La quantificazione dell’assegno di mantenimento

Assegno di mantenimento e alimenti

L’assegno di mantenimento[1] è una forma di assistenza economica, la cui quantificazione è stabilita dal Giudice (ovvero, su accordo dei coniugi), ed è posta a carico del coniuge economicamente più agiato, a favore dell’altro, in presenza di tre presupposti: la non addebitabilità della separazione al coniuge beneficiario[2]; la mancanza, per quest’ultimo, di redditi propri adeguati[3]; una disparità economica tra i due coniugi. L’assegno è finalizzato, almeno durante il periodo della separazione, a garantire lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio[4].

Il diritto agli alimenti, invece, non connesso al tenore di vita in costanza di matrimonio, può essere chiesto da uno dei coniugi, in presenza di due condizioni: stato di bisogno in cui versa uno dei coniugi, ed incapacità di provvedere al proprio mantenimento[5]. Per una analitica disamina della differenza tra alimenti e mantenimento si rinvia all’omonimo contributo.

Come si calcolano?

– Alimenti

Sono dovuti dalla proposizione della domanda giudiziale o dalla messa in mora dell’obbligato, proporzionalmente al bisogno di chi li domanda ed alle condizioni economiche dell’obbligato. Il Giudice determina le modalità di somministrazione.

Con l’entrata in vigore della Legge 76/2016, l’ordinamento ha riconosciuto tale obbligo anche nei confronti dell’ex convivente qualora l’ex partner non sia in grado di provvedere personalmente ai propri bisogni primari.

– Assegno di mantenimento

È dovuto dalla proposizione della domanda giudiziale o dalla messa in mora dell’obbligato. Il Giudice della separazione, perseguendo l’obbiettivo di riequilibrare le capacità economiche della coppia, determina l’entità dell’assegno, considerate le circostanze ed i redditi del coniuge obbligato che versi nelle condizioni economiche migliori[6]. Il Giudice può stabilire, considerate le esigenze della prole, anche l’assegnazione dell’abitazione familiare al coniuge beneficiario dell’assegno[7] e la sua liquidazione in un’unica soluzione.

La quantificazione dell’assegno di mantenimento può variare nel tempo o estinguersi, in caso di mutamento delle condizioni economiche dell’obbligato, o di cessazione, in capo al destinatario, dell’eventuale mutamento della situazione reddituale.

L’assegno, sia quello a titolo di mantenimento, sia quello a titolo di alimenti, viene automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in mancanza di altro parametro indicato dalle parti o dal Giudice.

Per il mantenimento dei figli, l’Art. 155 Codice Civile[8] prevede la proporzionalità al proprio reddito del contributo economico del genitore, da determinarsi considerando: esigenze attuali del figlio; tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori; tempi di permanenza presso ciascun genitore; risorse economiche di entrambi; rispettivo contributo domestico.

Alcuni Tribunali hanno adottato modelli statistici o matematici ai fini di determinare l’assegno di mantenimento[9]:

1) Il Tribunale di Monza, nel 2008, ha predisposto delle Tabelle che riassumono le ipotesi più ricorrenti e le possibili risposte alle richieste di mantenimento formulate da parte di uno dei coniugi. Tali Tabelle, ancora oggi punto di partenza per numerosi Tribunali, determinano, nell’ipotesi in cui non vi siano figli ed il coniuge destinatario non possieda redditi propri, due differenti importi: se non vi è assegnazione al beneficiario della casa coniugale, la liquidazione dell’assegno sarà di 1/3 del reddito del coniuge obbligato, mentre in caso contrario l’assegno sarà pari ad 1/4 del reddito del coniuge obbligato. Per l’ipotesi in cui, invece, il beneficiario possieda redditi propri, ma non adeguati e sia assegnatario della casa coniugale, la liquidazione sarà pari ad 1/4 del reddito dell’obbligato; al contrario, senza assegnazione della casa coniugale la liquidazione sarà pari ad 1/3 del reddito dell’onerato. Infine, per l’ipotesi in cui vi siano dei figli, occorrerà distinguere se al coniuge affidatario dei figli sia attribuito un assegno di mantenimento o meno e, conseguentemente, la liquidazione dovrà tener conto del numero di figli ed avrà sempre come base per il suo calcolo il reddito dell’obbligato (un figlio, 1/5 del reddito; due figli, 1/3 del reddito; tre figli, 2/5 del reddito).

