Qual è l’autorità competente a decidere sui figli in caso di separazione o divorzio internazionale?
Qual è l’autorità competente a decidere sui figli in caso di separazione o divorzio internazionale?
Negli ultimi decenni, la globalizzazione e la libertà di circolazione dei cittadini oltre i confini nazionali hanno condotto alla sempre più diffusa formazione di famiglie internazionali, che, in altre parole, presentano elementi di estraneità rispetto al territorio dello Stato, come la diversa nazionalità dei coniugi, o la residenza di entrambi i coniugi in un Paese diverso da quello di origine, o, ancora, entrambe le condizioni contemporaneamente.
Ma cosa accade in caso di crisi di una famiglia transnazionale?
Di seguito, proviamo ad approfondire il tema con un esempio pratico molto recente, risolto dal Tribunale di Milano con l’assistenza dell’Avv. Marco Pola (decreto n. 14340/2019 del 02/08/2019 RG n. 1694/2019).
Il caso
Nel 2018, i coniugi Rossi (cognome di fantasia), cittadini italiani, residenti a Milano e genitori di due figli minorenni, si trasferivano in Canada, per un’esperienza familiare di almeno due anni all’estero.
Alcuni mesi dopo il trasferimento, tuttavia, la moglie chiedeva al Tribunale di Milano, di pronunciare la separazione dal marito, di disporre l’affidamento condiviso dei minori, rappresentando la propria intenzione – non condivisa dal marito – di fare ritorno con i due figli in Italia. Chiedeva, inoltre, che il padre fosse tenuto a contribuire al mantenimento dei minori.
Il marito, costituitosi nel giudizio di separazione, accettava la competenza dello Stato italiano con riferimento alla domanda di separazione della moglie, ma eccepiva l’incompetenza dell’autorità italiana con riferimento alle domande relative all’esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli, ritenendo competenti a decidere le autorità canadesi. In altre parole, il marito sosteneva che spettasse alle autorità canadesi ogni decisione riguardante i figli (mantenimento, collocazione abitativa, affidamento, diritto di visita da parte dei genitori).
Oggi, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di separazione proposta dalla moglie, ma ha confermato l’incompetenza dell’Autorità Giudiziaria Italiana in favore di quella Canadese in relazione ad ogni decisione riguardante i figli (ivi inclusa quella sulla responsabilità genitoriale).
La decisione del Tribunale sulla domanda relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale
Nel caso in esame, la cittadinanza dei coniugi rappresenta un criterio di collegamento con lo Stato italiano, che, in quanto membro dell’UE, consente di applicare il Regolamento (CE) n. 2201/2003 a mente del quale “le Autorità Giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi”.
Per l’individuazione dell’autorità competente, pertanto, è fondamentale chiarire cosa si intenda per residenza abituale del minore, la cui definizione non è offerta dal richiamato Regolamento.
Orbene, nell’interpretazione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, il concetto di residenza abituale del minore – introdotto affinché le decisioni vengano adottate dall’Autorità Giudiziaria più vicina al soggetto – deve essere individuato nel luogo in cui il minore ha fissato con carattere di stabilità il centro permanente o abituale dei propri interessi. Il tema è stato affrontato anche dalla Corte di Giustizia, che, chiamata a esprimersi sulla definizione di tale concetto, ha specificato che al fine di individuare il luogo in cui il minore risiede abitualmente: “Oltre alla presenza fisica del minore in uno Stato membro, devono essere considerati altri elementi supplementari, idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale e che la residenza del minore corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. (…) Si deve, in particolare, tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore in detto Stato”[1].
Nel caso che stiamo esaminando, il nucleo familiare si era trasferito in Canada nell’agosto 2018, con la prospettiva di permanervi per il biennio successivo, con ciò ponendo le basi per un trasferimento non provvisorio, ma ad ampio respiro e con prospettive di crescita e socializzazione dei minori in quel Paese; senza contare che i figli, al momento della proposizione della domanda di separazione, si trovavano in Canada da cinque mesi e cioè da un periodo di tempo superiore rispetto al trimestre preso in considerazione dall’art. 9 comma 1 del Regolamento (CE) 2201/2003.
La decisione del Tribunale sulla domanda relativa al mantenimento dei figli
Una volta individuata la residenza abituale del minore, al fine di determinare l’autorità competente a decidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di mantenimento dei figli.
Anche su questo punto il Tribunale ha affermato l’incompetenza dell’autorità italiana, precisando che al difetto di competenza del giudice italiano sull’esercizio della responsabilità genitoriale consegue il difetto di competenza anche con rifermento alle obbligazioni alimentari.
Il diritto al mantenimento dei figli, infatti, è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 4/2009, che ai sensi dell’art. 3 lettera d) stabilisce che è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari: “L’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione – come è nel caso di specie – salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”.
Se, dunque, la domanda relativa all’esercizio della responsabilità deve essere decisa dalle autorità canadesi, queste dovranno esprimersi anche sulla questione relativa al diritto al mantenimento dei figli.
In conclusione
Qual è l’autorità competente a decidere sui figli in caso di separazione o divorzio internazionale?
Deve ritenersi esclusa la giurisdizione italiana sulle decisioni che riguardano i figli, quando i minori, sebbene nati e cresciuti in Italia, abbiano comunque fissato la propria residenza abituale all’estero.
Si deve considerare, infatti, che l’iscrizione a scuola, la frequenza quotidiana di quell’ambiente e le relazioni sociali instaurate dai minori con i pari, con gli insegnanti e gli educatori, rivestano importanza fondamentale per determinare il “centro di interessi abituale” di due bambini (nel caso di specie di 13 e 10 anni).
Né a diverse conclusioni può portare il fatto che, prima del trasferimento concordato e voluto dai genitori – con abbandono della casa familiare italiana e reperimento di un’altra situazione abitativa in Canada –, i minori avessero fisiologicamente sviluppato importanti legami in Italia, Paese in cui hanno risieduto dalla nascita fino all’agosto del 2018, e che detti legami non siano ad oggi recisi.
Per approfondimenti (e per un primo appuntamento senza impegno e costi a carico del richiedente) contattare Avv. Marco Pola: 02.72022469 – marcopola@npassociati.com
[1] Sentenze A, EU:C:2009:225, punti 39 e 44, nonché Mercredi, EU:C:2010:829, punti 48, 49 e 56, i cui principi sono stati fatti propri anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8042/2018 https://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=15662#.YGB8dNzONdg