Affidamento dei minori al servizio sociale

L’affidamento dei minori al Servizio Sociale

Si pronuncia la Corte di Cassazione

Con l’ordinanza n. 33193 del 29 novembre 2023, nell’ambito di un procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio, la Suprema Corte di Cassazione distingue due gruppi di interventi in  in caso di affidamento dei minori al Servizio Sociale.

Sempre più spesso, tale tipo di affidamento viene disposto dal Giudice con provvedimenti temporanei e urgenti quando, nei giudizi di separazione, divorzio o regolamentazione dei figli nati al di fuori del matrimonio, si ravvisa una situazione di pericolo per il minore, posta in essere dai propri genitori.
In ordine alle diverse ipotesi che possono rientrare sotto la comune voce dell’affidamento del minore ai Servizi Sociali, la Cassazione ha osservato che, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possano essere distinti in due gruppi.

1) Il mandato di vigilanza e di supporto

Gli interventi di sostegno e supporto alla famiglia, che ampliano le risorse destinate al benessere del minore, con provvedimenti che delegano all’Ente affidatario compiti di vigilanza, supporto, assistenza e monitoraggio sul nucleo familiare, ma senza porre alcuna limitazione alla responsabilità genitoriale (cd. Mandato di vigilanza e di supporto).
Questo tipo di supporto si sostanzia nel conferimento, da parte del Giudice, di un mandato ai Servizi Sociali contenente l’individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli, nonché per vigliare sulla corretta attuazione dell’interesse del minore. Il provvedimento dovrà contenere anche l’individuazione dei tempi della loro attuazione, che devono essere rapidi.
Ecco perché, in questi casi, il compito del Servizio Sociale può ricondursi, essenzialmente, ad una funzione di mera vigilanza.

2) L’affidamento dei minori in senso stretto

Gli interventi in tutto o in parte ablativi, che vengono disposti quando, accertata l’incapacità totale o parziale dei genitori ad assolvere i propri compiti, viene dichiarata la decadenza o la limitazione dalla responsabilità genitoriale (cd. affidamento in senso stretto).
Tali provvedimenti presuppongono il completo affidamento dei poteri e dei doveri propri dei genitori al Servizio Sociale, poiché scaturiscono da un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.

Si tratta di un intervento che ha una (forte) ingerenza nella vita privata e familiare; motivo per il quale deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore.
Anche in questo secondo caso, i compiti del Servizio sono specificamente descritti dal Giudice nel provvedimento.
Benché quasi sempre si parli di mero “affidamento ai Servizi” senza distinzione alcuna con riguardo al tipo specifico di intervento che l’Ente affidatario è chiamato a svolgere, grazie alla recente pronuncia della Corte di Cassazione, possiamo ora affermare che esistono due tipi di affidamento e che il discrimine tra i due deve essere individuato nella limitazione della responsabilità genitoriale.

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