Tag Archivio per: separazione addebito

La separazione con addebito

Nel pronunciare la separazione giudiziale, ove ricorrano specifiche circostanze, e se richiesto da una delle parti, il Giudice può dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione (cd. separazione con addebito), come previsto dall’art. 151 cod. civ(1).

L’addebito presuppone: i) la violazione, da parte di uno dei coniugi dei doveri e degli obblighi nascenti dal matrimonio; ii) l’accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali (per esempio, adulterio, ma anche altre condotte contrarie ai doveri coniugali) abbia causato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza (ovvero, esemplarmente, la sussistenza di un rapporto di causa/effetto tra l’adulterio e la determinazione di addivenire alla separazione(2) e tale circostanza si sia stata determinante con riguardo alla decisione di interrompere la convivenza con il coniuge (ne consegue che non si può addebitare la separazione sulla base di comportamenti successivi alla cessazione della convivenza); iii) che sussista l’imputabilità, ossia la riferibilità dell’atto al comportamento volontario e cosciente di persona capace di intendere e di volere (ne consegue che non può essere addebitata la separazione al coniuge che abbia posto in essere comportamenti contrari ai doveri coniugali a causa di uno stato di malattia mentale).

La pronunzia dell’addebito è soggetta ad una valutazione discrezionale ad opera del Giudice, il quale, nel valutare la violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, dovrà comunque riferirsi al complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, tenendo conto del comportamento di entrambi anche attraverso un giudizio di comparazione degli stessi. Il contegno tenuto da un coniuge, infatti, non può mai essere giudicato senza valutarlo comparativamente con quello tenuto dall’altro coniuge, al fine di valutare se il comportamento lesivo dei doveri coniugali non possa trovare giustificazione nelle provocazioni dell’altro coniuge(3) .

I comportamenti che possono portare alla pronunzia dell’addebito della separazione possono riguardare una delle situazioni giuridiche garantite pariteticamente ai coniugi: i) dalle norme del codice civile agli artt. 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (Doveri verso i figli)(4) ; e ii) dalla Costituzione.

In termini pratici, sulla formatasi giurisprudenza si sono individuati i casi in cui è possibile ottenere l’addebito della separazione.

In ordine ad esempio al principio costituzionale dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Costituzione) discende l’addebito della separazione in tutti quei casi in cui i comportamenti di un coniuge ostacolino l’altro coniuge nello svolgimento della sua personalità e nell’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti. Tale principio è stato applicato dalla giurisprudenza soprattutto in relazione al diritto di libertà religiosa (art. 19 Costituzione)(5) .

Relativamente alla violazione dell’obbligo di fedeltà (statuito all’art. 143, secondo comma, cod. civ.), si rileva che lo stesso non si riduce esclusivamente alla sfera fisico-sessuale, bensì si estende ad una più ampia fiducia e dedizione reciproca che dovrebbe connotare i rapporti coniugali. Alla luce di quanto detto, pertanto, si potrà avere violazione del suddetto dovere ed il conseguente addebito della separazione anche in assenza di relazioni sessuali extraconiugali, essendo sufficiente anche solo l’esternazione di comportamenti tali da ledere la sensibilità e la dignità del coniuge(6) . Anche nell’ipotesi di effettivo tradimento da parte di un coniuge, il giudice dovrà, in ogni caso, accertare il nesso causale tra il tradimento e la crisi coniugale(7) .

Sotto altro profilo, costituiscono fatti addebitabili anche quelli che violano l’obbligo della coabitazione qualora il coniuge non collabori per raggiungere l’accordo o non rispetti l’accordo sulla residenza familiare o, comunque, si allontani dalla residenza comune senza una valida ragione oggettiva. La giurisprudenza, al riguardo, invece, ha escluso l’addebitabilità della separazione ove l’abbandono della residenza coniugale sia dovuta a giusta causa, o ad una situazione di tensione(8) . La Corte ha poi ritenuto che costituisca una valida deroga all’obbligo di coabitazione l’accordo tra i coniugi di vivere, per ragioni di lavoro, in città diverse incontrandosi solo nel fine settimana.

