ll ricorso in giudizio dei conviventi con figli
Il ricorso in giudizio dei conviventi con figli è un procedimento complesso. L’ultima modifica in materia è avvenuta con la Legge del 10 dicembre 2012, n. 219, che, di fatto, ha spostato la sede dei procedimenti attinenti alle controversie in materia di esercizio della potestà genitoriale tra genitori di figli minori nati fuori dal matrimonio, dal Tribunale dei Minorenni al Tribunale ordinario. Con tale riforma, pur non avendo modificato il rito processuale che resta quello camerale su diritti soggettivi, acquista maggior rilevanza la fase preliminare di conciliazione, nonostante questa, formalmente, non sia prevista. Il ruolo fondamentale introdotto è quello del giudice-mediatore che, svestiti gli abiti di soggetto terzo che “impone” la soluzione, assume la funzione di restituire ai membri della famiglia uno statuto attraverso un rito definito partecipativo, durante il quale si cerca una mediazione fra i genitori al fine di ottenere una decisione comune nell’interesse primario dei figli.
Tale procedura è stata introdotta con l’intento di creare una sinergica collaborazione tra le parti e di consentire l’accelerazione dei tempi di accesso alla prima udienza giudiziale. Infatti, il procedimento prevede che, depositato il ricorso in giudizio dei conviventi con figli da parte del genitore-ricorrente, si proceda con lo scambio delle difese con la controparte, lette le quali il Collegio può deliberare:
- Qualora non reputi possibile una conciliazione, un’udienza dinanzi a sé;
- Rimettere le parti dinanzi al giudice-mediatore, riservandosi un intervento successivo se fallisse il tentativo di conciliazione;
- Qualora vi siano conclusioni parzialmente conformi dei genitori, pronunciare provvedimenti provvisori;
- Qualora i genitori concordino integralmente sulle condizioni di affidamento e mantenimento, si può effettuare un ricorso congiunto affidamento figlio naturale: in tal caso i genitori non dovranno neppure comparire davanti al Giudice e l’esame del Tribunale si limiterà alla verifica dell’adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori nell’interesse della prole minore.
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