2) Il Tribunale di Palermo[10] adotta un programma di calcolo che determina come assegno totale la somma tra il mantenimento dei figli e quello del coniuge, senza possibilità di escludere quest’ultimo. Il programma attribuisce un contributo minimo per il coniuge, derivante dal calcolo dei soli alimenti, che si azzera solo nel caso di parità di reddito e di “accadimento”.

3) Il Tribunale di Firenze[11] valuta due parametri, il tenore di vita familiare ed il reddito, prospettando tre finalità alternativamente perseguibili: preservare il tenore di vita del figlio, valutandone il costo durante la separazione[12]; medesimo tenore di vita dei nuovi nuclei familiari, prendendo come riferimento i redditi dei nuovi nuclei familiari[13], ovvero, prendendo come riferimento, anziché i redditi, le spese sostenute dai nuovi nuclei familiari[14].

È bene precisare che, con il divorzio l’assegno di mantenimento viene sostituito dall’assegno divorzile la cui corresponsione e quantificazione è retta da principi differenti; infatti, a seguito della sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha statuito che tale assegno non dovrà più avere il fine di garantire lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma dovrà avere natura esclusivamente assistenziale.

La citata sentenza ha, quindi, stabilito che l’indipendenza economica o l’autosufficienza economica del richiedente farà venir meno il diritto all’assegno divorzile e una prima quantificazione monetaria di questo nuovo parametro è reperibile nell’Ordinanza presidenziale del 22 maggio 2017 del Tribunale di Milano.

Con tale Provvedimento il Giudice Buffone, al fine di statuire il riconoscimento o meno del diritto all’assegno divorzile, ha individuato come parametro di riferimento quello rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo l’art. 76, comma 1 del D.P.R. 115/2002, consente a un soggetto di accedere al patrocinio a spese dello Stato; tale soglia ad oggi è pari ad € 11.528,41 annui ossia circa € 1.000,00 mensili.

Con riferimento all’assegno in sede divorzile, sono poi intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, che con la recente sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 hanno adottato una linea interpretativa intermedia rispetto al passato, sintetizzata nei punti che seguono:

  1. a) definitivo abbandono di entrambi i criteri (tenore di vita ed autosufficienza economica del richiedente) posti alla base dei contrapposti orientamenti sopra richiamati;
  2. b) disconoscimento di una funzione meramente assistenziale all’assegno divorzile, a favore di una natura composita dello stesso, che alla funzione assistenziale unisce quella perequativa e compensativa;
  3. d) valutazione necessariamente complessiva dell’intera storia coniugale e prognosi futura, determinando l’assegno in base all’età e allo stato di salute dell’avente diritto, nonché alla durata del vincolo coniugale;
  4. e) valorizzazione del profilo perequativo – compensativo dell’assegno, accertando in maniera rigorosa il nesso causale esistente tra scelte familiari (per esempio abbandono da parte di un genitore del lavoro per occuparsi dei figli) e situazione del richiedente al momento di scioglimento del vincolo coniugale.

In sintesi, a titolo esemplificativo, con situazioni reddituali identiche tra i coniugi, possono ipotizzarsi vari differenti scenari per la quantificazione dell’assegno di mantenimento, a seconda di alcune variabili come la durata del matrimonio, l’età dei coniugi, le eventuali rinunce di un genitore per dedicarsi alla crescita dei figli rinunciando alla propria carriera professionale, la possibilità dopo la separazione del coniuge che richiede l’assegno di reinserirsi nel mondo di lavoro.

Principi che, con l’ordinanza n. 16405/2019 della Cassazione, sono stati estesi anche ai criteri per la quantificazione dell’assegno di mantenimento in sede di separazione con abbandono, pertanto, del criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio e applicazione dei criteri stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018.

[1] L’Art. 156 del Codice Civile stabilisce che “il Giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.

[2] L’addebito della separazione personale è conseguenza della violazione dei doveri coniugali, accertata giudizialmente. Quella violazione, pur non essendo richiesto l’animus iniurandi, deve essere imputabile, a titolo di dolo o colpa, ad uno dei coniugi (o ad entrambi). L’addebito può avvenire, per esempio, in caso di abbandono del “tetto coniugale” o di violazione del dovere di fedeltà; o ancora per il persistente diniego di collaborazione domestica o di assistenza e, comunque, in ogni caso di comportamento pregiudizievole per uno dei due coniugi.

[3] Certamente il termine reddito è stato utilizzato nella sua accezione più ampia. Il riferimento va, innanzitutto, al denaro ma si intendono comprese anche altre utilità differenti dal denaro, purché economicamente valutabili (Cassazione civile n. 19291/2005; Cassazione civile n. 4543/1998; Cassazione civile n. 961/1992).

