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Revoca del mantenimento all’ex coniuge: pronuncia storica

Premessa

Revoca dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge: pronuncia storica. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22604, depositata lo scorso 16 ottobre 2020, ha stabilito che può essere disposta la rimodulazione, o, addirittura, la revoca dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge che ha instaurato una nuova relazione stabile. Ciò indipendentemente dall’esistenza di una vera e propria convivenza.

Il precedente orientamento della Giurisprudenza

La pronuncia dello scorso 16 ottobre 2020 si pone in linea con un percorso interpretativo della Giurisprudenza, che, nel corso degli anni, ha allargato sempre di più il novero dei requisiti per la revoca dell’assegno di mantenimento.

In un primo momento, infatti, la Giurisprudenza ha ammesso la possibilità di richiedere ed ottenere la revoca dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge non solo nelle ipotesi in cui quest’ultimo convolasse a nuove nozze, ma anche nel caso in cui instaurasse una stabile convivenza con un altro partner (si veda, sul tema: Le nuove Relazioni sentimentali – conseguenze sui provvedimenti in sede di separazione” e ).

Per molti anni la possibilità di richiedere la revoca dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge è rimasta legata al concetto di stabile convivenza, secondo le forme previste dalla legge.

Si sono poi distinte, sul tema, due pronunce di merito, rispettivamente l’ordinanza del Tribunale di Como del 12 aprile 2018 e il decreto del Tribunale di Ancona del 21 maggio 2018 n. 6360 (si veda, sul tema: Revoca dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge in presenza di nuovo stabile legame affettivo e non (come in passato) di stabile nuova convivenza”).

Nello specifico, nella prima pronuncia il Giudice ha dato rilievo, ai fini dell’interruzione del diritto all’assegno, alle caratteristiche economiche del nuovo legale sentimentale dell’ex coniuge beneficiario, a prescindere dal requisito della stabile convivenza con il nuovo partner. Sulla base di questa argomentazione, non ha confermato l’assegno di mantenimento al coniuge che aveva instaurato una nuova relazione pur senza regolare convivenza.

Il Tribunale di Ancona, con una pronuncia simile, ha disposto la revoca dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge, sulla base di una serie di prove raccolte dal ricorrente, che comprovavano l’esistenza di una stabile relazione affettiva, sugellata da molteplici fine settimana trascorsi insieme, sebbene durante la settimana la convivenza fosse solo sporadica.

Le due pronunce richiamate hanno rappresentato una novità in materia di assegno di mantenimento. Hanno infatti riconosciuto la possibilità di chiederne ed ottenerne la revoca nel caso dell’esistenza di un nuovo legame del coniuge beneficiario e a prescindere dall’instaurazione di una stabile convivenza, ufficializzata nelle forme previste dalla legge.

È nel contesto di questa evoluzione interpretativa, che, a distanza di due anni dalle pronunce dei Tribunali di Ancona e di Como, si è inserita l’ordinanza della Cassazione, dello scorso 16 ottobre 2020, confermando le soluzioni cui erano giunti i due Tribunali di merito nel 2018.

Il caso

Nel caso che ha dato origine alla pronuncia del 16 ottobre 2020, una donna separata aveva avviato, da diversi anni, una relazione stabile con un nuovo partner, con il quale si vedeva ogni giorno e trascorreva più notti nel corso della settimana, pur mantenendo residenza e domicilio formalmente distinti da quelli del nuovo compagno. L’ex marito, che da anni era tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento in favore della donna, sosteneva che, nonostante gli indirizzi di residenza fossero differenti, la ex moglie vivesse di fatto insieme al nuovo partner. Chiedeva, di conseguenza, la revoca o la rimodulazione dell’assegno di mantenimento.

La Cassazione ha dato ragione all’ex marito, riconoscendo la sussistenza dei presupposti per il venir meno dell’obbligo alla corresponsione dell’assegno di mantenimento. Secondo il ragionamento portato avanti dalla Corte, infatti, il diritto all’assegno di mantenimento può essere revocato nel caso in cui il beneficiario abbia instaurato una relazione sentimentale con un nuovo partner, con periodi più o meno lunghi di convivenza, tale da poter essere considerata un’unione stabile[1].

L’interpretazione dei requisiti di stabilità e continuità della relazione

Nello specifico, può essere riconosciuta la stabilità e la continuità di una relazione, anche nei casi in cui non ci sia una convivenza sancita dalla legge o dalla comune residenza. Ai fini dell’idoneità a determinare la revoca dell’assegno di mantenimento è sufficiente che i due nuovi partner abbiano adottato gli stili di vita tipici di una famiglia di fatto (presentarsi alle persone come “il compagno” o “la compagna”, dormire insieme, rispettare la fedeltà e l’assistenza familiare, etc…).

La Cassazione, in particolare, ha messo in evidenza che i periodi di convivenza con il nuovo partner non devono essere considerati singolarmente, ma complessivamente. Il requisito della stabilità e della continuità, che porta alla decadenza del diritto all’assegno, deriva dalla sommatoria dei periodi trascorsi insieme al nuovo partner.

Si tratta di una pronuncia rivoluzionaria. Precedentemente, come anticipato, la Cassazione riteneva che i requisiti della stabilità e della continuità potessero essere riscontrati solamente nel caso dell’instaurazione di una vera e propria convivenza. Convivenza secondo le forme previste e regolate dalla legge e, soprattutto, in presenza di una comune residenza[2].

Con l’ordinanza n. 22604 dello scorso 16 ottobre 2020, la Cassazione è andata oltre. Ha affermato il principio per cui è sufficiente l’esistenza di un legame, stabile e non occasionale, con il nuovo partner, a determinare il venir meno dell’obbligo all’assegno di mantenimento, anche in assenza di una convivenza ufficializzata.

Conclusione: l’esclusione del dovere di solidarietà post coniugale

La pronuncia, peraltro, si pone in linea con la disciplina dell’assegno di mantenimento contenuta nel Codice Civile. L’assegno di mantenimento trova, infatti, fondamento nel dovere di assistenza materiale tra i coniugi che permane anche successivamente alla separazione. L’art. 156 cod. civ.[3] stabilisce, infatti, che nel pronunciare la separazione, il Giudice può porre a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento. Tuttavia, si tratta di un provvedimento eccezionale, che può essere concesso nel caso in cui il coniuge beneficiario non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento con i propri redditi e vi sia quindi una situazione di sperequazione economica tra i due ex coniugi (si veda, sul punto: Prime riflessioni sul nuovo assegno divorzile).

La Cassazione ha voluto sottolineare proprio questo ruolo eccezionale dell’assegno di mantenimento, il cui diritto viene meno nel caso di un nuovo legame sentimentale. La volontà di intraprendere una nuova relazione sarebbe espressione di una libera scelta tale da recidere ogni legame con il precedente matrimonio ed escludere il relativo dovere di solidarietà post coniugale.

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[1] Di seguito un estratto della pronuncia in esame: “Il Collegio ritiene sussistente il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente. La pronuncia impugnata ha infatti richiamato i consolidati orientamenti in tema di famiglia di fatto, ritenendo dimostrata nel caso di specie la frequentazione quotidiana e i diversi periodi di convivenza”.

[2] Con la sentenza n. 32871/2018, infatti, la Corte stabiliva che l’instaurazione di una convivenza stabile e continuativa intrapresa con un nuovo partner fosse suscettibile di determinare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento gravante sull’ex compagno, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei due conviventi fossero utilizzate in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare.

[3] Art. 156 c.c.: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.