Costituiscono, altresì, fatti addebitabili anche quelli che violano l’obbligo di assistenza e di collaborazione. Così, secondo la giurisprudenza, costituiscono motivo di addebito: l’impedimento all’esercizio dei rapporti di un coniuge con la propria famiglia di origine; l’’atteggiamento fortemente autoritario e impositivo di un coniuge; l’ingiustificato rifiuto di avere rapporti sessuali; le aggressioni all’integrità fisica, morale e sociale dell’altro coniuge; i comportamenti riconducibili al concetto di mobbing (9) la reiterata divulgazione di notizie false, di carattere diffamatorio, sul conto del coniuge.

I principali effetti che conseguono alla pronuncia di addebito si producono sul piano successorio ed in materia di fissazione dell’assegno. Infatti, al coniuge al quale la separazione è stata addebitata non ha diritto ad alcun assegno di mantenimento, ma ha solo il diritto agli alimenti, qualora ne sussistano i presupposti. Inoltre, il coniuge al quale la separazione è stata addebitata non ha diritti successori nei confronti dell’altro coniuge, ma può avere diritto solo ad un assegno vitalizio a carico dell’eredità, se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti legali a carico dell’altro coniuge.


(1) Ed invero, il secondo comma dell’art. 151 cod. civ. così statuisce: “Il giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

(2) Appello Roma, 11 ottobre 2012 “Ai fini della pronuncia di addebito della separazione personale tra coniugi non è sufficiente l’accertamento giudiziale della violazione da parte del coniuge dei doveri posti dall’art. 143 c.c., essendo altresì necessario accertare il nesso di causalità tra la citata condotta del trasgressore e la crisi coniugale”.

(3) Cassazione civile n. 2740, 5 febbraio 2008, “La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza; deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Ai fini dell’addebitabilità della separazione, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell’altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (cfr. Nuova Giur. Civ., 2008,10,1,1220). Conforme Tribunale di Milano, 20 settembre 2001.

(4) Art. 143 cod. civ. (Diritti e doveri reciproci dei coniugi). “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.”
Art. 144 cod. civ. (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia). “I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”.
Art. 147 cod. civ. (Doveri verso i figli) “ Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”

(5) Alcune pronunzie hanno, per esempio, affermato che il mutamento di fede religiosa da parte di un coniuge, e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, non può considerarsi come ragione di addebito della separazione, salvo il caso in cui detta pratica sia incompatibile con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore: Cassazione civile 6 agosto 2004, n. 15241 “In tema di separazione personale tra coniugi, il mutamento di fede religiosa – e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto -, connettendosi all’esercizio dei diritti garantiti dall’art. 19 della Costituzione, non può, di per sé solo, considerarsi come ragione di addebito della separazione, a meno che non vengano superati i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore fissati dagli artt. 143, 147 c.c., determinandosi, per l’effetto, una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio della prole”

(6) Cassazione civile, 11/06/2008, n. 15557 “L’obbligo della fedeltà deve essere inteso non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, avvicinandosi la nozione di fedeltà coniugale a quella di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune”.

(7) In una recente pronuncia il Tribunale di Milano ha statuito che non può essere pronunziato l’addebito della separazione, pur in presenza di un tradimento, se è già preesistente una crisi coniugale (Tribunale di Milano, 20 marzo 2013): “L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 12.6.2006 n. 13592); ciò salvo che, la parte cui si addebiti l’adulterio non provi la situazione di preesistenza della crisi coniugale e cioè che era già irrimediabilmente in atto una crisi coniugale, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”

(8) Cassazione civile n. 1202, 20/01/2006 : “L’allontanamento di un coniuge dalla casa familiare attuato unilateralmente, senza il consenso dell’altro, non può essere invocato quale causa dell’addebito della separazione quando è legittimato da una giusta causa, vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto, ma anche da avvenimenti o comportamenti altrui, incompatibili con la protrazione della convivenza (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici la sentenza di merito che ha ravvisato tale giusta causa nella situazione, accettata dal marito, di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti sessuali tra i coniugi, sicché risultava anche accertato che la frattura tra questi era precedente all’allontanamento della moglie dalla casa coniugale)”.

(9) Tribunale Napoli Sez. I, 27/09/2007: “La continua denigrazione di un coniuge da parte dell’altro, integrando il c.d. “mobbing”, può comportare l’addebito della separazione al coniuge responsabile di tali abusi (nella specie l’addebito è stato escluso perché il tribunale non ha ritenuta raggiunta la prova della riferibilità alla moglie dello stato depressivo in cui versa il marito)”.