procedimento unico separazione e divorzio

La separazione (consensuale e giudiziale)

La separazione consensuale e giudiziale

La separazione consensuale o giudiziale all’interno di una coppia segna una cesura netta e importante, ma non necessariamente definitiva e irrevocabile. Analizzando le diverse tipologie di separazione è possibile innanzitutto individuare una possibile prima fase, detta separazione di fatto tra i coniugi, senza azioni legali; oppure successivamente (o anche preliminarmente) una separazione legale, che può avere carattere consensuale o giudiziale. Solitamente la separazione di fatto, in virtù del suo carattere transitorio e non legale, può precedere la separazione giudiziaria, così da procedere agli atti giuridici in modo pacifico e deciso; ma non sempre risulta possibile un percorso di questo tipo in quanto la decisione della separazione può avvenire solo da una delle due parti, senza il consenso dell’altra.

La separazione consensuale

La separazione consensuale si verifica quando due coniugi trovano una intesa con riferimento alle condizioni della separazione e, con l’assistenza dei rispettivi difensori, si recano da un Giudice al fine di fare omologare le proprie intese. In pratica, con l’omologa dell’accordo di separazione quest’ultimo ha la stessa efficacia di una sentenza. Il Giudice interverrà sulle intese raggiunte dai coniugi con l’aiuto dei rispettivi difensori solo laddove le condizioni concordate siano inique ovvero, in caso di separazione consensuale con figli, siano state stabilte regole che non tutelano i minori, con riferimento al loro affidamento ed al loro  mantenimento.

La separazione giudiziale

La separazione giudiziale avviene qualora non ci siano le condizioni per trovare un accordo amichevole tra i coniugi (da confermare con una separazione consensuale). Il ricorso per separazione giudiziale mira anzitutto a tentare una conciliazione davanti al Presidente del Tribunale. Se questa prima fase di dialogo in tribunale ha esito negativo, allora è necessario che il Presidente pronunci dei provvedimenti provvisori che tutelino nell’immediato i figli ed i coniugi stessi. Successivamente, il procedimento viene affidato ad un Giudice Istruttore, che provvederà, secondo i tempi relativi ad ogni caso, e dopo una eventuale fase istruttoria (audizione testimoni, ispezioni Guardia Finanza sui redditi, Consulenze Tecniche specialistiche per valutare le responsabilità e le capacità genitoriali ovvero aventi ad oggetto la salute psico-fisica dei minori, etc.), a emanare una sentenza di separazione definitiva dei coniugi regolamentando il diritto di visita dei figli minori, l’affidamento di questi ultimi e la loro collocazione abitativa, il mantenimento dei figli e l’assegnazione della casa coniugale; non ultimo, un eventuale obbligo di mantenimento tra coniugi.

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