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L’assegno divorzile: natura e criteri di determinazione

L’assegno divorzile: natura e criteri di determinazione.

L’assegno divorzile costituisce quanto viene riconosciuto in favore del coniuge economicamente più debole a seguito del divorzio.

Nel corso degli anni, non essendovi una legge che individua natura e criteri di determinazione dell’assegno divorzile, la giurisprudenza è stata parte diligente nel delinearne la funzione e i criteri con cui quantificare l’importo dovuto.

Dapprima, e sino alla sentenza della Corte di Cassazione, 10 maggio 2017, n. 11504, il parametro di determinazione dell’assegno divorzile, era il tenore di vita di cui il coniuge godeva in costanza di matrimonio e che analogamente doveva essere mantenuto anche successivamente alla scissione del vincolo coniugale.

Successivamente, la suddetta sentenza n. 11504 del 10/05/2017, la c. d. sentenza “Grilli”, ha iniziato a modificare i criteri di quantificazione dell’assegno divorzile, svincolandolo dal parametro della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per rapportarlo, invece, al criterio dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente. In pratica, se il richiedente l’assegno era in grado di lavorare ovvero se aveva un reddito ovvero un patrimonio che gli consentiva di provvedere a sé stesso, nulla le era dovuto a titolo di mantenimento.

In ragione del contrasto giurisprudenziale creatosi, è stato necessario l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18287 del 2018, le quali hanno innovato la natura dell’assegno divorzile.

Infatti, secondo le Sezioni Unite il parametro sul quale decidere l’ammontare dell’assegno non può basarsi solo sulla sua funzione assistenziale, dovendo necessariamente prendersi in considerazione anche altri elementi.

Tra questi elementi vi è  l’apporto del coniuge richiedente alla gestione familiare, alla creazione del patrimonio coniugale, ma anche personale, nonché la durata del matrimonio.

L’assegno divorzile, quindi, ha acquisito, oltre che una funzione assistenziale, una funzione compensativa e perequativa, risultando rilevante anche quanto dal coniuge richiedente è stato sacrificato, o meglio investito, nella gestione e nella vita familiare.

Il nuovo approccio è volto a dare risalto al principio dell’auto responsabilità dei coniugi, in relazione alle nuove esigenze sentite dalla collettività sociale, abbandonando il pregresso criterio meramente basato sul tenore di vita, in favore di una valutazione che tenga in considerazione e ponderi gli aspetti della solidarietà post-matrimoniale.

Si è dato rilievo allora all’adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio e alla possibilità-impossibilità per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli, in favore di un criterio fondato sul «raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente».

Ad oggi, infatti, la giurisprudenza, in materia di assegno divorzile, natura e criteri di determinazione, ritiene che l’assegno divorzile debba essere finalizzato non a “conseguire l’autosufficienza economica del richiedente in base ad un parametro astratto, bensì un livello reddituale che risulti adeguato al contributo fornito alla vita familiare in concreto” (Corte di Cass. sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5603).

Per tale motivo, sarà doveroso verificare se l’eventuale squilibrio economico fra coniugi sia o meno frutto di scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune.

Siamo di fronte, pertanto, ad un parametro su cui fondare il diritto alla percezione dell’assegno divorzile che ha natura composita e multiforme, ove l’elemento dell’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive contribuisce insieme agli altri criteri enunciati dall’art. 5 L. 898/1970 (segnatamente, criteri attributivi e determinativi).

Si aggiunga che, con l’ordinanza n. 22604, depositata lo scorso 16 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito la rimodulazione o revoca dell’ assegno di mantenimento, nei casi in cui il beneficiario abbia instaurato una relazione sentimentale stabile con un nuovo partner, indipendentemente dall’esistenza di una vera e propria convivenza, essendo sufficiente valutare una sommatoria dei vari periodi trascorsi col nuovo partner Revoca dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge in presenza di nuovo stabile legame affettivo e non (come in passato) di stabile nuova convivenza

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