Diritto di visita da parte del genitore non collocatario dei figli

La circostanza che un figlio venga affidato ad entrambi i genitori non esclude la necessità di prevedere quale sia il genitore collocatario del minore, con il quale, quindi, il minore coabiti stabilmente.

L’art. 337-bis, cod. civ. (1) nell’attribuire al Giudice il potere di adottare “i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa” espressamente gli demanda il compito di determinare “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”. Si tratta del c.d. diritto di visita.

La legge valorizza l’autonomia dei genitori in ordine agli aspetti esistenziali della vita del minore; ed, infatti, l’art. 337-ter, comma 2, dispone che il giudice, laddove non contrari all’interesse del minore, prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori. In altre parole, il Giudice darà spazio, in prima battuta, sempre e comunque, agli accordi intervenuti tra i genitori.

In concreto, se i genitori presentano un progetto educativo condiviso, il Giudice non è tenuto ad elaborare un provvedimento dettagliato, potendo limitarsi a prendere atto dello stesso. Se, invece, i coniugi non sono in grado di presentare un progetto condiviso, il giudice dovrà articolare il suo provvedimento in maniera dettagliata assegnando a ciascun genitore anche le rispettive sfere di competenza in relazione all’educazione e cura dei figli ed inibendo all’uno ed all’altro di ingerirvisi, fatte salve le decisioni di maggiore importanza.

Sia nel caso di presa d’atto degli accordi raggiunti tra i genitori, che di determinazione ex novo, il Giudice terrà presente quelle che, nella pratica, si stanno configurando come “determinazioni minime” a favore del genitore non collocatario; e ciò nel senso di una maggiore ampiezza della presenza del figlio presso il genitore non collocatario e dei compiti di quest’ultimo, poiché ciò risponde alla stessa ratio dell’affido condiviso.

Ci si riferisce ai consolidati principi consuetudinari dell’alternanza nei fine settimana (che sempre più spesso incominciano il venerdì sera e terminano il lunedì mattina); del pernottamento infrasettimanale che diviene bisettimanale nella settimana in cui il fine settimana non spetta al genitore non collocatario; della suddivisione paritetica delle vacanze natalizie (una settimana a ciascun genitore) ed estive (15 giorni a ciascun genitore) e dell’alternanza annuale di quelle pasquali.

Da ultimo si segnala che il diritto di visita spettante al genitore non collocatario può essere esercitato, nei riguardi dei propri figli minori collocati a distanza, ricorrendo a forme di collegamento in video anche via internet. A tal fine, però, è necessario che lo stesso genitore metta a disposizione dei figli, a sue spese, idonea apparecchiatura, sopportando i relativi costi di gestione del collegamento. Tale forma di comunicazione, pur se ammessa, non deve, tuttavia, essere intesa come sostitutiva della relazione fisica tra genitori e figli.

Da tenere presente che il diritto di visita del genitore non collocatario non può essere visto unicamente come un “diritto”, costituendo anche un dovere da esercitarsi sia verso i figli che verso l’altro coniuge, trattandosi di un dovere (2) scaturente dal principio di solidarietà che vige anche tra i genitori; conseguentemente, laddove uno dei coniugi tenga condotte in contrasto con il diritto di visita dei figli minori, è possibile ricorrere al Giudice affinché questi adotti misure sanzionatorie nei confronti di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c. (3)


(1) Art. 337-terProvvedimenti riguardo ai figli. il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’art. 337-bis, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

(2) In tal senso, Trib. Reggio Emilia, 06 novembre 2007: “Il riferimento, fatto dal comma 2 dell’art. 709-ter c.p.c., a gravi inadempienze ed al pregiudizio dei minori induce a ritenere che la norma comprenda anche le ipotesi in cui un genitore disattenda le statuizioni in tema di modalità e tempi del diritto di visita stabilite a proprio favore, quando ciò comporti pregiudizio al figlio o all’altro genitore. La posizione soggettiva di un genitore rispetto alla visita riveste la natura di diritto soggettivo nei confronti dell’altro genitore, ma al contempo integra un dovere nei confronti del figlio ed anche un obbligo di assistenza morale e materiale verso l’altro coniuge. Ed invero, il diritto di visita del genitore non affidatario non può essere visto unicamente come un “diritto”, costituendo anche un dovere da esercitarsi sia verso i figli che verso l’altro coniuge, trattandosi di un dovere scaturente dal principio di solidarietà che vige anche tra i genitori separati o divorziati.
Il diritto alla visita attribuito ad un coniuge assume altresì la connotazione di dovere anche nei confronti dell’altro coniuge; deve pertanto ravvisarsi una lesione del diritto di quest’ultimo qualora il mancato rispetto del regime di affidamento e visita da parte di un genitore, per la sua gravità, per la sua dolosa reiterazione e per la sua diretta incidenza anche sulla vita dell’altro coniuge, arrechi direttamente un pregiudizio a quest’ultimo determinandone l’impossibilità o la grave difficoltà ad organizzare la propria vita in assenza di quel supporto che la regolamentazione della visita intendeva dare. Il danno deve essere commisurato, anzitutto, alla gravità delle violazioni commesse. Ove si ritenga giustificato, nel caso concreto, il ricorso al rimedio risarcitorio, la decisione non può prescindere dall’accertamento concreto del verificarsi di un pregiudizio, non potendo ritenersi conforme ai principi la configurazione di un “danno in re ipsa”, sussistente per il solo fatto della violazione. Il pregiudizio risarcibile può essere anche di carattere non patrimoniale”.

(3) Art. 709-ter. (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.