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Le principali novità della riforma 2013

La riforma del 2013, con il decreto legislativo n. 154/2013 in vigore dal 14 febbraio 2014 ha innovato alcuni aspetti del diritto di famiglia. Mettiamo in evidenzia le principali novità :

1) Solo figli (senza distinzioni tra figli legittimi e figli naturali);

2) Diritto di visita dei nonni;

3) La responsabilità genitoriale ed i diritti dei figli;

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1) Solo figli (senza distinzioni tra figli legittimi e figli naturali).

Il legislatore ha eliminato le differenze tra figli legittimi (nati dal medesimo matrimonio) e figli naturali (nati al di fuori del matrimonio) anche a livello semantico. Esistono solo i figli nel codice civile abolendo ogni riferimento alle espressioni legittimi e naturali. Non esistono più, pertanto,  ipotesi disciplinate in cui i figli legittimi godevano di un trattamento di favore (per esempio in sede successoria) rispetto ai figli naturali. Ed è anche stato ribadito che i figli nati fuori dal matrimonio acquisiscono i medesimi diritti successori nei confronti degli ascendenti e degli altri parenti dei propri genitori con pari diritti rispetto ai figli legittimi ricompresi nel medesimo nucleo familiare.

2) Diritto di visita dei nonni.

Come espressamente previsto dal novellato articolo 317 bis cod. civ. i nonni hanno il diritto di conservare i rapporti con i nipoti in caso di separazione dei genitori di questi ultimi. Con facoltà di adire le vie legali per vedere riconosciuto il proprio diritto di restare periodicamente in compagnia dei nipoti.

3) La responsabilità genitoriale ed i diritti dei figli.

Il nuovo articolo 316 cod. civ. ha introdotto la definizione ed il concetto di responsabilità genitoriale che va a sostituire il termine di potestà genitoriale (che a Sua volta aveva soppiantato il termine patria potestà). Viene, quindi, messa in risalto la necessità che l’educazione, l’istruzione, e la responsabilità dei figli ricada in eguale misura (con riguardo a doveri, ma anche con riguardo ai diritti) su entrambi i genitori. Responsabilità che deve essere esercitata di comune accordo nel rispetto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni della prole. A tale proposito rammentiamo che tale responsabilità può essere limitata od addirittura soppressa con provvedimento giudiziale (anche in sede di separazione dei coniugi o di regolamentazione in giudizio dei rapporti con i figli nati da una convivenza) von residua possibilità, in caso di limitazione della responsabilità genitoriale, da parte del genitore che non ha più il diritto di esercitarla, di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio. Si rammenta in argomento anche quanto previsto dall’art. 40 della medesima disposizione normativa che ha modificato, altresì, l’articolo 316 bis cod. civ. che oltre a ribadire l’obbligo dei genitori a concorrere al mantenimento dei figli prevede, altresì, l’obbligo da parte degli ascendenti (i nonni), laddove necessario, a fornire ai genitori i mezzi di sostentamento necessari per mantenere i propri figli.  

Per approfondimenti (e per un primo appuntamento senza impegno e costi a carico del richiedente) contattare Avv. Marco Pola: 02.72022469 – marcopola@npassociati.com