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La tutela della convivenza more uxorio in ambito successorio

E’ prevista una tutela in ambito successorio in caso di convivenza more uxorio?

In Italia sono sempre più diffuse le coppie che preferiscono consolidare il proprio rapporto affettivo senza vincoli formali, stabilendo la propria abitazione presso una unica “casa familiare”.

A differenza delle coppie sposate, i conviventi hanno diritti limitati, l’uno nei confronti dell’altro, sia durante la convivenza, sia in caso di cessazione della convivenza e sia, infine, in caso di decesso di uno dei conviventi.

La lacuna legislativa è stata parzialmente colmata con l’introduzione della Legge n. 76/2016 che ha regolato oltre che i rapporti personali e patrimoniali delle coppie unite civilmente, anche alcuni aspetti legati ai diritti successori in favore del convivente superstite.

La nuova Legge, innanzitutto, in caso di decesso del convivente di fatto derivante da un fatto illecito, ha recepito l’orientamento consolidato della giurisprudenza di riconoscere al convivente superstite il risarcimento del danno – da intendersi sia il danno patrimoniale che il danno non patrimoniale – con gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno spettante al coniuge.

Alcuni problemi sorgevano (e tuttavia in parte sussistono) in caso di decesso del convivente proprietario dell’immobile adibito a casa familiare: l’appartamento di proprietà del defunto spetta, infatti, agli eredi legittimi del defunto. Il convivente, tuttavia, potrà continuare ad abitarlo per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se superiore ai due anni, ma comunque non oltre ai cinque anni. Invece, in caso di presenza di figli minori o disabili del convivente superstite, quest’ultimo avrà diritto di abitarvi per non meno di tre anni.

Tali scadenze sono automatiche e pertanto gli eredi non dovranno intraprendere nessuna azione giudiziale nei confronti del convivente superstite per tornare nella disponibilità del bene.

Inoltre, il diritto in questione verrà meno qualora il convivente cessi di abitare stabilmente nella casa oppure contragga matrimonio, unione civile o una nuova convivenza di fatto.

Rimane, infine, sempre salvo quanto previsto dall’art. 337sexies cod. civ. per l’assegnazione della casa familiare in presenza di figli nati in costanza di convivenza: assegnazione della casa familiare al convivente presso il quale è collocata la prole, finché i figli, anche se maggiorenni, non raggiungano l’indipendenza economica).

Invece, confermando quanto già ampliamente riconosciuto dalla giurisprudenza[2], la normativa in commento stabilisce che, laddove il convivente deceduto fosse stato intestatario di un contratto di locazione, il convivente superstite ha diritto di subentrarvi (art. 1 comma 44, della Legge 76/2016[1]). Tale diritto è stato riconosciuto dalla legge sulle convivenze di fatto, anche con riferimento agli alloggi di edilizia popolare (art. 1 comma 45, della Legge 76/2016[3]).

La novella legislativa, tuttavia, non produce alcun effetto sul piano patrimoniale della coppia convivente; infatti, in assenza di disposizioni testamentarie, non viene riconosciuta al convivente superstite la qualità di erede legittimo né alcun altro diritto successorio.

Per cercare di ovviare tali criticità è possibile limitare e compensare le lacune legislative con alcuni legittimi accorgimenti: anzitutto, è assai opportuno che la coppia di fatto regolamenti i reciproci diritti ed obblighi di natura patrimoniale scaturenti dalla convivenza con un apposito contratto, il c.d. contratto di convivenza.

Rammentiamo, inoltre, che la tutela del rapporto di convivenza more uxorio, passa anche attraverso una pianificazione in ambito successorio della destinazione del proprio patrimonio (anche immobiliare): opportuno, in queste ipotesi, la predisposizione di appositi contratti: trust fiduciari[4], la costituzione di rendite vitalizie[5], ovvero, la costituzione di polizze assicurative in favore del partner[5].

Da ultimo, non si possono escludere – quali ulteriori forme di tutela del nuovo nucleo familiare venutosi a creare con l’instaurazione di un rapporto di convivenza –, ed in questa sede vengono solo accennate, forme particolari di mandato da eseguirsi successivamente alla morte del proprio partner, acquisti incrociati della nuda proprietà e della quota di usufrutto di uno o più immobili ed, infine, forme di risparmio cointestate ai conviventi di fatto con particolari e distinte modalità di prelievo in data anteriore e successiva all’evento morte di uno dei partners.

