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Modifica del diritto di visita

In sede di separazione dei coniugi, il Giudice è chiamato dalla legge a dettare i provvedimenti che riguardano i figli della coppia che si separa. Oggetto necessario di detti provvedimenti è, in primo luogo, l’affidamento dei figli minori (L’affidamento esclusivo e l’affidamento condiviso dei figli), nonché la regolamentazione dei tempi e delle modalità di permanenza di questi presso i rispettivi genitori ovvero del diritto di visita, come previsto dall’art. 155 cod. civ. (1).

I provvedimenti del Giudice in tal senso, aventi ad oggetto, in particolare, possono essere oggetto di revisione in sede giudiziale su richiesta di uno dei coniugi volto alla modifica del diritto di visita.

Ed invero, l’art. 155 ter del cod. civ. intitolato “Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli” stabilisce che i genitori separati hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni imposte dal Giudice o degli accordi presi in sede di separazione consensuale che riguardano l’affidamento dei figli, l’esercizio della potestà su di essi, la misura e le modalità del contributo al mantenimento.

Il precetto contenuto nell’art. 155 ter cod. civ. è fondato sulla necessità di adeguare nel tempo, sulla base di una più attuale e concreta valutazione dell’interesse della prole, i provvedimenti già adottati dal Giudice in sede di separazione, come, peraltro, confermato dalla giurisprudenza(2) .

Il coniuge interessato potrà, pertanto, presentare apposito ricorso presso lo stesso Tribunale che ha emesso i provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto la separazione (la sentenza, nella separazione giudiziale, il decreto di omologa, nella separazione consensuale). In ogni caso, si ricorda che la modificazione delle condizioni di separazione può avvenire anche concordemente mediante un accordo stragiudiziale o con un ricorso giudiziale congiunto.

Il coniuge che chiede la revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione sarà comunque tenuto a provare che vi è stato un cambiamento della situazione rispetto al momento della separazione tale da giustificare un mutamento delle condizioni precedentemente stabilite in ragione del superiore interesse dei figli.
Un’ipotesi frequente di richiesta di revisione delle disposizioni concernete i fili, riguarda il diritto di visita, ovvero la regolamentazione dei tempi e delle modalità di permanenza dei figli presso i rispettivi genitori.

Spesso, infatti, accade che uno dei due coniugi decida, successivamente alla separazione, di trasferire la propria residenza altrove: tale circostanza spesso porta ad una difficoltà oggettiva a rispettare le disposizioni statuite dal Giudice in sede di separazione.(3)

Altra ipotesi si verifica, allorquando, il Giudice, nello statuire i tempi e le modalità di permanenza dei figli presso i rispettivi coniugi, in sede di omologa della separazione, basi la propria decisione tenendo conto della tenera età del figlio, ad esempio, statuendo che il neonato passi più tempo con la madre.(4)

In tal caso, il padre, ove il figlio abbia raggiunto un’età tale da consentigli, nel rispetto del diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore (ex art. 155 cod. civ.), richiedere la revisione del diritto di visita ovvero della regolamentazione dei tempi e delle modalità di permanenza presso di sé.

(1) Art. 155 cod. civ., primo e secondo comma: “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole “

(2) Cass. civ. Sez. I, 17maggio 012, n. 7770 “Il precetto contenuto nell’art. 155-ter c.c. e il procedimento previsto dall’art. 710 c.p.c. sono fondati sulla necessità di adeguare nel tempo, sulla base di una più attuale e concreta valutazione dell’interesse della prole, i provvedimenti già adottati in materia di affidamento e mantenimento della prole”

(3) Tribunale di Mantova, 11/04/1989 : “Benché l’art. 6, l. n. 898/1970, come modificato dalla l. 6 marzo 1987 n. 74, si applichi solo al divorzio e non alla separazione dei coniugi, ben può il giudice che decide sulla richiesta di modifica delle disposizioni adottate, sull’affidamento dei figli, in seno ad una separazione già avvenuta e regolamentata, valutare la condotta del coniuge affidatario che non si sia attenuto alle disposizioni a suo tempo impartite od omologate dal tribunale della separazione, purché si tratti di un comportamento diretto ad eludere le predette disposizioni od a renderle impraticabili; il trasferimento del coniuge affidatario in altra città, pur rendendo assai difficile l’esercizio del diritto di visita dell’altro genitore, come prescritto od omologato dal giudice della separazione, non consente tuttavia di pervenire ad una modifica delle condizioni sull’affidamento dei figli, qualora il trasferimento risulti giustificato dall’esigenza di sottrarsi ad una condotta persecutoria del coniuge e di ricevere ausilio e sostegno morale, affettivo ed economico da parte dei propri familiari di sangue“.

(4) Corte Cass. n. 19594 del 26 settembre 2011: “Il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, ma per realizzare tale finalità il giudice è libero di adottare i provvedimenti che ritiene più idonei, nell’interesse esclusivo del minore. Il giudice, quindi, può regolare i tempi e le modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore, con una valutazione che, se risponde all’interesse del minore, si sottrae a qualsiasi possibilità di revisione in sede di legittimità (nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che una limitazione del pernottamento del minore presso il padre per i primi quattro anni di età fosse la scelta più conforme all’interesse del figlio, rispetto alla sua età, e tanto basta per ritenere legittimo il provvedimento adottato)”.