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Il fondo patrimoniale

L’art. 167, primo comma, del cod. civ., prevede la costituzione del fondo patrimoniale stabilendo “che ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”.

Il fondo patrimoniale, pertanto, è un vincolo costituito, su alcuni beni, che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia(1) . Questi bisogni(2) comprendono, oltre alle necessità primarie, anche il mantenimento del tenore di vita liberamente scelto dai coniugi.

Per la costituzione del fondo patrimoniale occorre necessariamente l’esistenza di un vincolo matrimoniale, tale istituto è, pertanto, precluso alle coppie di fatto (conviventi more uxorio), e ai single.

Il fondo patrimoniale è costituito mediante atto pubblico, così dispone, infatti, il citato primo comma dell’art. 167 cod. civ. L’unica eccezione è rappresentata dalla costituzione del fondo ad opera di un soggetto terzo per testamento. La costituzione del fondo per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona invece con l’accettazione da parte dei coniugi anche con atto pubblico posteriore.

Il fondo patrimoniale può essere costituito sui beni di proprietà di uno solo dei coniugi o di entrambi, in ogni caso, la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi(3), salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione. È, infatti, consentito ad entrambi i coniugi, ad uno solo di essi o al terzo di riservarsi la proprietà dei beni. In questo caso l’oggetto del conferimento non è la proprietà o la titolarità del bene ma il suo godimento, in modo analogo alla costituzione di un usufrutto. Oggetto del fondo patrimoniale sono solitamente gli immobili (case, fabbricati di ogni genere, terreni edificabili o agricoli) e la maggiore parte dei diritti reali(4) su questi ultimi, ma può comprendere titoli di credito (per esempio azioni di società) o beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili). Anche i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale devono essere impiegati per i bisogni della famiglia.

In ogni caso, affinché la costituzione del fondo sia opponibile ai terzi, occorre che l’atto di costituzione venga annotato a margine dell’atto di matrimonio al pari delle convenzioni matrimoniali(5) .

Inoltre, al fine di rendere noti ai terzi i beni concretamente assoggettati al vincolo di destinazione, il fondo patrimoniale deve essere trascritto anche sui pubblici registri, qualora abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati.

Per la amministrazione dei beni del fondo si osservano le stesse norme previste per la amministrazione dei beni della comunione legale(6) . L’amministrazione ordinaria dei beni del fondo spetta, pertanto, a entrambi i coniugi disgiuntamente. E’ però necessario il consenso di entrambi i coniugi, per il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, quindi anche per la vendita dei beni costituiti in fondo patrimoniale anche se il proprietario è uno solo di essi. Lo stesso vale per tutti gli altri atti dispositivi (es. costituzione di un diritto di usufrutto sul bene, concessione di diritti di garanzia).

Se nella famiglia ci sono figli minori, peraltro, non si possono alienare, ipotecare o dare in pegno o comunque vincolare i beni del fondo patrimoniale se non con espressa autorizzazione del giudice. Questa regola, può però essere derogata inserendo nell’atto costitutivo del fondo una clausola che consente di disporre dei beni senza bisogno dell’autorizzazione del giudice, anche in presenza di figli minori(7) .

Come sopra accennato, i beni del fondo sono strettamente vincolati ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che anche i creditori subiscono tale “limitazione”: il creditore non può, infatti, soddisfarsi sui beni e sui frutti del fondo in relazione ai debiti che conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia(8).

Ne consegue che i creditori potranno agire sui beni del fondo patrimoniale e sui loro frutti essenzialmente in due casi, ovvero qualora: i) il debito è stato contratto dai coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia (ad esempio il mutuo contratto per l’acquisto della casa di abitazione); ii) oppure se il debito è stato contratto dai coniugi per scopi estranei ai bisogni della famiglia e di tale circostanza i creditori non fossero a conoscenza (ad esempio, il mutuo contratto per l’acquisto di una casa delle vacanze in realtà destinata ad abitazione di un terzo soggetto).

L’onere della prova che il debito era stato contratto per cause estranee ai bisogni della famiglia incombe su chi intenda eccepire l’inespropriabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, vale a dire sul debitore (ovvero i coniugi), chiunque vi abbia interesse (9).

Si segnala che, qualora l’atto di conferimento del bene nel fondo patrimoniale sia stato effettuato in frode ai creditori (es. costituito per sottrarsi al pagamento di debiti preesistenti), la dottrina e la giurisprudenza ritengono che esso sia revocabile ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 2901 e ss. cod. civ. Con la conseguenza che l’atto che arrechi pregiudizio al creditore verrà dichiarato inefficace ed il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, potrà promuovere azioni esecutive su tali beni.

