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Conseguenze penali per mancato mantenimento : ultime novità

Con il presente contributo illustreremo le recentissime novità relative alle conseguenze penali in caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento.

L’articolo 570-bis del Codice Penale sancisce che “Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

Tale fattispecie di reato è entrata in vigore il 6 aprile 2018, inserita dall’articolo 2 comma 1, lettera c. del Decreto Legislativo numero 21 del 2018, della Legge Delega numero 103 del 2017 in materia di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario.

La precedente norma di cui all’articolo 570 c.p., che disciplinava le violazioni degli obblighi di assistenza familiare, non faceva esplicito riferimento alle situazioni in cui i coniugi si erano separati o avevano divorziato o, ancora, avevano ottenuto la dichiarazione di nullità del matrimonio. Inoltre, la condizione necessaria affinché il reato si consumasse era la accertata condizione di difficoltà economica del coniuge e dei figli.

A norma dell’articolo 570-bis c.p., invece, il coniuge che omette di pagare l’assegno in favore dell’altro coniuge e/o i figli rischia una condanna penale, a prescindere dalle condizioni economiche dell’avente diritto.

La sanzione prevista per tale delitto è molto severa e consiste nella multa da € 103,00 fino a € 1.032,00 e nella reclusione in carcere fino a un anno, vale a dire nelle pene già stabilite dall’articolo 570 del codice penale per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

L’introduzione dell’articolo 570-bis, peraltro, ha comportato l’abrogazione e la sostituzione di due norme speciali che si occupavano della materia: l’articolo 12-sexies della Legge sul divorzio (legge numero 898/1970) e l’articolo 3 della legge numero 54 del 2006, che facevano riferimento all’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli e all’obbligo dei coniuge separato o divorziato di provvedere al mantenimento del coniuge economicamente più debole, laddove fosse stato disposto un assegno.

Interpretazioni della norma

Sembra opportuno sottolineare che la norma, come sopra delineato, fa riferimento agli obblighi di natura economica “in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli”. Pertanto, l’obbligo di natura economica deve inserirsi nel contesto di una separazione tra coniugi in cui sia stato previsto l’affidamento condiviso dei figli.

La seconda parte dell’articolo 570-bis c.p. lascia intendere che la fattispecie incriminatrice prevede come proprio elemento costitutivo un regime di affidamento congiunto della prole e, di conseguenza, in tutti i casi in cui non vi è affidamento condiviso, ma affidamento esclusivo ad uno dei genitori, la violazione degli obblighi economici non porterà all’applicazione dell’articolo 570-bis c.p.

Il testo della norma fa riferimento solo al “coniuge”, e questo potrebbe far presumere che venga sanzionato solo il mancato pagamento dell’assegno per il mantenimento dei figli di genitori coniugati.

L’estensione della portata della norma ai genitori dei figli nati fuori dal matrimonio o conviventi more uxorio (anche in caso di convivenza di fatto), può comunque trovare conforto in due sentenze della Suprema Corte e precisamente Cass. Pen. Sez. VI, 22 febbraio 2018, n. 14731 e Cass. Pen. Sez. VI, 6 aprile 2017, n. 25267, che hanno ritenuto di privilegiare un’interpretazione sistematica dell’articolo 3 della Legge 54/2006 “alla luce del principio guida dell’uguaglianza di trattamento sancito dall’art. 3 della Costituzione, e, specificamente, per i figli nati fuori dal matrimonio, dall’articolo 30, terzo comma della Costituzione”.

A tal proposito, la Corte di Strasburgo accoglie un concetto di famiglia indipendente dal vincolo di coniugio; l’articolo 14 della stessa CEDU vieta ogni discriminazione fondata sulla nascita ed è espressione del diritto inviolabile del figlio naturale di essere amato e assistito nella stessa maniera di un figlio nato in costanza di matrimonio.

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