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Il primo divorzio nelle unioni civili

A fine luglio 2017 il Tribunale di Savona ha pronunciato il primo divorzio nelle unioni civili per una coppia omosessuale, unitasi civilmente solo pochi mesi prima.

Questa prima pronuncia ci ha dato modo di apprendere come i Giudici di merito abbiano applicato, per la prima volta, le disposizioni in materia di divorzio su un’unione civile. In virtù di quanto prevede la Legge Cirinnà, infatti, ciascun partner ha facoltà di chiedere, ed ottenere, il divorzio, in qualsiasi momento e anche se l’altro partner non sia d’accordo.

A differenza di quanto è previsto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale, però, le unioni civili possono finire in maniera molto più rapida, infatti, la legge in materia non prevede il procedimento della separazione, propedeutico al divorzio invece in caso di matrimonio, ma è sufficiente che uno dei due uniti civilmente comunichi all’Ufficiale di Stato Civile, la propria volontà di dividersi.

Solamente trascorsi tre mesi in cui non sia stata rettificata tale intenzione, l’unito potrà proporre domanda di divorzio innanzi al Tribunale competente.

In questo caso, il provvedimento del Giudice potrà andare a regolamentare gli aspetti patrimoniali tra gli ormai ex uniti civilmente, potrà prevedere in capo all’ex partner economicamente più debole l’assegnazione temporanea della casa adibita ad abitazione familiare e nei casi più gravi quest’ultimo potrà anche domandare al Giudice l’imposizione nei confronti del partner economicamente più forte di un obbligo alimentare.

Grazie a questa sentenza è stato possibile anche confermare che, al fine di non regolare casi uguali, o meglio simili, in maniera diversa, tutti gli atti relativi al procedimento di scioglimento delle unioni civili sono esenti da tasse ed imposte al pari dei procedimenti di scioglimento e cessazione del matrimonio: ha trovato, quindi, applicazione l’art. 19 della legge n. 74/1987[1].

Lo stesso non potrà dirsi per gli atti relativi alla regolamentazione e allo scioglimento delle convivenze di fatto. Per quest’ultime, infatti, non è possibile operare l’analoga esenzione fin quando non interverrà un espresso provvedimento legislativo o quantomeno si sarà consolidata una prassi amministrativa in tal senso.

Infine, è possibile sostenere che, anche in materia di divorzio tra due uniti civilmente potrà trovare applicazione la ormai nota sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 10 maggio 2017, poiché in caso di scioglimento dell’unione civile la Legge Cirinnà, disponendo l’applicazione degli stessi criteri previsti per il divorzio, prevede che la persona più debole abbia diritto di ricevere un assegno divorzile nella misura non più parametrata al tenore di vita della coppia, bensì ad un mero sostentamento economico, soltanto quando il beneficiario non sia autosufficiente da un punto di vista economico.

È chiaro che nella citata sentenza non si parla di unioni civili, ma astrattamente per l’erogazione dell’assegno i Giudici dovranno ragionare verosimilmente negli stessi termini, perché altrimenti si creerebbe una ingiusta disparità di trattamento tra ex coniugi ed ex uniti civilmente.

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[1] L’art. 19 della Legge n. 74/1987 così recita: “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.