ha la facoltà di succedergli nel contratto di locazione;
  6. nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o cause di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto;
  7. al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente si riconosce il diritto di partecipare agli utili e agli incrementi dell’azienda familiare commisurati al lavoro prestato;
  8. il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore e amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata;
  9. in caso di danno parentale derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano le stesse norme dettate in tema di risarcimento del danno per i coniugi superstiti.
  10. in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Per approfondimenti (e per un primo appuntamento senza impegno e costi a carico del richiedente) contattare Avv. Marco Pola: 02.72022469 – marcopola@npassociati.com

[1] Non è ancora pacifico come debba essere inteso il requisito della verifica anagrafica. A parere di alcuni è necessario che i conviventi ufficializzino il loro status attraverso una dichiarazione anagrafica registrata presso l’anagrafe. Secondo altri, invece, la convivenza di fatto prescinde dalla dichiarazione anagrafica perché un elemento “formale” contrasterebbe con la natura stessa di questa forma familiare che è “di fatto”.