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Il reato di stalking

Quando il tuo ex diventa invadente e pericoloso

Che cos’è lo “stalking”?
Con la parola anglosassone “stalking” (1), si qualifica un insieme di comportamenti reiterati, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi, tali da produrre un disagio psichico e fisico, oltre che un senso di timore, posti in essere dal persecutore nei confronti della sua vittima.

Tipica è la condotta “forzata” e “controllante” del persecutore, idonea a condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana della vittima.

Quali comportamenti vengono puniti?
Lo stalking non è un fenomeno omogeneo, caratterizzato da un modello di condotta tipica: né da un profilo tendenziale del c.d. “stalker” (2). Nella maggior parte dei casi, i comportamenti assillanti provengono da uomini, solitamente partner o ex partner della vittima, ma il persecutore potrebbe essere anche un collega o vicino di casa.

La gamma di condotte che possono rappresentare “minacce e/o molestie assillanti” (3) è molto ampia. Il reato, generalmente, si realizza attraverso la combinazione di più azioni: per esempio, tramite il sorvegliare, l’inseguire, gli appostamenti sotto casa, raccogliere informazioni sulla vittima; ma, anche, attraverso la diffusione di dichiarazioni diffamatorie ed oltraggiose, la minaccia di violenza, anche rivolta verso famigliari o conoscenti. Anche le semplici telefonate, se reiterate ed idonee ad ingenerare nella vittima uno stato di soggezione psicologica, possono integrare il reato di stalking.

Per la configurazione del reato (4) occorre: “un’ossessione dinamica” dello stalker, in continua crescita, alimentata dall’esigenza di soddisfare i propri impulsi, con stimoli crescenti, volti al proprio appagamento; il provocare nella vittima “un grave disagio psichico” o “un giustificato timore per la sicurezza o per il modo di vivere proprio e/o di “persona vicina” e/o di più “persone vicine” (5); la condotta persecutoria reiterata nel tempo.

La tutela delle vittime
L’Art. 612 – bis del Codice Penale (6) prevede, per il reato di stalking, la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni (7), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

La pena è aumentata (8), se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona legata da relazione affettiva alla persona offesa (come per esempio l’ex convivente).

Se la condotta viene posta in essere nei confronti di un minore, di donna gravida o di una persona con disabilità, la pena è aumentata sino alla metà.

La procedibilità è a querela della persona offesa, che deve agire entro sei mesi; può procedersi d’ufficio, quando il fatto viene commesso nei confronti di un minore oppure di persona con disabilità, quando il fatto da un ammonimento formale (9) da parte della Autorità di pubblica sicurezza, o quando il fatto è connesso (10) con altro reato perseguibile d’ufficio.

(1) – Con il termine “stalking”, che deriva dal verbo to stalk, considerato nella sua accezione di “camminare con circospezione”, “camminare furtivamente”, indicante anche, talvolta, il “cacciatore in agguato”, si richiamano diverse e molteplici situazioni, non riconducibili ad una fattispecie tipizzata. La previsione normativa del reato, in Italia, segue una tendenza diffusasi in molti paesi. Ad esempio, negli Stati Uniti, sulla scia di una legge approvata nel 1991 dallo Stato della California, lo stalking costituisce reato in tutti i 50 Stati della Federazione e, dal 1996, con “l’Interstate Stalking Act”, lo stalking è divenuto un crimine federale. Nel Regno Unito, invece, una figura simile è stata adottata nel 1997, con il “Protection from Harassment Act”, mentre in Germania è stato introdotto solo recentemente, nell’anno 2007.

(2) – In genere si parla anche di “sindrome del molestatore assillante”, sottolineandone il carattere di “costrizione” della relazione che si instaura tra il persecutore e la persona offesa. Non sempre, peraltro, il “molestatore assillante”, tende ad identificarsi in un soggetto con precedenti penali, affetto da disturbi mentali o, ancora, dedito all’abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche, come solitamente si pensa.

(3) – Per minaccia si intende la prospettazione di un male futuro e prossimo, la cui verificazione dipende dalla volontà dell’agente; per molestia, ogni attività che alteri dolorosamente o fastidiosamente l’equilibrio psico-fisico normale di un individuo. A tal proposito, si è ritenuto che integra l’elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di “sms”, di messaggi di posta elettronica o postati sui c.d. “social network” (ad esempio, “facebook”), nonché continue telefonate, nonché la divulgazione attraverso strumenti elettronici di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima. Si veda, al riguardo, Cassazione penale, sez. V, sentenza 16.07.2010: “le continue telefonate, specialmente se effettuate da persona che ha già posto in essere gravi atti aggressivi e minacce contro la parte lesa, non possono non essere lette come atti persecutori tali da ingenerare nelle vittime uno stato di continua paura per sè stesse, tanto da dovere mutare le proprie normali abitudini di vita per difendersi da eventuali nuove azioni aggressive”.

(4) – Per la realizzazione del reato, non è necessaria una lunga sequela di azioni delittuose, essendo sufficiente che le condotte violente o minacciose siano di numero e consistenza tali da ingenerare nella vittima il fondato timore di subire offesa alla propria persona e da provocarle un perdurante e grave stato d’ansia, ovvero un fondato timore per l’incolumità propria o di un proprio congiunto. La Cassazione penale precisa, in tal senso, che “se è vero che l’art. 612 bis c.p., richiede la reiterazione delle condotte di violenza o minaccia – come sottolineato dal ricorrente – è altresì evidente che non occorre una lunga sequela di azioni delittuose per ritenere integrato il reato, essendo sufficiente che esse siano di numero e consistenza tali da ingenerare nella vittima il fondato timore di subire offesa alla propria integrità fisica o morale e da provocare nella stessa “un perdurante e grave stato d’ansia”, ovvero “un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto” (Cassazione penale, sez. V, sentenza n. 27798 del 4.4.2013).

