Assegnazione della casa familiare con figli nati dalla convivenza

Assegnazione casa familiare ǀ separazioni conviventi con figli

L’assegnazione casa familiare con figli nati dalla convivenza è sempre più un tema d’attualità, ma quali sono le leggi che lo regolamentano? La materia legale è rimasta magmatica e in evoluzione fino a qualche anno fa quando la legge n. 54 del 2006 ha di fatto normalizzato una decisione della Corte Costituzionale del 1998. In essa si affermava il principio secondo cui, nonostante la mancanza di una norma che regolasse le conseguenze della cessazione del rapporto di convivenza, fosse possibile al Giudice di provvedere all’assegnazione della casa familiare, dovendo la condizione dei figli essere considerata come unica a prescindere dalla qualificazione del loro status (figlio legittimo o naturale) e rientrando il diritto del minore a conservare l’ambiente domestico nel più ampio concetto di mantenimento, che è un dovere del genitore, specificatamente previsto dalle norme sulla filiazione. La suddetta legge sentenzia, quindi, che l’articolo 155-quater, primo comma, Codice civile, Assegnazione della casa coniugale, si applichi anche a quei procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati.

Ovviamente, in second’ordine, figura il diritto di proprietà e nell’ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, la casa appartiene a tutti gli effetti al legittimo proprietario. Quindi, l’assegnazione in godimento della casa familiare può essere riconosciuta solo al genitore naturale che risulti affidatario di un minore o convivente con prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Tale assegnazione, tenuta in forte considerazione dal Giudice nella regolazione dei rapporti economici per il mantenimento figli conviventi, non opera un passaggio di proprietà, ma un diritto al godimento basato sull’interesse primario di far conservare alla prole l’habitat domestico. Ne deriva l’impossibilità di una assegnazione in favore del convivente in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, e del decadimento dell’assegnazione stessa nel momento in cui la prole risulti, o diventi, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, o nel momento in cui l’assegnatario del diritto di godimento cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga matrimonio.

Appare evidente, che per ottenere l’assegnazione al diritto di godimento della casa familiare sia necessario aver ottenuto anche l’affidamento figli naturali genitori non conviventi. Affidarsi ad uno studio legale affermato e d’esperienza risulta fondamentale per poter ottenere una separazione conviventi con figli mantenimento. Separatamente ǀ separazione conviventi presenta il ramo dedicato alla consulenza nell’ambito del diritto di famiglia del rinomato Studio Natale, Pola e associati di Milano.

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