Diritto di visita da parte del genitore in caso di figli nati dalla convivenza
In caso di rottura della convivenza c.d. more uxorio, se dall’unione sono nati dei figli, la loro posizione giuridica è la medesima di quella applicata ai figli legittimi.
La L.54/2006, e quindi anche l’art. 337-ter, cod. civ. – da questa modificato – che disciplina la materia, si applica anche alle unioni “diverse” dalla famiglia legittima; ed infatti la norma espressamente enuncia che “le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati” (art. 4 – Disposizioni finali).
Si veda, pertanto, lo specifico contributo: Diritto di visita da parte del genitore non collocatario.