[4] La stessa Cassazione ha ribadito che “la separazione tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza” (Cass. civ., Sentenza n. 5555 del 19/03/2004).

[5] A norma dell’Art. 438 Codice Civile, “possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento”.

[6] La prova delle condizioni economiche, per la quantificazione dell’assegno di mantenimento, può essere data con ogni mezzo. Il Tribunale può disporre anche indagini mediante polizia tributaria.

[7] A tal riguardo, la Cassazione precisa, in una pronuncia relativamente recente, come non sia in alcun modo consentito in sede di separazione o di divorzio al Tribunale “di assegnare la casa coniugale al coniuge che non sia affidatario di figli minori o maggiorenni incolpevolmente non autosufficienti, in quanto il potere del Giudice di assegnare la casa coniugale è in funzione degli interessi esclusivi della prole e non delle necessità di mantenimento del coniuge incolpevole” (Cass. civ., Sentenza n. 10994 del 14/05/2007).

[8] Trattasi di sperimentazioni sicuramente apprezzabili, dal punto di vista del tentativo delle stesse, di colmare l’assenza all’interno del quadro normativo italiano, di criteri oggettivi e predeterminati per la liquidazione dell’assegno di mantenimento. Peraltro, il limite intrinseco ed oggettivo di tali orientamenti, pur validi in astratto, è da individuare nella peculiare situazione socio-economica del nostro paese e nella notoria inaffidabilità dei parametri utilizzati per la liquidazione.

[9] Trattasi di sperimentazioni sicuramente apprezzabili, dal punto di vista del tentativo delle stesse, di colmare l’assenza all’interno del quadro normativo italiano, di criteri oggettivi e predeterminati per la liquidazione dell’assegno di mantenimento. Peraltro, il limite intrinseco ed oggettivo di tali orientamenti, pur validi in astratto, è da individuare nella peculiare situazione socio-economica del nostro paese e nella notoria inaffidabilità dei parametri utilizzati per la liquidazione.

[10] Il modello adottato dal Tribunale di Palermo prevede, in particolare, una stima abbastanza ragionevole del costo dei figli: il programma “pesa” il costo di un figlio a circa il 25% del reddito familiare e lo ripartisce tra i genitori in funzione del reddito e del tempo (per due figli si sale ad un contributo pari al 40%).

[11] Il modello adottato dal Tribunale di Firenze, il c.d. “MoCAM” (modello per il calcolo dell’assegno di mantenimento) prevede come punto di partenza per la quantificazione dell’assegno di mantenimento la definizione dell’obbiettivo che si intende perseguire attraverso la corresponsione dell’assegno. A questo fine, MoCAM utilizza un criterio di liquidazione che tiene conto dei dati forniti dall’indagine ISTAT sui consumi delle famiglie italiane 2003/2004: l’indagine si riferisce ad un campione di circa 25 mila famiglie all’anno.

[12] Se ci si preoccupa solo del figlio, la soluzione più vicina allo spirito della legge risulta quella di stabilire quanto si debba spendere per garantirgli lo stesso tenore di vita avuto in costanza di convivenza dei genitori, avendo bene a mente che il figlio non debba essere penalizzato dalla decisione dei genitori di separarsi.

[13] Un modo diverso di affrontare il problema è stabilire un obbiettivo esplicito in termini di tenore di vita che si intende garantire ai due nuclei risultanti dalla separazione. In questo caso, il principio di equità impone che la quantificazione dell’assegno di mantenimento sia stabiita in modo che i due nuclei familiari risultanti dalla separazione abbiano lo stesso reddito equivalente. Così facendo, l’assegno viene calcolato avendo riguardo non solo al benessere dei figli, ma dei due nuclei familiari globalmente intesi, comprensivi degli adulti; solo indirettamente, dopo aver fissato l’assegno, si può avere una sua ripartizione tra quanto è imputabile ai figli e quanto, invece, va a favore del coniuge.

[14] Perseguendo tale finalità, viene preso in considerazione come indicatore del tenore di vita la spesa, anziché il reddito. In quest’ottica, però, vi è il limite che la somma trasferita a titolo di mantenimento, venga totalmente spesa per l’acquisto di beni di consumo. Le capacità di risparmio del nucleo familiare beneficiario, dunque, sono limitate alla sola parte di reddito che è già a disposizione del genitore che percepisce l’assegno.