Nelle prime pronunce giurisprudenziali, il “perdurante e grave stato d’ansia o di paura” viene inteso non come uno stato patologico clinicamente accertato, bensì come uno stato d’animo della persona offesa, caratterizzato da sentimenti di esasperazione e di profonda prostrazione, concretamente accertabili e non transitori (Tribunale di Milano, sentenza del 17.04.2009). Analogamente, si è ritenuto sufficiente che gli atti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima. La Cassazione penale si è espressa affermando “la dimostrazione della ricorrenza anche dell’evento naturalistico della fattispecie: il timore, espresso pubblicamente alla polizia giudiziaria (…) deve valutarsi come riscontro di uno stato (…) di paura che trasmoda seriamente l’effimera e passeggera condizione di ansia” (Cassazione penale, sentenza n. 42953 del 22.09.2011).

(5) – A tal proposito, è stato affermato che integra il delitto di atti persecutori anche la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di più persone, costituendo, per ciascuna, motivo di ansia, non richiedendosi, infatti, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona.

(6) – Art. 612-bis Cod. pen. “Atti persecutori”. Il reato di stalking è entrato a far parte dell’ordinamento giuridico italiano con il Decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009 (convertito in Legge n. 38 del 23 aprile 2009). Il reato in oggetto è stato inserito nel capo III del titolo XII, parte II del codice penale italiano, nella sezione relativa ai delitti contro la libertà morale.

Una giurisprudenza frequente ha affermato che rientrerebbe nella categoria del reati c.d. “abituali”. Per la configurabilità del reato, infatti, occorre la reiterazione di condotte di minaccia e violenza, non per forza di lunga sequela: Cassazione penale, sentenza n. 20993 del 27.11.2012 e del 15.5.2013: “(…) c.d. stalking, essendo consistiti in una nutrita serie di episodi di pesante interferenza dell’imputato nella vita privata della persona offesa, con caratteristiche di assillante insistenza ed ossessiva ripetitività (frequentissime telefonate, massiccio invio di sms, appostamenti e pedinamenti, scenate di gelosia, con intollerabile esercizio di potere di veto sulle scelte di frequentazione sociale della vittima, intrusioni moleste nella vita privata di persone vicine alla vittima), che si sono susseguiti, (…) costringendo (…) in tale periodo a modificare le sue abitudini di vita quotidiana – rarefazione delle uscite da casa e delle frequentazioni sociali, messa in atto di manovre diversive, sensazione costante di essere seguita ed osservata e conseguente predisposizione di cautele difensive (nella scelta degli orari, nei percorsi da compiere, etc.), diversa gestione dei rapporti con i familiari, pure coinvolti nelle moleste attività dell’imputato”.

Interessante è vedere come il Decreto legge citato abbia inserito, nel Codice di procedura penale, un’importante disposizione. Con l’Art. 282-ter si prevede la possibilità per il giudice, nel corso del procedimento penale, di ordinare il divieto di avvicinamento dell’imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa o di disporre l’obbligo di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla vittima stessa. Il giudice può, altresì, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone vicine o conviventi con la vittima.

(7) – La Legge n. 94 del 9.8.2013, di conversione del Decreto legge n. 78 del 1.7.2013 (recante “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”), ha aumentato da quattro a cinque anni il limite edittale massimo della pena prevista per il delitto di cui all’Art. 612-bis.

(8) – Il Decreto legge n. 93 del 14.08.2013 (recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”), nel testo approvato in sede di conversione in legge, ha modificato il 2° comma dell’Art. 612-bis, configurando un aggravamento di pena nel caso in cui il fatto sia commesso dal coniuge, anche separato, anche solo di fatto, o divorziato, nonché da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
Tale Decreto, pur avendo un contenuto assai eterogeneo, è principalmente dedicato all’introduzione di nuove misure volte a contrastare la violenza ai danni delle donne, con particolare riguardo alla violenza commessa in ambito familiare e domestico. Dai lavori parlamentari, emerge, non a caso, che l’aggravante di pena, prevista al 2° comma dell’Art. 612-bis, si giustifica per il maggior disvalore della condotta tenuta da colui che non accetta la rottura della relazione sentimentale con la vittima
Altra interessante novità legislativa apportata dal Decreto menzionato, è l’introduzione di una nuova previsione aggravante, al 2° comma della norma, che considera il fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

(9) – Un caso particolare di procedibilità d’ufficio è, poi, quello previsto laddove il comportamento illegittimo sia stato preceduto da una procedura di ammonimento. La persona offesa, in particolare, fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’Art. 612-bis, può esporre i fatti all’Autorità di pubblica sicurezza, avanzando al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa al questore, il quale, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi o da altre persone, se ritiene fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

(10) – L’ipotesi di connessione di reati sussiste, non solo nei casi previsti all’Art. 12 cod. proc. Pen., e più precisamente:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento.

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri (o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità).”

ma anche quando vi è una connessione c.d. “materiale”, e cioè ogni volta in cui l’indagine sul reato perseguibile d’ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti connessi l’uno in occasione dell’altro, oppure l’uno per occultare l’altro.

(11) – Dal 2006 il Dipartimento per le Pari Opportunità ha sviluppato, mediante l’attivazione del numero di pubblica utilità 1522, un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. Nato e pensato come servizio pubblico nell’intento esclusivo di fornire ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza, nel 2009, con l’entrata in vigore della Legge n. 38/2009 in tema di atti persecutori, ha iniziato un’azione di sostegno anche nei confronti delle vittime di stalking.