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diritto di visita ai figli ai tempi del coronavirus

Separazione, divorzio e diritti di visita ai tempi del Coronavirus

La pandemia da Coronavirus ha stravolto le abitudini delle famiglie italiane, anche quelle con genitori separati, divorziati, ovvero, in procinto di separarsi. Con riferimento a queste ultime, tutti i procedimenti in materia di famiglia sono stati sospesi dal 9 marzo 2020 sino all’11 maggio 2020 (art. 36, Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020) con trattazione davanti ai Giudici soltanto dei casi considerati urgenti (si pensi ad esempio a provvedimenti inerenti la quantificazione degli alimenti in favore dei figli in casi di comprovata emergenza, ovvero tutti quei processi contro atti violenti, per i quali è stato richiesto al giudice un ordine di protezione contro gli abusi familiari, nonché ai procedimenti relativi ai bambini allontanati dalla famiglia di origine). Nella prassi della maggior parte degli uffici giudiziari in Italia, la sollecitazione della trattazione di un caso urgente è stata rimessa all’iniziativa degli Avvocati che, con apposita istanza depositata telematicamente, possono descrivere le ragioni per le quali la causa dovrebbe essere trattata anche durante il periodo di sospensione. Con le difficoltà connesse alla disorganizzazione ed alla impreparazione di alcuni uffici giudiziari, peraltro, ricordiamo, sin da ora, che le predette udienze urgenti, nonché quelle successive al 12 maggio (almeno fino al 30 giugno) potranno svolgersi tramite teleconferenza (le utilities/app utilizzate sono quelle messe a disposizione di skype for business e microsoft teams).

Con riferimento ai procedimenti di separazione è sicuramente rilevante ricordare che gli accordi di separazione consensuale (per un approfondimento si veda: La separazione (consensuale e giudiziale) possono essere depositati telematicamente anche durante il predetto periodo di sospensione, sia mediante deposito telematico delle condizioni congiunte delle condizioni concordate tra i coniugi (quest’ultima ipotesi per i procedimenti già pendenti in sede giudiziaria prima della sospensione correlata al corona virus), sia tramite la procedura di negoziazione assistita che permette il deposito (nella maggiore parte delle città, oggi, anche telematicamente) presso la competente Procura della Repubblica degli accordi di separazione, senza doversi recare di fronte ad un Giudice.

La pandemia ed i divieti di spostamento (anche tra Comuni) stabiliti dai decreti di natura emergenziale che si sono susseguiti nel tempo hanno avuto conseguenze, quanto meno in un primo momento, sul diritto di visita dei figli da parte dei genitori separati. Per fortuna dopo i primi dubbi e le immancabili polemiche è intervenuto un chiarimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2020 (con riferimento al Decreto dell’8 marzo 2020 denominato #IoRestoaCasa): gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

Non sono mancati nel frattempo alcuni Giudici che hanno liberamente interpretato i divieti con pronunce riguardati il diritto di visita dei genitori, talune limitative del diritto di visita; si segnala sul punto, il Tribunale di Verona, con provvedimento del 10 marzo 2020 che ha sospeso le visite ai figli del genitore che risiedeva in una regione diversa da quella dove risiedeva l’altro genitore con i figli. Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto opportuno sospendere momentaneamente le visite tra le minori ed il padre, prevedendo la possibilità per quest’ultimo di sentire quotidianamente le figlie via skype, face time o altri sistemi audiovisivi nella disponibilità delle parti, nella fascia oraria tra le 20.00 e le 21.00, in modo da poter parlare liberamente con ciascuna figlia senza interferenze altrui. Tale decisione è stata motivata sulla base del DPCM n. 11 dell’8 marzo 2020 che aveva inizialmente individuato solo alcune province della Lombardia, dell’Emilia-Romagna e del Veneto come zone sottoposte a misure restrittive negli spostamenti in entrata ed in uscita dal territorio (misura di contenimento successivamente estesa al territorio nazionale).

Si segnala anche il provvedimento del Tribunale di Milano dell’11 marzo 2020, con il quale il Giudice ha stabilito che le previsioni del DPCM 8 marzo 2020 n. 11 non fossero preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentivano gli spostamenti finalizzati a rientri presso la “residenza o il domicilio”, sicché alcuna “chiusura” di ambiti regionali poteva giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti; il Tribunale ha, altresì, rilevato che anche le FAQ diramate dal Governo in data 10 marzo 2020 indicavano che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso, secondo le modalità̀ previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio.

Degna di rilievo anche la Corte di Appello di Bari del 26 marzo 2020 che ha disposto la sospensione delle visite tra un padre e un figlio, residente in un diverso Comune, disponendo che i contatti tra loro avvengano unicamente attraverso lo strumento della videochiamata o Skype. Il Giudice sottolinea, in particolare, che gli incontri tra i figli e i genitori dimoranti in un Comune diverso da quello di residenza dei minori non realizzano le condizioni di sicurezza e prudenza di previste dai DPCM 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 21 marzo 2020 e 22 marzo 2020, tutti emanati per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria con misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. La Corte pone alla base della propria statuizione la recessività del diritto-dovere dei genitori a incontrarsi con i figli rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, sancite a tutela del diritto alla salute della comunità, considerando che lo spostamento del minore potrebbe comportare un rischio sanitario per coloro che troverà al rientro, presso l’abitazione del genitore collocatario.

Di diverso avviso il Tribunale di Busto Arsizio che, con provvedimento del 3 aprile 2020, non ha sospeso il diritto di visita di un padre separato che aveva facoltà di incontrare i figli con la presenza dei Servizi Sociali. In questo caso, questi ultimi avevano limitato tale facoltà con la possibilità per il padre di videochiamare i figli, a seguito delle misure sanitarie adottate in relazione alla pandemia da Coronavirus. Il Giudice, nel motivare la sua decisione mette in evidenza che il diritto di visita dei figli di genitori separati e divorziati non ha subìto limitazioni a seguito della normativa emergenziale per fronteggiare il Coronavirus, in quanto certamente rientrante nelle “situazioni di necessità” che legittimano lo spostamento sul territorio.

Alla luce della disamina dei provvedimenti emergenziali emessi in tempo di pandemia da corona virus, dei seppur contrastanti orientamenti giurisprudenziali sopra descritti e dei chiarimenti diramati dapprima dal Governo e, in seguito, anche dalla Regione Lombardia, riteniamo che il diritto di visita, anche con riferimento agli spostamenti tra comuni, possa essere esercitato dal genitore separato anche durante questo periodo di emergenza sanitaria. Tesi tra l’altro avvalorata dal fatto che il modello di autodichiarazione, pubblicato sul sito del Ministero degli Interni dopo il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, espressamente prevede, in calce, gli “obblighi di affidamento di minori” tra le motivazioni che consentono gli spostamenti individuali. Diritto di visita che pu,ò sicuramente essere garantito anche ai genitori che hanno interrotto una mera convivenza non formalizzata con il matrimonio.

Avv. Marco Pola (marcopola@npassociati.com)
Avv. Laura Natale (lauranatale@npassociati.com)

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