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Prime riflessioni sul nuovo assegno divorzile (disegno di legge)

Il 15 maggio 2018 le Camere hanno approvato un disegno di legge (in calce) sulla riforma dell’assegno divorzile che diventerà presto Legge. La riforma legislativa è la conseguenza di svariate pronunce della Corte di Cassazione che, dapprima, nel 2015 (Cass. Civ. 11504 del 10 maggio 2017), ha drasticamente ridotto l’entità degli assegni di mantenimento in sede divorzile eliminando il parametro del tenore di vita ed asserendo il principio che l’assegno non era dovuto in favore di chi fosse potenzialmente in grado di procurarsi un’indipendenza o autosufficienza economica (collegamento con Nuovi orientamenti della Cassazione sull’assegno divorzile).

 Principio corretto dalle sezioni unite della Cassazione l’11 luglio 2018 introducendo, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, la valutazione dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge con analisi del caso concreto (durata matrimonio, altre rendite del beneficiario, valutazione del contributo di ciascun coniuge alla crescita professionale dell’altro coniuge con eventuali rinunce personali a livello lavorativo nell’interesse della famiglia).

La riforma ribadisce quest’ultimo orientamento della Cassazione confermando, a questo punto, definitivamente, la scomparsa del tenore di vita (in costanza di matrimonio) quale parametro per determinare l’assegno di mantenimento divorzile ed introducendo nuovi parametri per determinare lo stesso. Anzitutto, precisiamo, laddove il coniuge più debole non abbia una fonte di reddito, l’assegno potrà essere concesso soltanto a tempo, al fine di permettere al coniuge beneficiario dell’assegno di inserirsi nel contesto del lavoro al fine di raggiungere una indipendenza economica. Con ulteriore esclusione dell’assegno di mantenimento quando il coniuge economicamente più debole sia comunque autosufficiente dal punto di vita economico. Ci permettiamo di ricordare, peraltro, che l’indipendenza deve essere valutata non solo sulla scorta del reddito proveniente da attività lavorativa ma anche con valutazione del patrimonio del coniuge (eventuali proprietà immobiliari, etc.) ovvero altre entrate (rendite, pensioni).

Viene, peraltro, ribadito, confermando molteplici pronunce giurisprudenziali sul punto, che l’assegno di divorzio non dovrà essere riconosciuto nel caso in cui il coniuge che lo riceve abbia allacciato una stabile relazione (anche con una mera convivenza) con altro compagno/a. (collegamento con Revoca dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge in presenza di nuovo stabile legame affettivo e non (come in passato) di stabile nuova convivenza).

Con la riforma, in pratica, è stata confermata la funzione perequativa/compensativa dell’assegno divorzile laddove, nelle ipotesi di matrimoni di lunga durata, il coniuge che pretende l’assegno, riesca a provare in giudizio di aver fornito un importante contributo alla crescita umana, sociale, economica e professionale dell’altro coniuge, ovvero, nel caso in cui l’età avanzata non gli consentirebbe un reinserimento nel mondo del lavoro.

 

“Modifiche all’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile”

Testo approvato il 14 maggio 2019

Art. 1.

  1. Il sesto comma dell’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:«Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può disporre l’attribuzione di un assegno a favore di un coniuge, tenuto conto delle circostanze previste dal settimo comma».
  2. Dopo il sesto comma dell’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«Al fine di cui al sesto comma, il tribunale valuta: la durata del matrimonio; le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; l’età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; l’impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.

Tenuto conto di tutte le circostanze indicate nel settimo comma, il tribunale può predeterminare la durata dell’assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili.

L’assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche non registrata, del richiedente l’assegno. L’obbligo di corresponsione dell’assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell’unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza».

  1. Il decimo comma dell’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è abrogato.
  2. Al comma 25 dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole: «dal quinto all’undicesimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto al tredicesimo comma».

Art. 2.

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

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