Assegno di mantenimento e mancato pagamento
La tutela civile prevista dal nostro ordinamento
L’assegno di mantenimento o l’assegno divorzile sono forme di assistenza economica che il Tribunale dispone, in caso di separazione o divorzio a carico del coniuge economicamente più forte (sia a livello reddituale che patrimoniale) in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli (minori o maggiorenni non autosufficienti). Il versamento dei due contributi risponde al dovere di assistenza materiale tra coniugi ed al perseguimento dell’interesse superiore della crescita dei figli. Infatti, il mantenimento reciproco tra i coniugi trova il proprio riferimento giuridico nel dovere di assistenza morale e materiale a carico di ciascun coniuge, così come previsto dall’art. 143 c.c.. Da tale dovere discende quello di contribuire alle esigenze della famiglia e, primariamente, al sostentamento ed alla crescita dei figli.
Il medesimo contributo economico è previsto anche in caso di cessazione di un mero rapporto di convivenza con prole, da parte di un genitore in favore dell’altro, al fine di garantire il mantenimento dei figli. Con riferimento a quest’ultimo, quindi, l’assegno di mantenimento è finalizzato a garantire a chi lo riceve le stesse condizioni economiche che aveva nel corso del matrimonio o del rapporto di coppia.
Oggi, purtroppo, risultano moltiplicati i casi in cui il coniuge obbligato a corrispondere il mantenimento, si renda inadempiente.
Di recente, la L. n. 206/2021, con l’introduzione degli artt. 473-bis.36 e 473-bis.37 c.p.c., ha uniformato la disciplina in tema di garanzia a tutela del credito del coniuge, dell’ex-coniuge e della prole, unificando le disposizioni preesistenti ed estendendo la garanzia anche ai crediti nascenti da provvedimenti temporanei. Di seguito, i possibili rimedi in ambito civilistico:
1) Il sequestro conservativo
Il coniuge beneficiario dell’assegno può richiedere al Giudice il sequestro conservativo di alcuni beni del coniuge obbligato. Tale provvedimento presuppone la sussistenza di un credito già accertato dal giudice e l’inadempimento, anche parziale, del partner onerato al mantenimento. Il sequestro conservativo può essere richiesto anche a garanzia del pagamento dell’assegno di mantenimento in favore della prole.
2) L’ordine di pagamento a terzi debitori
La legge prevede un altro rimedio alle inadempienze dell’obbligato, nel caso in cui questo, a sua volta, risulti creditore nei confronti di terzi obbligati a corrispondergli periodicamente somme di denaro. Su istanza del beneficiario del mantenimento, il Giudice può disporre che, in caso di inadempienza dell’altro genitore/debitore per un periodo di almeno trenta giorni, dopo la costituzione in mora di questi, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi sopramenzionati, con la richiesta di versagli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione alla parte inadempiente.
3) L’ipoteca giudiziale e l’esecuzione forzata
In caso di pericolo di inadempimento da parte dell’obbligato al versamento, la Legge stabilisce che la sentenza di separazione e quella di divorzio costituiscono validi titoli per l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni dell’obbligato. Tale strumento offre la possibilità all’avente diritto all’assegno di mantenimento di rivalersi immediatamente sul bene gravato da ipoteca. Il provvedimento di separazione o divorzio rappresenta, per il beneficiario, valido titolo, altresì, per agire esecutivamente, nei confronti dell’obbligato, mediante pignoramento dei suoi beni, mobili ed immobili, per la riscossione delle somme dovute.
4) Il ritiro del passaporto
Ultimo rimedio nei confronti del genitore inadempiente, in caso di figli minori beneficiari del mantenimento, è il ricorso al Giudice Tutelare affinché disponga il ritiro del passaporto al genitore obbligato al pagamento dell’assegno. Tale rimedio rappresenta una forma di pressione ed induzione all’adempimento del proprio obbligo, considerate le numerose limitazioni a cui l’obbligato viene sottoposto con il ritiro del passaporto.
Alle sopra descritte iniziative si possono aggiungere le ordinarie azioni di recupero nei confronti del debitore inadempiente che si possono esperire con atto di precetto e successiva azione esecutiva (con pignoramento mobiliare, presso terzi – compresi gli istituti bancari presso i quali il debitore ha instaurato un rapporto di conto corrente -).
Di recente, peraltro, la Cassazione, con sentenza del 17 maggio 2022, n. 15815, ha affermato che il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento potrebbe avere rilevanza nella richiesta di affidamento esclusivo della prole.
Infine, il Governo ha previsto l’introduzione di un’ulteriore forma di tutela, il cd. Bonus genitori separati, quale risarcimento a fronte del mancato pagamento (o pagamento parziale) da parte dell’obbligato dovuto alla crisi economica causata dal Covid. Sebbene il Decreto attuativo sia stato pubblicato ad ottobre 2022, alla data del 1 giugno 2023 non è ancora stato condiviso l’avviso del Governo con le modalità di presentazione della domanda.
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