 

[1] L’art. 1 comma 44 della Legge 76/2016 così recita: “Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”.

[2] Corte Cost., Sent. n. 404 del 7 aprile 1988.

[3] L’art. 1 comma 45 della Legge 76/2016, che disciplina la convivenza more uxorio, così recita: “Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto”.

[4] Il trust è uno strumento giuridico che, nell’interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico scopo, permette di strutturare in vario modo “posizioni giuridiche” basate su legami fiduciari.

Il trust oltre ad un effetto segregativo, come infra descritto, del patrimonio disposto in trust, consente di creare effetti reali anche in favore del convivente more uxorio (istituito beneficiario del trust), effetti che possono essere analiticamente regolamentati, caso per caso, al momento della creazione del trust, prevedendo anche l’ipotesi della cessazione di quest’ultimo al verificarsi di determinati eventi, ivi inclusa la crisi del rapporto di convivenza.

Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere. I soggetti del trust o, più correttamente, le “posizioni giuridiche”, sono generalmente tre: una è quella del disponente (o settlor o grantor), cioè colui che promuove/istituisce il trust. La seconda è rappresentata dall’amministratore/gestore (trustee). Il disponente intesta beni mobili/immobili all’amministratore, il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le “regole” del trust fissate dal disponente. La terza è quella del beneficiario (beneficiary), espressa o implicita. Posizione eventuale è quella del guardiano (protector). “Posizioni” e “soggetti” possono non coincidere. Lo stesso soggetto può assumere più di una posizione giuridica (come, ad esempio, nel “trust autodichiarato” in cui un soggetto è nel contempo disponente e trustee), così come più soggetti possono rivestire una medesima posizione (trust con una pluralità di disponenti, di amministratori, ecc.).

Modellare un trust in grado di soddisfare un interesse specifico significa individuare le “regole” più idonee allo scopo: esse sono quelle elaborate/scelte dal disponente nell’ambito di convivenze more uxorio (il soggetto che istituisce il Trust). Da un trust valido conseguono necessariamente caratteristici effetti: separazione e protezione del patrimonio, intestazione all’amministratore (che non ne diventa proprietario vero e proprio), gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata dei beni. Gli effetti possono coincidere con lo scopo principale/finale per cui è stato costituito il trust.

La mancanza, nel diritto civile italiano, di un sistema di norme equitative non è di ostacolo all’utilizzo del trust. L’istituto trova anzi legittimazione all’ingresso nell’ordinamento giuridico italiano a seguito dell’adesione dell’Italia alla

Convenzione dell’Aja del 1º luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1º gennaio 1992. Sono ormai numerose le sentenze di tribunali italiani di vario grado che riconoscono gli effetti del trust. Nel diritto italiano l’istituto del trust può trovare ampia applicazione per le più varie finalità (gestioni fiduciarie, passaggi generazionali di beni ed aziende familiari, destinazioni di beni a finalità caritatevoli, protezione patrimoniale, ecc.). I vantaggi sono evidenti soprattutto con riferimento alla flessibilità dell’istituto rispetto ai tradizionali e noti strumenti del diritto italiano nonché ai possibili vantaggi economici.

[5] Il contratto in favore di un terzo, nelle due forme che qui ci interessano, della costituzione di una rendita vitalizia, nonché della costituzione di una assicurazione sulla vita, con beneficiario il proprio partner, e con prestazione da effettuarsi dopo la morte dello stipulante, è un atto perfettamente legittimo, in grado di garantire al coniuge superstite un concreto sostentamento di natura economica. Al fine di escludere che questi contratti possano essere vanificati da parte degli effettivi eredi (legittimi) del partner defunto, occorre, tuttavia, redigere i suddetti contratti con alcuni indispensabili accorgimenti: per esempio, occorre prevedere, nel caso di un vitalizio alimentare in favore del convivente, la espressa pattuizione di in trasmissibilità del potere di revoca della rendita vitalizia agli eredi del partner deceduto. Occorre, tuttavia, ricordare che anche i contratti sopra menzionati in caso di convivenza more uxorio sono potenzialmente oggetto di azione di riduzione in caso di lesione della quota ereditaria riservata in favore dei figli, del congiunto, e degli ascendenti da parte della legge.