Il fondo patrimoniale può terminare(10) in seguito all’annullamento, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tuttavia, nel caso in cui dal matrimonio annullato, sciolto o cessato siano nati figli e questi siano ancora minori al momento della cessazione del matrimonio, il fondo patrimoniale cesserà soltanto al raggiungimento della maggiore età da parte dell’ultimo dei figli. Inoltre, nel caso in cui vi sia la necessità o l’utilità evidente, il giudice può comunque attribuire ai figli in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo stesso.

Molto controversa, invece, nella giurisprudenza, la possibilità per i coniugi di sciogliere consensualmente il fondo a prescindere dal verificarsi di una della cause tipiche sopra citate.


(1) In tale concetto di famiglia sono compresi i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente, nonché, secondo la dottrina, gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo; in quest’ultimo caso in considerazione del fatto che i coniugi sono tenuti al mantenimento di tali soggetti

(2) Ed invero, per bisogni della famiglia debbono intendersi le esigenze di vita dei suoi componenti. Si deve peraltro ritenere ormai acquisita una certa ampiezza del concetto di bisogni della famiglia, ricomprendendo in esso, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche, ecc.), anche i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa. Non solo le spese per le necessità primarie ma anche le spese per assicurare il tenore di vita prescelto dai coniugi sono considerate rientranti nella previsione. L’aspetto del tenore di vita costituisce, tuttavia, un dato variabile e, per certi versi, privo di precisi contorni e delimitazioni. È rimessa, infatti, alla decisione dei coniugi la scelta in ordine al tenore di vita ed al suo rapporto più o meno elevato rispetto alle proprie possibilità economiche, scelta che non sempre i coniugi effettuano espressamente e che può mutare nel corso del rapporto matrimoniale. Si ammette anche che i coniugi possano condurre un tenore di vita più elevato rispetto alle loro capacità economiche utilizzando i beni del fondo.

(3) Art. 168, cod. civ. (Impiego ed amministrazione del fondo): “ La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia. L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale”.

(4) Si ritiene in dottrina che si possa costituire il vincolo del fondo non solamente sul diritto di proprietà ma anche su diritti reali come superficie, usufrutto e enfiteusi. Sono da escludere i diritti reali come l’uso, l’abitazione e la servitù in quanto non possono essere oggetto di autonoma disposizione essendo legati all’intuitus personae.

(5) Le convenzioni matrimoniali sono gli atti con i quali i coniugi decidono, ad esempio, il regime patrimoniale (comunione dei beni o separazione dei beni).

(6) Art. 180 cod. civ. (Amministrazione dei beni della comunione): “L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.”

(7) La giurisprudenza, infatti, ha recentemente chiarito che la clausola contenuta nell’atto costitutivo alla cui stregua i coniugi convengono che i beni appartenenti al fondo stesso potranno essere alienati, ipotecati o comunque vincolati sulla base del loro mero consenso, pur in presenza di figli minori, rende superflua ogni autorizzazione giudiziale. Cfr. Trib. Milano, 29 aprile 2010 “In materia di fondo patrimoniale, la clausola contenuta nell’atto costitutivo alla cui stregua i coniugi convengono che i beni appartenenti al fondo stesso potranno essere alienati, ipotecati o comunque vincolati sulla base del loro mero consenso, pur in presenza di figli minori, rende superflua ogni autorizzazione giudiziale”. Conforme Tribunale di Verona 30 maggio 2000 “Qualora l’atto di costituzione di beni immobili in fondo patrimoniale preveda che, anche in presenza di figli minori, i coniugi possano concordemente, senza autorizzazione giudiziale, alienare tali beni, il tribunale deve dichiarare il non luogo a procedere in ordine alla richiesta d’autorizzazione avanzata da entrambi i coniugi genitori di figli minori”.

(8) Art. 170 cod. civ. (Esecuzione sui beni e sui frutti). “L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

(9) Si segnala che all’azione di opposizione all’esecuzione intrapresa sui beni costituenti il fondo patrimoniale, oltre al debitore, si deve ritenere legittimato ad eccepire l’inespropriabilità chiunque vi abbia interesse, compreso il coniuge non debitore, mentre si è affermato che l’azione possa essere esercitata anche dai figli in proprio, se maggiorenni ma non autonomi patrimonialmente; per il tramite di un curatore speciale, se minorenni. Il vincolo di inespropriabilità non può essere rilevato d’ufficio dal giudice ma deve essere eccepito da chi intenda opporlo al creditore procedente

(10) Art. 171 cod. civ. (Cessazione del fondo): “La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo. Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale”.