Assegnazione della casa familiare in presenza di figli

La casa coniugale o familiare rappresenta il centro della vita domestica della famiglia durante la convivenza, inteso in senso psicologico come nucleo domestico. Essa è caratterizzata da abitualità, stabilità e continuità nel godimento dell’immobile. Di conseguenza, oggetto di assegnazione è solo quell’immobile utilizzato come abitazione principale della famiglia durante la convivenza e include arredi, pertinenze (ad esempio, il box), suppellettili ed il complesso di beni mobili orientati a soddisfare le esigenze familiari. Si escludono, quindi, seconde case o altri immobili di cui i genitori potevano avere la disponibilità.

Finalità dell’assegnazione

L’assegnazione della casa familiare è un provvedimento che viene adottato dal giudice in caso di separazione, volto a tutelare l’interesse prioritario dei figli, garantendo loro la continuità dell’ambiente domestico, anche in caso di separazione dei genitori. L’obiettivo è quello di proteggere i figli dal trauma legato alla separazione, consentendo loro di rimanere nel luogo in cui hanno sempre vissuto.

Disciplina normativa

L’articolo 337-sexies del Codice Civile stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto dell’interesse prevalente dei figli. Tale assegnazione incide sui rapporti economici tra i genitori e cessa se l’assegnatario non vi abita più stabilmente, convive more uxorio o contrae nuovo matrimonio.

Criteri di assegnazione

Se in passato si parlava soltanto di “assegnazione della casa coniugale” perché lo strumento di tutela era previsto solo per le coppie sposate, ora l’assegnazione si applica a tutti i figli conviventi, indipendentemente dal fatto che siano nati all’interno o al di fuori del matrimonio, purché non siano economicamente autosufficienti. Questo principio è stato definitivamente sancito con il Decreto Legislativo n. 154/2013, entrato in vigore il 7 febbraio 2014, che ha eliminato ogni distinzione tra figli legittimi (nati nel matrimonio) e figli naturali (nati fuori dal matrimonio). Anche la giurisprudenza successiva ha confermato l’equiparazione, ponendo sempre al centro l’interesse superiore dei minori (Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2020, n. 1289). Le medesime disposizioni, inoltre, trovano applicazione anche per le coppie omosessuali: in presenza di figli, infatti, il criterio guida è sempre l’interesse superiore del minore, e i genitori dello stesso sesso godono degli stessi diritti e obblighi rispetto all’assegnazione della casa familiare.

Un tema di crescente rilevanza riguarda le convivenze di fatto in cui il convivente non proprietario dell’immobile chiede il riconoscimento di un diritto di abitazione. Recentemente, si è stabilito che il convivente non proprietario può ottenere un’assegnazione temporanea della casa familiare in presenza di figli minori, sempre subordinatamente all’interesse preminente di questi ultimi (Cass. civ., sez. I, 17 novembre 2024, n. 36789).

In assenza di figli

In assenza di figli, l’assegnazione della casa familiare non è prevista, salvo particolari ipotesi legate alla regolazione dei rapporti economici tra i coniugi, che rimangono tuttavia controverse in giurisprudenza.

Trascrizione e opponibilità a terzi

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare è trascrivibile nei registri immobiliari ai sensi dell’articolo 2643 del Codice Civile, e garantisce opponibilità a eventuali terzi che dovessero acquistare diritti sull’immobile. Questo strumento protegge l’assegnatario da eventuali alienazioni o pignoramenti, assicurando la stabilità del diritto di godimento.

Soluzioni particolari

In alcuni casi, quando l’immobile lo consente, i giudici possono disporre l’assegnazione parziale della casa, suddividendola in due unità abitative. Questa opzione è ammessa solo se compatibile con la struttura dell’immobile e finalizzata a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori. L’assegnazione parziale non può essere disposta nei casi in cui l’immobile non sia materialmente divisibile, per struttura o per ridotte dimensioni, o anche quando vi sia tra i coniugi un’insanabile conflittualità. Recenti sentenze hanno evidenziato che la divisione in unità abitative separate deve rispettare la piena abitabilità di ciascuna porzione e garantire la tutela dell’interesse superiore dei figli. Questa soluzione si è consolidata come alternativa praticabile per consentire una co-genitorialità effettiva anche dopo la separazione (Trib. Torino, 12 luglio 2022).

Revoca del diritto

Il diritto di godimento della casa familiare in capo al genitore affidatario cessa quando l’assegnatario abbandona stabilmente l’immobile, convive more uxorio o contrae nuovo matrimonio. La revoca può avvenire anche in caso di cessazione dei presupposti che giustificavano l’assegnazione, come il raggiungimento della maggiore età e dell’autosufficienza economica dei figli o la morte dell’assegnatario.

Un’importante evoluzione giurisprudenziale si è verificata nel 2021, quando la Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca del diritto di godimento della casa familiare, in caso di convivenza more uxorio o di nuovo matrimonio, richiede la dimostrazione di una stabilità comprovata della nuova relazione. Non sono quindi sufficienti rapporti occasionali o temporanei per giustificare la cessazione del diritto (Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2021, n. 8105).

Inoltre, la Corte ha ribadito che la revoca del diritto deve sempre essere subordinata a una valutazione approfondita dell’interesse dei figli, con particolare attenzione alla loro tutela psicologica e abitativa. Questo approccio si contrappone alle interpretazioni precedenti, che prevedevano una revoca quasi automatica in presenza di nuove convivenze.

Conclusioni

L’assegnazione della casa familiare è uno strumento fondamentale per proteggere l’interesse dei figli, garantendo continuità abitativa e stabilità. La giurisprudenza più recente ha confermato l’equilibrio tra tutela dei minori, diritti dei genitori e proprietà dell’immobile, adattandosi alle esigenze delle famiglie contemporanee ed ampliando le possibilità di applicazione, mantenendo al centro la tutela della stabilità abitativa dei figli.

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